(massima n. 1)
In materia di affidamento e mantenimento dei figli minori, il giudice ha il potere-dovere, indipendentemente dall'iniziativa delle parti, di adottare i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali dei figli, comprese le modalitą di visita del genitore non collocatario, e tali provvedimenti sono sottratti alla disponibilitą delle parti