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Articolo 322 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Inosservanza delle disposizioni precedenti

Dispositivo dell'art. 322 Codice Civile

(1)Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati [1425 ss.] su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa(2).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 145 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) Saranno annullabili - su istanza proponibile dal singolo genitore - gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dai genitori senza la preventiva autorizzazione del giudice, così come quelli compiuti da uno solo dei genitori senza la necessaria partecipazione dell'altro ex art. 320 c.c. (co. I), od in conflitto di interessi (co. VI del medesimo articolo).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

170 L'art. 322 del c.c., che riproduce l'art. 330 del progetto, mantiene immutato il principio della impugnabilità degli atti compiuti dal genitore sui beni del figlio, senza le forme abilitative richieste dalla legge. Nell'art. 323 del c.c. si detta la disciplina degli atti vietati al genitore, per le considerazioni che saranno illustrate in materia di tutela a proposito degli atti vietati al tutore e al protutore (art. 378).

Massime relative all'art. 322 Codice Civile

Cass. civ. n. 12117/2014

Il contratto di compravendita immobiliare, stipulato dal genitore esercente la potestà sul figlio minorenne, impiegando il denaro di questo nell'interesse proprio, in violazione delle modalità prescritte dal giudice tutelare in sede di autorizzazione, è annullabile su iniziativa del figlio, ai sensi dell'art. 322 cod. civ., decorrendo il termine quinquennale di prescrizione dal compimento della maggiore età. Né è precluso l'accoglimento della domanda di annullamento parziale per incapacità legale, attinente alla sola parte del contratto che indica la persona dell'acquirente, in applicazione analogica dell'art. 1432 cod. civ., allorché ne faccia richiesta lo stesso soggetto in precedenza incapace, ritenendo la soluzione conforme ai propri interessi e purché non ne derivi alcun pregiudizio per la controparte.

Cass. pen. n. 931/1998

Deve riconoscersi al tribunale investito dell'appello in materia de libertate, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., il potere di fondare la propria decisione (pur nell'ambito dei motivi proposti e, quindi, nell'osservanza del principio devolutivo), anche sulla base di elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati nell'ordinanza impugnata, quali, in particolare, gli elementi che il pubblico ministero abbia acquisito a seguito dell'espletamento di attività integrativa d'indagine; ciò avuto anche riguardo alla inesistenza di ragioni che precludano l'applicabilità, anche nel procedimento incidentale in questione, della disciplina dettata dall'art. 603, commi 2 e 3 c.p.p.

Cass. civ. n. 7044/1988

La mancanza di autorizzazione del giudice tutelare per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione riguardanti i minori di età non dà luogo ad inesistenza o nullità degli atti stessi, bensì alla loro annullabilità ai sensi dell'art. 322 c.c., la quale può essere fatta valere soltanto dal genitore (che abbia agito in rappresentanza del figlio) o dal figlio medesimo, e non anche dalla controparte del negozio.

Cass. civ. n. 6057/1981

Con riguardo alla donazione in favore di un minore, l'inosservanza delle norme circa l'autorizzazione all'accettazione integra una mera ragione di annullabilità dell'atto, ai sensi dell'art. 322 c.c., deducibile soltanto dai soggetti contemplati in tale norma, e, pertanto non può essere fatta valere dai coeredi, in sede di divisione ereditaria, quale mezzo al fine di comprendere il bene donato nell'asse ereditario.

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