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Articolo 337 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Vigilanza del giudice tutelare

Dispositivo dell'art. 337 Codice Civile

(1)Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilite per l'esercizio della responsabilità genitoriale [333] e per l'amministrazione dei beni [334](2).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 158 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) Il potere di vigilanza del giudice tutelare dovrà essere esercitato anche qualora uno dei genitori sia stato privato della potestà sul figlio, ed i relativi poteri siano stati di fatto esercitati dall'altro genitore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 337 Codice Civile

Cass. civ. n. 17876/2014

I provvedimenti resi dal giudice tutelare ex art. 337 cod. civ., hanno natura meramente attuativa di quelli adottati dagli organi giudiziari regolatori della potestà genitoriale, sicché, anche se meramente declinatori della competenza, sono privi del carattere della decisorietà e definitività e non sono impugnabili con il regolamento necessario ex art. 42 cod. proc. civ. (Dichiara inammissibile, Trib. Palermo, 20/07/2012).

Cass. civ. n. 7957/1990

Dopo la separazione (consensuale o giudiziale) dei coniugi con prole minore, l'autorizzazione al rilascio del passaporto, in favore del genitore o del figlio minore, ancorché insorga questione sull'interpretazione delle clausole della separazione medesima, rientra nelle attribuzioni del giudice tutelare, non del tribunale per i minorenni (competente invece in sede di reclamo), alla stregua dell'espressa previsione degli artt. e 14 della L. 21 novembre 1967, n. 1185, nonché dei compiti di vigilanza assegnati a detto giudice tutelare dall'art. 337 c.c.

Cass. civ. n. 6306/1985

Con riguardo ai provvedimenti adottati in sede di separazione dei coniugi circa l'affidamento dei figli minori, l'art. 337 c.c. attribuisce al giudice tutelare il potere di vigilare sull'osservanza dei provvedimenti stessi, ma non anche la competenza ad emettere statuizioni di tipo modificativo, la quale spetta al tribunale ordinario, ovvero, quando si tratti di incidere in via ablativa o limitativa della potestà genitoriale, al tribunale per i minorenni.

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