(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
197 Nell'
art. 403 del c.c. si riporta, nella sua sostanza, la disposizione dell'art. 21 del Testo Unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, approvato con R. decreto 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316, che stabilisce l'intervento della pubblica autorità a favore dei minori abbandonati. E' vero che nel richiamo generale, fatto nell'
art. 400 del c.c., alle leggi speciali per quanto concerne l'assistenza ai minori, è compresa anche l'accennata disposizione, ma è sembrato che fosse sommamente opportuno riaffermare in questa materia un principio direttivo della legislazione fascista e cioè l'intervento diretto della púbblica autorità a favore dei minori abbandonati. L'assunzione di questa norma nel codice civile vuol significare che l'intervento dell'autorità a favore dell'infanzia abbandonata o allevata in modo non conveniente, costituisce nel nuovo diritto non tanto una funzione amministrativa di carattere eccezionale, quanto una normale pubblica attività nell'interesse della sanità fisica e morale della stirpe. La nuova sistemazione presenta inoltre il vantaggio di sottrarre la norma alla frequente mutabilità della legislazione speciale, e fissa un criterio informatore, di importanza fondamentale, del diritto civile fascista. Considerata sotto questo profilo, la disposizione dell'art. 403 ha una portata assai vasta, perchè l'attività dell'autorità amministrativa viene a incontrarsi con quella che è la competenza speciale del tribunale e del giudice tutelare in materia di patria potestà e di tutela. Sono evidenti i molteplici vantaggi che la collaborazione fra i detti organi apporterà in tutti i casi in cui sia urgente provvedere per la tutela di minorenni abbandonati o allevati con pericolo per la loro sanità fisica o morale.