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Articolo 218 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge

Dispositivo dell'art. 218 Codice Civile

(1)Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge [217] è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario [1001 ss. c.c.](2).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 86 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge avrà gli stessi obblighi dell'usufruttuario (non però se ne godesse in forza di altro titolo contrattuale, si pensi ad es. ad un contratto di locazione). Costui dovrà pertanto restituire la cosa al termine del godimento (art. 1001 del c.c.), fare l'inventario e prestare idonea garanzia (1002), sopportarne le spese ed effettuarne le riparazioni straordinarie (1004).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 218 Codice Civile

Cass. civ. n. 7395/2019

In tema di ICI, il coniuge al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà (anche in parte) dell'altro coniuge non è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, poiché con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, viene riconosciuto al coniuge un diritto personale atipico di godimento e non un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti il presupposto impositivo del tributo. (Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/12/2012).

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