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Articolo 108 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Inapponibilità di termini e condizioni

Dispositivo dell'art. 108 Codice Civile

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine [1184] né a condizione [1353].

Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti [138](1).

Note

(1) L'intenzione del legislatore è quella di considerare espressa e valida la dichiarazione di volontà dei nubendi, limitando pertanto il contenuto dell'atto matrimoniale al solo consenso.
Qualora, pur in presenza di termini e/o condizioni apposte dalle due parti, l'ufficiale dello stato civile abbia comunque efficacemente celebrato il matrimonio, ne conseguirà la responsabilità dello stesso ufficiale per la violazione di tale norma inderogabile, tramite l'irrogazione di una sanzione amministrativa così come prevista dalla norma speciale di cui all'art. 138.

Ratio Legis

La norma ribadisce la scelta del nostro legislatore di concepire il matrimonio come atto complesso, solenne e - per quel che viene qui espresso - assolutamente puro; la volontà delle parti è infatti formale e non contenutistica, obbligato nelle sue forme espresse non modificabili, non coercibile, e pertanto le norme che regolano il divieto di termini o condizioni apponibili al consenso matrimoniali sono inderogabili.

Spiegazione dell'art. 108 Codice Civile

Il nuovo c.c., riproducendo letteralmente la disposizione dell'art. #95#, dalla quale risultava lo speciale carattere del consenso matrimoniale, e rinnovando così il divieto di celebrare il matrimonio quando le parti volessero, del tutto illecitamente, apporre termini o condizioni, aggiunge la disposizione innovatrice espressa nell'ultima parte del cpv. per la quale, se anche una condizione o un termine risultassero dall'atto stesso del matrimonio, questo sarebbe sempre valido, perché termine e condizione si dovrebbero ritenere come non apposti.

È noto che, nella vigenza del c.c. del 1865 era controverso - in dottrina - se nel caso, a dir vero niente affatto probabile, in cui, nonostante l'esplicita apposizione di termini o di condizioni, l'ufficiale dello stato civile avesse proceduto alla celebrazione del matrimonio, questo sarebbe stato valido o no. Prevaleva l'opinione negativa imposta sia dal rigore dei principii sia dallo stesso rispetto dovuto alla duplice tassativa disposizione della legge che, affermato dapprima il principio, poneva poi il rigoroso, assoluto divieto di violarlo.
Il nuovo c.c. volle accogliere la soluzione contraria, onde la disposizione dell'ultima parte del cpv. dell'art. 108 comma 2.
Questa disposizione è dettata per il caso in cui dell'illecita apposizione risulti dall'atto stesso del matrimonio. Infatti, se da tale atto non risulti di termini o di condizioni, non si potrebbe dubitare che il consenso manifestato fu puro e semplice, ossia quale venne richiesto. Precisamente a questo fine la legge prescrive che il consenso al matrimonio venga agli sposi richiesto dall'ufficiale dello stato civile. Nè sarebbero, nel nostro diritto, ammissibili prove contrarie. La disposizione di cui trattiamo, dunque, ha per presupposto che un ufficiale dello stato civile celebri un matrimonio dal cui atto espressamente risultino apposti termini o condizioni. Tuttavia, non appare ammissibile un tale presupposto, e perciò è da ritenere che tale disposizione otterrà una scarsa applicazione.
Ad ogni modo, volendo dare una giustificazione razionale della disposizione, si potrebbe osservare che, non dovendo gli sposi ignorare il principio elementare e fondamentale che il consenso al matrimonio non può essere sottoposto a termini o a condizioni, celebrando il matrimonio e firmando il relativo atto, in sostanza, vengono a rinunziare tacitamente alla condizione o al termine illecitamente apposto.
Si sarebbe voluta eliminare la contraddizione tra le due volontà, ossia tra quella di voler apporre termini o condizioni e l'altra di voler validamente celebrare un matrimonio, presumendo attraverso una praesumptio iuris et de iure una implicita rinunzia alla illecita apposizione, giuridicamente incompatibile con la seguita celebrazione. Presunta la rinunzia, il termine e la condizione si possono ritenere come non apposti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

93 E' stato soppresso nell'art. 107 il richiamo, che trovavasi nel progetto, alla norma contenuta nel primo comma dell'art. 147 del c.c.: questa, infatti, stabilisce i doveri dei genitori verso la prole, mentre le disposizioni, di cui l'ufficiale dello stato civile deve dare lettura, sono soltanto quelle concernenti gli obblighi che, per effetto del matrimonio, sorgono fra i coniugi. Circa i1 carattere della partecipazione dell'ufficiale dello stato civile alla celebrazione del matrimonio, è stato raccomandato che venisse chiarito nella relazione il concetto che non si attribuisce valore costitutivo alla dichiarazione dell'ufficiale di stato civile richiesta dall'articolo in esame. In proposito è opportuno precisare che il carattere costitutivo della dichiarazione, nel senso che le attribuiscono alcune correnti dottrinali, è certamente da escludere, in quanto essa è essenzialmente ricognitiva della manifestazione di volontà degli sposi, ma in pari tempo è da riaffermare che l'intervento dell'ufficiale dello stato civile costituisce un elemento indispensabile per il perfezionamento del matrimonio. E' stato espresso in forma più imperativa di quanto non facesse il progetto il divieto di apporre termini o condizioni, facendosi obbligo all'ufficiale dello stato civile di non celebrare, in questo caso, il matrimonio, e statuendosi che, se ciò nonostante il matrimonio sia celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

Massime relative all'art. 108 Codice Civile

Cass. civ. n. 12738/2011

La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per l'apposizione di una condizione al vincolo matrimoniale (nella specie "condicio de futuro" relativa alla residenza familiare) viziante il relativo consenso negoziale di uno dei coniugi, trova ostacolo nel principio di ordine pubblico, costituito dalla ineludibile tutela dell'affidamento incolpevole dell'altro coniuge, allorché l'apposizione della condizione sia rimasta nella sfera psichica di uno dei nubendi, senza manifestarsi (né comunque essere conosciuta o conoscibile) all'altro coniuge. L'accertamento della conoscenza o conoscibilità, da parte di quest'ultimo, di detta condizione deve essere compiuto dal giudice della delibazione con piena autonomia rispetto al giudice ecclesiastico e con particolare rigore, giacché detto accertamento, pur tenendo conto del favore particolare al riconoscimento che lo Stato italiano si è imposto con il protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 modificativo del Concordato, attiene al rispetto di un principio di ordine pubblico di speciale valenza e alla tutela di interessi della persona riguardanti la costituzione di un rapporto, quello matrimoniale, oggetto di rilievo e tutela costituzionali. (Cassa con rinvio, App. Reggio Calabria, 13/02/2008)

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