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Articolo 240 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Contestazione dello stato di figlio

Dispositivo dell'art. 240 Codice Civile

Lo stato di figlio può essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 239.

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
La formulazione precedente dell'art. 240 è la seguente: "La legittimità del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato che non sia in opposizione con l'atto di nascita".

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 240 Codice Civile

Cass. civ. n. 27560/2021

In tema di azioni di stato, colui che affermi di essere il padre biologico di un figlio nato in costanza di matrimonio non può agire per l'accertamento della propria paternità se prima non viene rimosso lo "status" di figlio matrimoniale con una statuizione che abbia efficacia "erga omnes", non essendo consentito un accertamento in via incidentale su una questione di stato della persona, e - pur non essendo legittimato a proporre l'azione di disconoscimento di paternità, né potendo intervenire in tale giudizio o promuovere l'opposizione di terzo contro la decisione ivi assunta - in qualità di "altro genitore", può comunque chiedere, ai sensi dell'art. 244, comma 6, c.c., la nomina di un curatore speciale, che eserciti la relativa azione, nell'interesse del presunto figlio infraquattordicenne.

Cass. civ. n. 1749/1974

L'art. 240 c.c. rafforza la presunzione di legittimità che l'art. 238 c.c. ricollega al possesso di stato conforme all'atto di nascita, nel senso che detta presunzione debba rimanere ferma anche se manchi la prova della celebrazione del matrimonio dei genitori, ma non impedisce, a chiunque vi abbia interesse, di dimostrare che quel matrimonio non fu celebrato o non conseguì o ha perduto effetti civili. Detto art. 240 non trova, pertanto, applicazione nel caso in cui risulti che i genitori di colui della cui legittimità si discute erano uniti da matrimonio puramente religioso.

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Consulenze legali
relative all'articolo 240 Codice Civile

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Simona chiede
lunedì 27/09/2010

“Nel caso di un figlio nato fuori del matrimonio, cosa deve fare il presunto padre chiamato al riconoscimento?”

Consulenza legale i 28/12/2010

Il rapporto di filiazione naturale può risultare da accertamento volontario o giudiziale, ossia da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale. Il fatto naturale è il presupposto, ma occorre che sia posto in luce per mezzo di un apposito atto giuridico, nell'assoluta preminenza dell'interesse del figlio. Quando il genitore non senta il dovere di procedere ad un riconoscimento volontario, si deve ricorrere all'accertamento giudiziale.
Il riconoscimento è un atto volontario. Il riconoscimento può essere fatto da uno soltanto o da entrambi i genitori, tanto congiuntamente quanto separatamente. Quando uno dei genitori abbia già effettuato il riconoscimento, se il figlio non abbia compiuto i sedici anni, l'altro genitore non può di regola fare il proprio riconoscimento senza il consenso del primo. Il consenso non può tuttavia essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio.

In tema di accertamento giudiziale, l'azione può essere promossa dal figlio e, se questi è minore, può essere esercitata nel suo interesse, dal genitore che esercita la potestà o dal tutore, se autorizzato dal giudice. La prova della procreazione pretesa dall'attore può essere data con ogni mezzo. La sola dichiarazione della madre o la sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale. Si possono pertanto richiedere prove ematologiche e generiche. Anche il rifiuto ingiustificato di sottoporsi a tali esami da parte del presunto genitore può servire al giudice come elemento di convincimento in aggiunta ad altre prove.