Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9158 del 16 aprile 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Ciascun coerede, ove il titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione ereditaria, riconosca un determinato credito del "de cuius", senza nessuna limitazione per quote, né previsione di una solidarietà attiva, può agire esecutivamente per l'intero credito ereditario.

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