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Articolo 1257 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Smarrimento di cosa determinata

Dispositivo dell'art. 1257 Codice Civile

La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata(1) si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita(2) senza che possa esserne provato il perimento.

In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente(3).

Note

(1) Cioè considerata nella sua individualità: ad esempio, una pittura del Canova.
(2) L'equiparazione all'art. 1256 del c.c., esige, anche in questo caso, che lo smarrimento non sia imputabile al debitore.
(3) Il ritrovamento libera il debitore solo se la prestazione non possa più essere pretesa o il creditore ne abbia perso interesse (art. 1256, comma 2, c.c.).

Ratio Legis

All'impossibilità è equiparato lo smarrimento di una cosa considerata nella sua individualità, in quanto anche questo non consente di eseguire la prestazione. La regola opera anche se non si prova che la cosa è perita, ciò per evitare di creare una situazione di incertezza eccessiva.

Brocardi

Species perit ei, cui debetur

Spiegazione dell'art. 1257 Codice Civile

Derivazione e ragioni della norma particolare sul caso dello smarrimento

Tra i casi di estinzione specificati nel vecchio art. #1298#, i1 nuovo codice enuclea e regola nel presente articolo la sola perdita che deriva dallo smarrimento della cosa determinata. Ciò perché alla ipotesi di smarrimento fa normale riscontro quella di un successivo ritrovamento; onde sorgeva una frequente applicazione della impossibilità temporanea e la necessità di regolare questa particolare perdita e gli effetti di un ritrovamento più o meno tempestivo.

Nel vecchio art. #1298#, 1° comma, l'effetto estintivo era previsto quando la cosa si fosse smarrita in modo che se ne ignorasse assolutamente la esistenza. Secondo il nuovo testo la impossibilità estintiva si ha «anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento». La parola anche parrebbe significare che lo smarrimento sia uno dei casi in cui ricorre la impossibilità estintiva. Ma è più esatto interpretarla nel senso che tra i casi di smarrimento funziona con effetto estintivo anche quello in cui non si possa provare il perimento. Se se ne ignori assolutamente l'esistenza, come si limitava a dire il vecchio codice, si intende bene che smarrimento equivalga a perimento. Era, invece, importante regolare il caso in cui, al di fuori di quella situazione recisamente negativa, rimanesse incerta la sorte della cosa smarrita e non fosse possibile dimostrare quel perimento dal quale l'effetto estintivo trae la sua razionale giustificazione. Il che ha fatto appunto il nuovo testo.

Nel secondo comma viene regolata la situazione conseguenziale al ritrovamento della cosa; e vi si estende l'applicazione dei principi che reggono in tema di impossibilità temporanea, pur non versandosi nella ipotesi di prevedibilità originaria della rimozione dell'ostacolo. Trattasi, perciò, di una estensione equitativa ed eccezionale per cui la legge, in caso di ritrovamento tempestivo, verificandosi le situazioni soggettive dell'articolo precedente, consente di considerare l'obbligazione come non mai estinta.

Si intende, poi, che lo smarrimento cui si riferisce l'articolo in esame deve verificarsi con lo stesso presupposto delle altre ipotesi di perdita: senza dolo o colpa del debitore.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

152 Si sussume sotto l'impossibilità di esecuzione l'effetto dello smarrimento della cosa dovuta (art. 176); in que­sto era identico il sistema del codice civile (art. 1298), che il
progetto del 1936 aveva fatto proprio (art. 89).
Ma, mentre la Commissione reale non aveva specificato i casi in cui lo smarrimento dava luogo a impossibilità, il codice chiariva che tale effetto si produceva soltanto quando, a seguito dello smarrimento, rimaneva ignorata l'esistenza della cosa. Dizione un po' vaga e impropria, che si è prefe­rito sostituire con l'altra, secondo cui occorre che, a seguito delle smarrimento, non rimanga possibile la prova del peri­mento della cosa.
Il codice, comunque, e il progetto non disciplinavano la situazione conseguenziale al ritrovamento della cosa smar­rita. E' stato considerato opportuno estendere in tali casi i principi che riguardano l'impossibilità temporanea, perché l'impossibilità è temporanea non solo quando, fin dal giorno in cui si verifica, è prevedibile che possa superarsi, entro il termine stabilito in modo essenziale per l'adempimento; ma
anche quando, dopo il giorno in cui il fortuito ebbe a verificarsi ed entro il termine essenziale, e sopraggiunto un mutamento in fatto, prima imprevedibile, che ha reso eseguibile la prestazione, già obiettivamente considerata inattuabile.
Pertanto, se il ritrovamento avviene scaduto il termine entro cui il debitore era tenuto a prestare o il creditore aveva inte­resse all'esecuzione, rimane fermo l'effetto estintivo prodotto dallo smarrimento, in caso diverse questo effetto si deve considerare come mai verificatosi.
Si rileva che, ritenendo impossibile la prestazione del caso di smarrimento della cosa dovuta, non si è inteso escludere la rilevanza della colpa del debitore quando lo smarrimento avrebbe potuto essere evitato con la prestazione della diligenza dovuta: questa colpa è sempre apprezzabile quale fatto impeditivo della liberazione del debitore.

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