Cassazione civile Sez. I sentenza n. 23118 del 12 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza che il creditore accetti da uno dei debitori il pagamento di una parte del debito complessivo, rilasciandone quietanza, non comporta di per sé una rinuncia alla solidarietà se non accompagnata dalla riserva di agire per il residuo. Affinché vi sia rinuncia alla solidarietà ex art. 1311, secondo comma, c.c., è necessario che la quietanza espliciti chiaramente che il pagamento ricevuto è stato in conto della quota interna dell'adempiente.

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