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Articolo 168 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Impiego ed amministrazione del fondo

Dispositivo dell'art. 168 Codice Civile

(1)La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia(2).

L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale [180 ss.](3).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 50 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) Come detto nel commento del precedente art. 167 del c.c., i frutti devono essere impiegati per i bisogni della famiglia; ben potrà colui che costituisce il fondo riservare a se stesso o a un terzo la nuda proprietà dei beni vincolati, mantenendo il godimento per se o anche per l'altro coniuge (secondo il richiamo alle norme sulla comunione legale, di cui al co. III).
(3) L'amministrazione del fondo , indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà sui beni, spetta ai coniugi: - disgiuntamente a entrambi, per gli atti di ordinaria amministrazione;
- se non diversamente stabilito nell'atto di costituzione, per gli atti di straordinaria amministrazione vige l'art. 169 del c.c., letto unitamente all'art. 180 del c.c., secondo cui l'amministrazione e la rappresentanza in giudizio spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi. Nei casi di necessità e utilità evidenti, e vi siano figli minori, si renderà poi necessaria l'autorizzazione del giudice.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

112 In ordine all'art. 168 del c.c. è stata suggerita una formula per consentire al terzo di conferire al patrimonio l'usufrutto e di riservarsi la nuda proprietà. Ma non è stato accolto il suggerimento, perché vi è una differenza notevole tra l'usufrutto vero e proprio e il patrimonio familiare costituito dal terzo con riserva di proprietà, anche se il contenuto dei due istituti possa sembrare sostanzialmente analogo. Infatti, l'usufrutto non può durare oltre la vita dell'usufruttuario e può essere stabilito per un tempo più breve; il patrimonio, invece, dura fino al raggiungimento della maggiore età di tutti i figli. Inoltre, il diritto di usufrutto può essere ceduto, mentre il godimento dei beni costituiti in patrimonio familiare è sottoposto al vincolo di inalienabilità. E' stato emendato peraltro il testo del progetto per chiarire che, se il terzo non si riserva la proprietà, questa non rimane a lui, ma spetta ai coniugi.
117 In accoglimento dei voti pervenuti, nell'art. 236 del progetto è stata aggiunta una norma per cui, in mancanza dei genitori, il tribunale può affidare l'amministrazione del patrimonio a un altro figlio, quando il maggiore dei figli non sia idoneo. Per compiutezza legislativa, è stato anche contemplato il caso in cui nessuno dei figli sia in grado di amministrare.

Massime relative all'art. 168 Codice Civile

Cass. civ. n. 5768/2022

In tema di azione revocatoria del fondo patrimoniale, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla sua costituzione in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva va riconosciuta ad entrambi i coniugi, anche se l'atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell'art. 168 c.c., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, con la precisazione che anche nell'ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni, è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia.

Cass. civ. n. 22069/2019

In tema di fondo patrimoniale, i figli minori e quelli maggiorenni - questi ultimi se il fondo non sia cessato e non risultino economicamente autosufficienti - sono legittimati ad agire in giudizio in relazione agli atti dispositivi eccedenti l'ordinaria amministrazione che incidano sulla destinazione dei beni del fondo, discendendo tale legittimazione dalla "ratio" dell'istituto, volto a costituire su determinati beni un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia nucleare e, quindi, di tutti i suoi componenti. Ne consegue che l'interesse all'azione permane anche se i figli diventano maggiorenni in corso di causa, in assenza di elementi da cui desumere che siano diventati autonomi rispetto alla famiglia di origine. (Fattispecie relativa all'azione di accertamento dell'invalidità della garanzia ipotecaria, concessa dai genitori sui beni del fondo patrimoniale, promossa dal figlio divenuto maggiorenne dopo avere intrapreso il giudizio). (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/10/2015).

Cass. civ. n. 1242/2012

In tema di azione revocatoria, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche se l'atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell'art.168 cod. civ., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, con la precisazione che anche nell'ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni, è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio. (Cassa con rinvio, App. Roma, 10/04/2008)

Cass. civ. n. 5402/2004

I figli dei coniugi che hanno proceduto alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono parte necessaria nel giudizio, promosso dal creditore con azione revocatoria, diretto a far valere l'inefficacia di tale costituzione, giacché il fondo patrimoniale non viene costituito a beneficio dei figli, ma per far fronte ai bisogni della famiglia, com'è confermato dal fatto che esso cessa con l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 171 c.c.). E la circostanza che il giudice, all'atto della cessazione del fondo patrimoniale, possa attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo stesso, non può essere valorizzata al punto di attribuire ai figli stessi la legittimazione passiva nei giudizi che investano il fondo patrimoniale, trattandosi di mera eventualità i cui presupposti devono essere verificati soltanto al momento della cessazione del fondo.

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Consulenze legali
relative all'articolo 168 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

GIORGIO C. chiede
giovedì 30/06/2016 - Lombardia
“Marito (proprietario originale) e moglie hanno costituito un fondo patrimoniale - consistente in due immobili/abitazioni.
Il marito puo' dare in usufrutto gratuito uno dei due immobili al proprio genitore 73enne?? Deve richiedere l'approvazione della moglie?
Oppure deve affittarlo, sempre al proprio genitore, e riservarne il canone per i due coniugi?? in tal caso puo'un terzo creditore nei confronti del proprietario "appropriarsi del canone fino ad estinzione del proprio credito ??
E' obbligatoria la registrazione dell'accordo di usufrutto o di locazione tra padre e figlio ??
L'eventuale contratto di usufrutto o di affitto puo'prevedere la possibilita' dell'usufruttuario o locatore di subaffittare devolvendo il canone d'affitto al fondo patrimoniale??”
Consulenza legale i 17/07/2016
I quesiti posti sono molteplici. Si procederà a rispondere in maniera sintetica ad ognuno di essi.
Anzitutto è utile ricordare che il fondo patrimoniale è un vincolo posto nell’interesse della famiglia su un complesso di beni determinati e costituisce un patrimonio separato la cui funzione è quella di destinare i beni conferiti al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. In particolare, i beni conferiti ad un fondo patrimoniale non possono formare oggetto di più fondi destinati alla soddisfazione di più famiglie ma di una sola famiglia soltanto.
Per rispondere alla prima domanda occorre premettere che l'amministrazione ordinaria dei beni del fondo spetta ad entrambi i coniugi disgiuntamente, secondo le regole della comunione legale (art. 177 Cod. Civ. e ss). I coniugi sono liberi di determinare il contenuto dell’atto di costituzione entro i limiti che incontrano tutte le convenzioni matrimoniali.
In particolare, per poter concedere in usufrutto uno dei due immobili, sarà necessario il consenso di entrambi i coniugi, poiché trattasi di un atto di straordinaria amministrazione. In caso di rifiuto di uno dei due, l’altro coniuge potrà ricorrere al giudice purché dimostri che l'atto viene disposto nell’interesse della famiglia.
Secondo quesito: è possibile affittare l'immobile vincolato tramite il fondo patrimoniale, ma sul canone di locazione riscosso ricadrà il medesimo vincolo di destinazione e quindi le somme incassate non potranno essere utilizzate per scopi estranei all’interesse per il quale il fondo è stato creato.
Terzo quesito: sia gli immobili assoggettati al regime del fondo patrimoniale quanto i loro frutti (quindi anche il canone di locazione) sono esclusi dal pignoramento per espressa previsione del codice civile se il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Al contrario, il creditore può agire con l’esecuzione forzata per debiti sorti per fare fronte ad esigenze familiari.
Circa la necessità di formalizzazione dell'usufrutto e della locazione tra padre e figlio la risposta è positiva in quanto, il primo deve essere trascritto nei pubblici registri immobiliari, mentre il secondo deve essere registrato alla Agenzia delle Entrate e deve pagare la relativa imposta. La parentela fra le parti contraenti non esonera le stesse da tali oneri, né in riferimento alla costituzione dell'usufrutto, né in riferimento alla locazione.
Per rispondere all'ultimo quesito, infine, è necessario specificare che l'usufruttuario può esercitare il suo diritto attraverso il godimento diretto della cosa come attraverso il godimento indiretto, la cui forma principale è la locazione della cosa che egli ha in usufrutto. Tuttavia in qualche caso l'usufruttuario è tenuto ad utilizzare solo direttamente la cosa e ciò avviene quando la concessione dell'usufrutto vieti espressamente la locazione o in ogni caso la cessione del godimento dell'immobile, in qualunque forma essa venga realizzata.
Quanto alla devoluzione dei frutti derivanti dalla locazione, anche gli stessi entrano a far parte del fondo patrimoniale e non potranno essere utilizzati per scopi estranei all’interesse per il quale il fondo è stato creato.

Rosy chiede
domenica 10/07/2011 - Emilia-Romagna

Salve, vorrei sapere una cosa: mio marito ha acquistato una casa a mia insaputa ed in questa casa vive l'amante; mio marito risulta ivi domiciliato e l'amante vi ha fissato la propria residenza. Noi siamo in comunione dei beni e lui al momento dell’acquisto ha falsamente dichiarato che, invece, eravamo in separazione dei beni solo in quel periodo in cui lui ha fatto quell'acquisto. Cosa posso fare io? Posso cacciarla da casa?”

Consulenza legale i 22/07/2011

L’acquisto fatto in costanza di matrimonio tra coniugi che sottostanno al regime di comunione legale dei beni, comporta l’automatica comproprietà per legge sull’immobile acquistato anche da uno solo, salva l’applicabilità dell’art. 179 del c.c., ultimo comma, che prevede la facoltà per un coniuge di acquistare un immobile dichiarandolo escluso dalla comunione (quindi, di natura personale) nell’atto di acquisto cui abbia, però, partecipato anche l’altro coniuge, oltre all’esistenza di uno dei requisiti oggettivi previsti dalle lettere c), d) e f).

L'atto di compravendita in cui, un coniuge afferma, contrariamente al vero, di essere coniugato “in regime di separazione dei beni”, non vale ad escludere l’effetto previsto dalla legge (non disponibile all’autonomia delle parti), secondo cui il bene immobile diventa comune. Egli, pertanto, sebbene se ne dichiari esclusivo intestatario, non è esclusivo proprietario.

Una volta che il bene è entrato in comunione, potendosi configurare nel rapporto tra il marito e l’altra persona, un contratto di locazione (se vi è stata la forma scritta) o un comodato d’uso gratuito d’immobile (per il quale non serve la forma scritta, v. Cass. civ. 3.4.2008, n. 8548), ai sensi dell’art. 184 del c.c. per il compimento di qualsiasi atto dispositivo, si richiede come necessario il consenso dell’altro coniuge, in mancanza del quale, se non vi è convalida, il negozio è invalido.

Infatti, il coniuge pretermesso (nel caso di chi scrive: la moglie) può chiederne l’annullamento entro un anno da quando ha avuto conoscenza dell’atto o in ogni caso entro un anno dalla trascrizione, o non oltre un anno dallo scioglimento della comunione, se ne ha avuto conoscenza prima dello scioglimento stesso.

Si crede, peraltro che, chi scrive, vantando un titolo di proprietà, possa agire giudizialmente in via cautelare per ottenere il rilascio dell’immobile occupato da un estraneo senza il suo consenso ex art. 1168 del c.c. con l’azione di reintegrazione nel possesso, esperibile entro un anno dallo spoglio e, se clandestino, entro un anno dalla sua scoperta.