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Articolo 239 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Reclamo dello stato di figlio

Dispositivo dell'art. 239 Codice Civile

(1)Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato [566 e ss. c.p.], [ancorché vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato,] il figlio può reclamare uno stato diverso [, dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'articolo 241.]

[Parimenti si può contestare la legittimità del figlio dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della supposizione o della sostituzione predette.](1)

L'azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.

L'azione può inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità.

L'azione può, altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato comunque rimosso.

Note

(1) Comma così modificato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Ratio Legis

La norma completa le eccezioni ai divieti previsti dall'art. 238 del c.c., precisando inoltre alcune regole probatorie per il reclamo di uno stato diverso.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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