Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22069 del 4 settembre 2019

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di fondo patrimoniale, i figli minori e quelli maggiorenni - questi ultimi se il fondo non sia cessato e non risultino economicamente autosufficienti - sono legittimati ad agire in giudizio in relazione agli atti dispositivi eccedenti l'ordinaria amministrazione che incidano sulla destinazione dei beni del fondo, discendendo tale legittimazione dalla "ratio" dell'istituto, volto a costituire su determinati beni un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia nucleare e, quindi, di tutti i suoi componenti. Ne consegue che l'interesse all'azione permane anche se i figli diventano maggiorenni in corso di causa, in assenza di elementi da cui desumere che siano diventati autonomi rispetto alla famiglia di origine. (Fattispecie relativa all'azione di accertamento dell'invaliditā della garanzia ipotecaria, concessa dai genitori sui beni del fondo patrimoniale, promossa dal figlio divenuto maggiorenne dopo avere intrapreso il giudizio). (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/10/2015).

(massima n. 2)

Il riconoscimento dell'efficacia ultrattiva del fondo patrimoniale, qualora vi siano figli minori, fino al raggiungimento della maggiore etā di questi, nel caso in cui la destinazione sarebbe dovuta terminare ex lege, a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituisce una fattispecie di tutela rafforzata a favore del soggetto debole che, per la sua specificitā, non consente affatto di dedurre, al contrario che il raggiungimento della maggiore etā del figlio determini, nel diverso ed ordinario caso in cui il fondo patrimoniale sia in essere, la sua sostanziale estromissione, di guisa che permane inalterato l'interesse a che i beni restino vincolati ai bisogni della famiglia

(massima n. 3)

I figli, quali beneficiari del fondo patrimoniale, sono legittimati ad agire in giudizio in relazione agli atti dispositivi eccedenti l'ordinaria amministrazione che incidano sulla destinazione dei beni del fondo.

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