Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 16569 del 11 giugno 2021

(2 massime)

(massima n. 1)

I provvedimenti da adottare nell'interesse dei minori, di cui agli artt. 330, 332, 333, 334 e 335 c.c., ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., nel testo sostituito dall'art. 3 della l. n. 219 del 2012, sono riservati alla competenza del tribunale per i minorenni, salvo che sia in corso tra i genitori un giudizio di separazione o di divorzio o un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c., perché in tali ipotesi la competenza spetta al tribunale ordinario, restando tuttavia escluso che la "vis attractiva" possa estendersi alla pronuncia di decadenza dalla responsabilitą genitoriale riservata in ogni caso al giudice minorile.

(massima n. 2)

Quando l'adozione del provvedimento di affidamento familiare del minore si renda necessaria nel corso del giudizio di separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., la competenza appartiene al tribunale ordinario, che deve innanzitutto, a pena di nullitą della pronuncia, procedere all'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici ed anche di etą inferiore se capace di discernimento, salvo che ritenga di omettere tale incombente con adeguata motivazione, dovendo il giudice indicare altresģ il periodo di presumibile estensione temporale dell'affidamento, i modi di esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalitą attraverso cui i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.

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