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Articolo 281 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Divieto di legittimazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 281 Codice Civile

Sezione abrogata dall'art. 1, co. X, della L. 10 dicembre 2012 n. 219.

[Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 281 Codice Civile

Cass. civ. n. 5439/1995

Con riguardo a domanda di legittimazione di figlio naturale— alla quale, nell'ipotesi di diversitā di cittadinanza tra il legittimante (italiano) e il legittimante (recte: legittimando - N.d.R.) (nell'ipotesi, tedesco), vanno applicate le legislazioni nazionali di entrambi — il minore che abbia acquistato lo status di figlio legittimo in forza di adozione da parte di coniugi stranieri non puō essere legittimato dal pretesto genitore naturale italiano, in quanto, secondo l'ordinamento italiano (artt. 281 e 253 c.c.), non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti ed il riconoscimento non č ammesso se č in contrasto con lo stato di figlio legittimo (o legittimato), il quale č preclusivo anche del riconoscimento Ģimplicitoģ, che, consegue, a norma dell'art. 254, secondo comma, c.c., alla presentazione al giudice della domanda di legittimazione.

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