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Sezione V - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dell'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
150 Questa sezione si occupa del modo di estinzione delle obbligazioni che ha base nel l'impossibilità oggettiva di adempimento.
I presupposti di tale impossibilità risultavano nel codice dal coordinamento degli articoli 1225, 1226 e 1298; il progetto del 1936 li aveva concentrati negli articoli 89 e 96, ma aveva mantenuto il difetto del codice di considerare la ipotesi generale di impossibilità solo a proposito dell'inadempimento e di regolare esplicitamente come caso di estinzione solo il perimento della cosa.
Questo difetto non aveva impedito alla dottrina di im­postare in modo più comprensivo la teoria della estinzione dell'obbligazione per impossibilità, utilizzando i principi che erano stati fissati in tema di inadempimento. Tuttavia è sembrato preferibile non perpetuare una discordanza, sia pure solo formale, tra schema scientifico e schema positivo; e per­ciò si è coordinata la materia facendo operare un'unica formula legislativa circa l'impossibilità, così sul terreno dell'inadempimento come sul terreno della estinzione. E' perciò che, in tema di inadempimento per effetto di impossibilità (art. 117), si è fatto un puro e semplice rinvio alle norme sulla estinzione, ove si è ritenuto che fosse la sede in cui più propriamente avrebbe potuto precisarsi il concetto di impossibilità.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
577 L'impossibilità oggettiva di adempimento è prevista come modo di estinzione dell'obbligazione per una più corretta e meno angusta considerazione di quel fenomeno giuridico che il codice del 1865 identificava nel perimento della cosa dovuta (art. 1298, primo e secondo comma). In realtà, con tale identificazione si aveva riguardo alle sole obbligazioni di dare; e la dottrina, per comprendere nella disciplina pure le obbligazioni di fare, aveva dovuto intendere in senso largamente estensivo il concetto di perdita della cosa. L'impossibilità che produce l'estinzione dell'obbligazione è quella stessa che esonera il debitore dalla responsabilità per danni (art. 1256 del c.c., primo comma, in relazione all'art. 1218 del c.c.): impossibilità che incida sulla prestazione, che derivi da un fatto non imputabile al debitore e che abbia carattere definitivo. E' impossibilità estintiva anche lo smarrimento, naturalmente incolpevole, se l'obbligazione ha per oggetto una cosa determinata (art. 1257 del c.c., primo comma). L'impossibilità temporanea, essendo superabile con il decorso del tempo, più propriamente concerne il problema della responsabilità del debitore per ritardo anziché quello dell'estinzione dell'obbligazione. Concerne quest'ultimo problema solo quando perdura oltre quei limiti, superati i quali può ritenersi che il creditore non abbia interesse alla medesima o che il debitore non possa più ritenersi obbligato ad eseguirla (art. 1256 del c.c., secondo comma). Così, l'impossibilità temporanea estingue l'obbligazione non solo nel caso di termine essenziale, ma, anche indipendentemente dall'essenzialità di un termine, se il ritardo dura tanto da potersi ragionevolmente escludere, secondo le circostanze, la persistenza dell'obbligazione, data l'inutilità ulteriore della prestazione. Si ha impossibilità temporanea pure nel caso di smarrimento, se la cosa è ritrovata in tempo successivo. Il nuovo codice regola l'ipotesi nell'art. 1257 del c.c., secondo comma, sulla base dei seguenti principi: il ritrovamento impedisce l'estinzione dell'obbligazione se avviene prima che il debitore possa ritenersi liberato; se invece si verifica dopo che l'effetto estintivo si è prodotto, il ritrovamento, com'è naturale, non ha più rilevanza. Produce però l'estinzione dell'obbligazione soltanto l'impossibilità che si ripercuota sulla totalità della prestazione. Se invece l'impossibilità concerne una parte di essa, il debitore è tenuto all'esecuzione per la parte rimasta possibile (art. 1258 del c.c., primo comma), il che, nel caso di obbligazione avente per oggetto una cosa determinata, si risolve nell'obbligo di consegnare la cosa stessa, anche se deteriorata e nell'obbligo di prestare i residui della cosa perita (art. 1258 del c.c., secondo comma). Si è evitata un'espressa generalizzazione dell'art. 1299 del codice del 1865 che avrebbe potuto dar luogo a seri inconvenienti, lasciando alla giurisprudenza di applicare secondo le circostanze, all'infuori delle prestazioni di cose determinate, lo stesso principio che sta alla base del predetto art. 1299; si è soltanto ritenuto di dover chiarire che il debitore deve prestare al creditore quanto abbia conseguito a titolo di risarcimento (art. 1259 del c.c.).