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Articolo 423 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Pubblicità

Dispositivo dell'art. 423 Codice Civile

Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio [419] e la sentenza d'interdizione [414] o di inabilitazione [415] devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro [48, 49] e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita [430, 42](1).

Note

(1) Gli effetti dell'interdizione o dell'inabilitazione si producono nonostante si verifichi l'omissione dell'annotazione della sentenza (art. 421 del c.c.); la pubblicità è pertanto dichiarativa e non costitutiva, e le finalità dell'istituto - che resta quello di evitare l'ingenerarsi di situazioni di affidamento stante l'incapacità del soggetto, e, quindi rendere palese l'invalidità dell'atto che si andrebbe a concludere - vengono rispettate sin dal momento del deposito della sentenza predetta.

Ratio Legis

La ratio della norma consiste nell'esigere la necessaria forma pubblicitaria (pubblicità dichiarativa) che garantisca gli interessi dei terzi che entrino in relazione con l'interdetto o con l'inabilitato.

Spiegazione dell'art. 423 Codice Civile

Ad ulteriore tutela degli interessi dei terzi, il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisori è stato assoggettato alle stesse forme di pubblicità che sono stabilite per le sentenze di interdizione o di inabilitazione. Esso deve, cioè, essere, a cura del cancelliere, immediatamente annotato nell'apposito registro e comunicato entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in calce all'atto di nascita.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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