Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16172 del 16 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La valutazione della serietą, concretezza, tempestivitą ed effettivitą dell'offerta informale di rilascio dell'immobile da parte del conduttore, ai sensi dell'art. 1220 c.c., non basta a escludere la mora del debitore se non č stata accertata la legittimitą del recesso e la conseguente validitą della disdetta. In assenza di tali presupposti, la proposta di riconsegna non produce effetti giuridici liberatori.

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