Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 27950 del 7 dicembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ipoteca, il creditore soddisfatto è tenuto, ai sensi dell'art. 1200 c.c., a prestare il proprio consenso, nelle forme prescritte dalla legge, alla cancellazione dell'iscrizione (dovendo, in caso contrario, rispondere dei danni subiti dal proprietario del bene) e deve altresì attivarsi, nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore, onde questi possa allegarlo all'istanza di cancellazione da rivolgere al conservatore, ma non è anche obbligato a chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione, gravando, per converso, tale onere su chiunque vi abbia interesse e pertanto, in primo luogo, sul proprietario dell'immobile assoggettato al vincolo reale.

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