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Articolo 1258 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Impossibilitā parziale

Dispositivo dell'art. 1258 Codice Civile

Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile [1181, 1464, 1672, 2175](1).

La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento(2), o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa.

Note

(1) Ad esempio, in luogo della facoltà di edificare su tre piani il richiedente ottiene quella di edificare su due: l'appaltatore è obbligato per tale parte.
(2) Ad esempio, il quadro di Mantegna si rovina e perde parte del suo valore, ma può comunque essere esposto alla mostra.

Ratio Legis

Se l'impossibilità è solo parziale, non vi sono ragioni per liberare del tutto il debitore e nemmeno per impedire al creditore di soddisfarsi per il residuo possibile.

Brocardi

Periculum deteriorationis

Spiegazione dell'art. 1258 Codice Civile

I precedenti ed il contenuto della norma sulla impossibilità parziale

La parziale impossibilità, non può che produrre la corrispondente estinzione parziale dell'obbligazione. Questa norma nuova e estintiva non ha nulla che vedere con il divieto dell'adempimento parziale sancito nell'art. 1181, giacchè lì si presuppone e si reprime l'arbitrio del debitore, mentre qui si contempla una necessità non integrale e si limita l'obbligazione superstite a ciò che rimane della cosa dovuta o, in genere, della prestazione. D'altronde, la norma del primo comma non è che la estensione del vecchio art. #1247#, così come tutta la presente sezione non è che lo sviluppo sistematico del vecchio art. #1298#. Il detto articolo #1247#, posto sotto il settore del pagamento, stabiliva, infatti, che il debitore restasse liberato rimettendo la cosa come si trovava al tempo della consegna, purchè egli non fosse responsabile dei deterioramenti, per colpa o per mora. Questa disposizione si trova indi applicata alla ipotesi della cosa determinata, che è espressa nel secondo comma.

Nel caso di obbligazione contrattuale corrispettiva la perdita parziale trova una contemperata disciplina nell'art. 1464; ove, oltre della parziale riduzione, è previsto anche il recesso se l'adempimento parziale diventi inutile per il creditore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

153 Nel caso di impossibilità parziale, per l'art, 177 (nuovo rispetto al codice e al progetto) anche l'estinzione dell'obbligazione e parziale: il debitore deve sempre eseguire la prestazione per la parte possibile, il che non contrasta al principio dell'art. 76 secondo cui il creditore non può essere costretto a ricevere un adempimento parziale. Nell'art. 76 si è voluta evitare la divisione dell'adempimento per la sola volontà del debitore e a solo vantaggio di quest'ultimo; mentre, nel caso di imposstibilità parziale, l'applicazione del principio dell'art. 76 implicherebbe arricchimento del debitore.
Nel capoverso dell'art. 177 viene assimilato all'impossibilità parziale il caso di deterioramento della cosa: e la ra­gione è ovvia, così come è ovvia la esigenza di prestare, quanto meno, i residui della cosa, come espressamente prevede l'art. 1674 cod. civ. in tema di soccida.

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