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Articolo 280 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Legittimazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 280 Codice Civile

Sezione abrogata dall'art. 1, co. X, della L. 10 dicembre 2012 n. 219.

[La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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Consulenze legali
relative all'articolo 280 Codice Civile

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Gianluca S. chiede
martedė 05/09/2017 - Lombardia
“Gentilissimi, nel caso una donna decidesse di partorire anonimamente, quali sono i reali/concreti motivi che a norma di legge le consentirebbero di prendere tale decisione?
Spero di essere stato chiaro e vi ringrazio per la Vostra attenzione.”
Consulenza legale i 08/09/2017
Gentile Cliente,
non sono richieste particolari motivazioni giustificative, nel caso in cui la donna decidesse di partorire in anonimato.

L'art. 70 del R.D. n. 1238 del 1939 (così come modificato dall'art. 2 della legge n. 127 del 1997 e dall'art. 30 del D.P.R. n. 396 del 2000), infatti, prevede espressamente che, nella redazione dell'atto di nascita (che può essere effettuata indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto), deve essere rispettata "l'eventuale volontà della madre di non essere nominata".

In questo caso, nell'atto di nascita verrà indicato che il neonato è figlio di donna che non ha consentito di essere nominata e, successivamente, verrà avviata la procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità, in considerazione della situazione di abbandono.