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Articolo 440 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Cessazione, riduzione e aumento

Dispositivo dell'art. 440 Codice Civile

Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi riceve [438], l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze(1). Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato(2).

Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore [433] è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non può liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.

Note

(1) Inizialmente il giudice fissa la misura dell'obbligazione alimentare, ma la sottopone alla clausola modificativa rebus sic stantibus, ossia alla condizione che gli eventi non mutino nel tempo, poichè si determinerebbe uno squilibrio rispetto al valutato; viene perciò determinato il diritto ratione temporis, ed in concreto ne viene data attuazione in relazione a quanto serve nel periodo rilevato dal giudice, salva rivalutazione economica (ad es. frequentemente indicizzata all'Istat).
Si tratta infatti (secondo quanto espresso dall'art. 1277 del c.c.) di un debito di valuta, ossia di una somma di denaro determinata nel suo ammontare.
(2) Salva l'ovvia facoltà di aumentarne l'importo, viene prevista l'ipotesi di riduzione (ma non di cessazione, in questo caso) qualora si ravvisi una "condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato", ossia la condotta di colui che, una volta ottenuto il diritto di cui si tratta, non utilizzi i mezzi offertigli in conformità alla loro effettiva destinazione, sperperandoli quindi.

Spiegazione dell'art. 440 Codice Civile

Una ipotesi speciale, in cui gli alimenti possono essere ridotti al disotto della misura congrua normale, è quella contemplata nel primo comma dell'art. 440, in caso di "condotta disordinata o riprovevole dell'alimentando". Tale disposizione costituisce una innovazione, giustificata, come si legge nelle relazioni, da "finalità di ordine morale", anche se in contrasto con la tradizione e sopratutto con i principi generali dell'istituto alimentare, che dovrebbe essere fondato sulla pura e semplice finalità di ordine pratico e umano di sovvenire a un vero bisogno, prescindendosi da ogni considerazione estranea.
Un colpevole dovrebbe subire pene d'altro genere: egli non può essere condannato a patire la fame o, comunque, a soffrire per il mancato soddisfacimento di elementari necessità. Bisogna notare, a tal riguardo, che nell'ipotesi dell'art. 440 si parla di alimenti "ridotti" e non "sospesi". Questa riduzione quale entità potrà consentire? Nel criterio della Commissione preparatoria del Progetto preliminare avrebbe dovuto trattarsi di alimenti almeno strettamente necessari.
La Commissione parlamentare avrebbe desiderato una precisazione siffatta. Ma tale specificazione non fu ritenuta opportuna dal Guardasigilli, sembrando "più conveniente affidarsi al prudente arbitrio del giudice che di caso in caso valuterà se la condotta dell'alimentato giustifichi la restrizione allo stretto necessario o restrizioni minori".

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

216 Non si è creduto necessario specificare nell'art. 440 del c.c. che gli alimenti possono essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentando fino allo stretto necessario.

Massime relative all'art. 440 Codice Civile

Cass. civ. n. 1577/2019

Nel giudizio relativo alla prestazione di alimenti, stante l'inequivoco tenore dell'art. 440 c.c., occorre tener presenti i mutamenti delle condizioni economiche delle parti verificatesi in corso di causa. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, ai fini della quantificazione dell'assegno alimentare dovuto dal fratello nei confronti della sorella, aveva tenuto conto dell'attribuzione in favore di quest'ultima di un trattamento pensionistico nonché della percezione di ulteriori somme, vicende intervenute in corso di causa).

Cass. civ. n. 3525/1968

Allorché le modalità dell'obbligazione alimentare siano state stabilite convenzionalmente, l'obbligato, che contesti la persistenza dell'obbligo, ha l'onere di provare la cessazione dello stato di bisogno dell'alimentando, ovvero il miglioramento delle condizioni economiche degli obbligati di grado anteriore.

Cass. civ. n. 1996/1967

Proposta domanda di modificazione di un assegno alimentare mentre è ancora in corso il giudizio di impugnazione contro la sentenza che lo ha inizialmente determinato, e disposta la cancellazione della causa dal ruolo per effetto della litispendenza, gli effetti della domanda giudiziale, ai fini della decorrenza del nuovo assegno, iniziano dalla data dell'atto di riassunzione della causa dopo la cessazione della litispendenza.

Cass. civ. n. 1231/1967

La possibilità che, per una causa qualsiasi, lo stato di bisogno dell'alimentando si manifesti o si aggravi da un momento all'altro, modificandosi la precedente situazione di fatto, importa, da una parte, che nell'obbligazione alimentare deve ritenersi insito il carattere di prestazione rebus sic stantibus, suscettibile, come tale, di adeguamenti e modifiche, e, dall'altra, che, nello stabilire se il diritto a tale prestazione sussista o non, e, nell'affermativa, in quale misura questa debba essere eseguita, il giudice ben può tener conto di tutti i mutamenti verificatisi rispetto alla situazione di fatto in precedenza considerata, non esclusi quelli eventualmente prodottisi nel corso del giudizio.

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