Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4507 del 28 marzo 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso di rinuncia alla solidarietà a favore di taluno dei condebitori, mentre nei rapporti esterni con il creditore il beneficiario della rinuncia rimane tenuto al pagamento soltanto della sua quota, per altro verso lo stesso creditore conserva l'azione in solido contro gli altri debitori, non destinatari della rinuncia, per l'intero suo credito, compresa, perciò, la quota del beneficiario ex art. 1311 c.c. Il creditore che rinuncia alla solidarietà a favore di taluno dei condebitori non può, infatti, mutare la qualificazione della natura dell'obbligazione, la quale, se dipende da un medesimo titolo, non può atteggiarsi consolidale soltanto nei confronti di alcuni e non di tutti i coobbligati. Rafforza ulteriormente tale conclusione la norma di cui all'art. 1313 c.c., che specifica la regola generale dell'art. 1299, secondo comma, c.c. e che è applicabile sia ai rapporti interni di regresso tra i condebitori, sia a quelli esterni. Quanto ai rapporti interni, essa comporta che il condebitore solidale che ha pagato per l'intero e non riesce ad ottenere la quota di un condebitore insolvente, ha regresso verso il beneficiario della rinuncia sia dalla parte proporzionale della quota dell'insolvente sia dell'intera quota propria dello stesso beneficiario.

(massima n. 2)

Nell'azione di regresso fra condebitori, prevista dall'art. 1299 c.c., il debitore che ha adempiuto il debito comune fa valere il suo diritto alla surrogazione legale a norma dell'art. 1203 n. 3 c.c., con la conseguenza che diventano a lui opponibili non solo le eccezioni relative al rapporto interno di solidarietà, ma anche quelle opponibili al creditore in solido, relative a limitazioni, decadenze e prescrizioni inerenti al diritto che ha formato oggetto di surrogazione. In tale azione, inoltre, il termine d'inizio della prescrizione coincide con quello in cui il debitore in solido abbia adempiuto l'intera obbligazione.

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