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Articolo 238 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita

Dispositivo dell'art. 238 Codice Civile

(1)Salvo quanto disposto dagli articoli 128(2), 234, 239, 240 e 244, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio nato nel matrimonio e il possesso di stato conforme all'atto stesso.

[Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita. [253]](3)

Note

(1) L'articolo è stato così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) L'articolo citato configura il matrimonio putativo, ossia quello dichiarato nullo ma contratto da almeno un coniuge in buona fede; nel caso in cui il matrimonio dei genitori sia nullo per bigamia o per incesto ed entrambi i genitori fossero stati a conoscenza del vizio inficiante il rapporto, potrà invece ottenersi (nell'ottica di tutela del figlio) il riconoscimento di uno stato diverso da quello risultante dall'atto di nascita.
(3) Comma abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Ratio Legis

La regola generale valevole per il figlio legittimo, in linea con la ratio di tutela dello stesso, prevede che tale stato non possa essere contestato qualora sia comprovato dall'atto di nascita o dal delineato possesso di stato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

138 Nell'art. 237 del c.c., relativo ai fatti costitutivi del possesso di stato di figlio legittimo, il nuovo testo chiarisce che i tre elementi tradizionali (nomen, tractalus, fama) devono sussistere congiuntamente perché s'abbia la prova del rapporto di filiazione. I rilievi sulle disposizioni di questa sezione, quali erano concepite nel progetto, sono stati in massima parte accolti. Non si è creduto di poter convenire nella proposta di sostituire nel capoverso dell'art. 238 del c.c., la dizione "nessuno puo muovere controversia" all'altra "non si può contestare la legittimità", poichè quest'ultima sembra rispondere meglio, dal punto di vista terminologico, alla qualificazione dell'azione, indicata nella sezione successiva come azione di contestazione di legittimità. Parimenti è sembrata più precisa nell'art. 241 del c.c. l'espressione "genitori ignoti", anziché quella "genitori incerti". In quest'ultimo articolo, che fissa le condizioni per l'ammissibilità della prova testimoniale in ordine all'azione di reclamo di legittimità, è stato soppresso l'accenno ai "fatti già certi", contenuto nel corrispondente art. 248 del progetto definitivo, e ciò per troncare le incertezze sorte sotto l'impero del codice del 1865.

Massime relative all'art. 238 Codice Civile

Cass. civ. n. 1279/1973

Dal combinato disposto degli artt. 238 e 248 c.c. si desume che la pronunzia di nullità del matrimonio è ragione sufficiente per l'esercizio dell'azione di contestazione della legittimità della filiazione, ai sensi del citato art. 248, anche nella ipotesi in cui siano applicabili gli effetti del matrimonio putativo di cui al precedente art. 128. La contestazione è vietata, a norma dell'art. 238, soltanto quando concorrono il titolo di figlio legittimo risultante dall'atto di nascita ed il possesso di stato conforme all'atto. L'applicabilità della norma concernente il matrimonio putativo non supplisce al difetto del possesso di stato quando risultino insussistenti i fatti indicati nell'art. 237, secondo comma, né osta alla proponibilità dell'azione di contestazione. Anche nell'ipotesi di matrimonio putativo non supplisce al difetto del possesso di stato quando risultino insussistenti i fatti indicati nell'art. 237, secondo comma, né osta alla proponibilità dell'azione di contestazione. Anche nell'ipotesi di matrimonio putativo è ammissibile, quindi, l'esercizio dell'azione di contestazione di legittimità, ove si adduca l'insussistenza del possesso di stato conforme all'atto di nascita. Legittimato all'azione di contestazione, in tale ipotesi, è anche il figlio.

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