Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7051 del 28 luglio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

L'offerta di pagamento mediante assegno circolare da parte del debitore deve ritenersi eseguita secondo gli usi, non sussistendo alcun pericolo di mancanza della relativa provvista presso la banca obbligata al pagamento (che è autorizzata alla emissione di tali titoli di credito solo previa costituzione ex lege di idonea cauzione a garanzia degli stessi), cosa che (a prescindere da ogni questione sull'efficacia liberatoria di tale forma di pagamento e sul luogo dell'adempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di danaro) tale offerta non può non qualificarsi idonea ad integrare la fattispecie dell'offerta non formale, con correlativa esclusione della mora debendi, ai sensi dell'art. 1220 c.c.

(massima n. 2)

Qualora l'istante per la condanna della controparte per responsabilità processuale, ex art. 96 c.p.c. abbia individuato, tra le due ipotesi normative ivi previste, la fattispecie di cui al primo comma (dolo o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio) come quella idonea a fondare la propria richiesta di risarcimento, incorre nel vizio di extrapetizione la sentenza che, in accoglimento della domanda, ritenga sussistente, in fatto, la (diversa) fattispecie di cui al secondo comma della norma citata (nella specie, prosecuzione del procedimento di espropriazione forzata senza la normale prudenza), attesa la evidente diversità degli elementi costitutivi dell'una e dell'altra previsione normativa.

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