Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 27545 del 21 novembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In conformitā ai principi di buona fede e correttezza, per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento, il creditore che č stato soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessitā di alcuna sollecitazione del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto, avendo riguardo allo stato della procedura pendente nonché ad eventuali motivi di urgenza allo stesso noti: ne deriva che il ritardo ingiustificato comporta la responsabilitā risarcitoria del creditore nei confronti del debitore che sia stato conseguentemente danneggiato.

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