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Articolo 237 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Fatti costitutivi del possesso di stato

Dispositivo dell'art. 237 Codice Civile

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela [74](1) fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere [231](2).

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

  1. [- che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere;](3)
  2. - che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;
  3. - che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
  4. - che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia [238, 270](4).

Note

(1) Il co. I dell'articolo in esame espressamente prevede che il possesso di stato sia idoneo a dimostrare tanto il rapporto di filiazione quanto quello di parentela e di famiglia, tutti conseguenti alla filiazione legittima.
(2) Il possesso di stato è un godimento effettivo e socialmente riconosciuto della posizione di figlio, e necessita del requisito del nomen, ossia dell'aver sempre portato il cognome del padre che si pretende di avere; il cd. tractatus (ossia che il figlio sia stato trattato come tale, e che la famiglia abbia riconosciuto detta qualità); la fama, cioè la considerazione nei rapporti sociali sino a quel momento goduta.
(3) Parole tra parentesi quadre abrogate da d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(4) Con la sentenza n. 286/2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.

Ratio Legis

La ratio dell'articolo è quella di dare un significato giuridico a situazioni complessivamente certe o di cui si sia consolidata una certa sicurezza o notorietà: in particolare, tale possesso dello stato di figlio legittimo emerge per il rilievo che esso assume nella dinamica familiare e sociale.

Brocardi

Nomen, tractatus, fama

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

138 Nell'art. 237 del c.c., relativo ai fatti costitutivi del possesso di stato di figlio legittimo, il nuovo testo chiarisce che i tre elementi tradizionali (nomen, tractalus, fama) devono sussistere congiuntamente perché s'abbia la prova del rapporto di filiazione. I rilievi sulle disposizioni di questa sezione, quali erano concepite nel progetto, sono stati in massima parte accolti. Non si è creduto di poter convenire nella proposta di sostituire nel capoverso dell'art. 238 del c.c., la dizione "nessuno puo muovere controversia" all'altra "non si può contestare la legittimità", poichè quest'ultima sembra rispondere meglio, dal punto di vista terminologico, alla qualificazione dell'azione, indicata nella sezione successiva come azione di contestazione di legittimità. Parimenti è sembrata più precisa nell'art. 241 del c.c. l'espressione "genitori ignoti", anziché quella "genitori incerti". In quest'ultimo articolo, che fissa le condizioni per l'ammissibilità della prova testimoniale in ordine all'azione di reclamo di legittimità, è stato soppresso l'accenno ai "fatti già certi", contenuto nel corrispondente art. 248 del progetto definitivo, e ciò per troncare le incertezze sorte sotto l'impero del codice del 1865.

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