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Articolo 315 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Stato giuridico della filiazione

Dispositivo dell'art. 315 Codice Civile

(1)Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.

Note

(1) La formulazione dell'articolo, precedente alla riforma operata con la legge n. 219 del 10 dicembre 2012, era la seguente:
"Doveri del figlio verso i genitori.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa."

Ratio Legis

La disciplina del riconoscimento della filiazione naturale è stata ulteriormente modificata, adeguandosi progressivamente verso la parificazione totale tra i figli legittimi ed i naturali, in linea con il comma III dell'art. 30 Cost.. Si rileva, inoltre, che la ratio di eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione tra figli legittimi e figli nati fuori dal matrimonio ha subito una svolta con le recenti norme in materia di riconoscimento dei figli naturali di cui alla legge 10 dicembre 2012 n. 219, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 in data 17 dicembre 2012.
Sino al 2012, invece, vigeva il divieto di riconoscimento dei figli incestuosi poiché frutto di una situazione ritenuta contraria alla morale pubblica, talvolta punita anche penalmente (art. 564 del c.p.): si finiva così col connotare e segnare negativamente i figli, per una mancanza di "naturale riserbo" (così Trabucchi) dei genitori.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

167 Non si è creduto conveniente fondere l'art. 315 del c.c. con l'art. 316 del c.c., perché ciò avrebbe potuto sembrare una diminuzione della portata del principio etico posto dal primo dei detti articoli, in cui si afferma l'obbligo del figlio di onorare e rispettare i genitori. Come fu già osservato nella relazione al progetto definitivo (n. 322), tale norma si pone come fondamento spirituale dei rapporti fra genitori e figli; a ciò si aggiunga che non sarebbe stato legislativamente opportuno porre in un'unica disposizione l'enunciazione di un dovere prevalentemente morale che perdura per tutta la vita dell'uomo, anche quando i genitori siano morti, e l'affermazione del principio giuridico della sottoposizione dei figli al potere familiare dei genitori, che si concreta nell'istituto della patria potestà.

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Consulenze legali
relative all'articolo 315 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Cerino S. chiede
mercoledì 27/04/2016 - Lazio
“Ho due figli mia moglie è morta affetta di Alzheimer nel Gennaio 2013, nello stesso anno ad Agosto è morta mia cognata non sposata e niente figli. La sua eredità andava divisa tra i fratelli, un fratello maschio e l'altro una sorella che era mia moglie che è morta, pertanto i beneficiari sono stati i miei due figli al posto della madre morta. Ora vi pongo la domanda: Lungo la decenza di mia moglie che è durata oltre dieci anni, ho sborsato io personalmente tutto quello che è servito a fargli fare una vita decente e assistita compreso visite mediche e altro, compreso funerali e loculo. I miei figli hanno intascato l'eredità della zia "che spettava alla madre" silenziosamente senza darmi nessuna soddisfazione della somma ereditata e altro. Ora vi chiedo, posso pretendere dai miei figli di restituirmi le spese che ho sostenuto per la madre lungo la sua decenza visto che i soldi che hanno intascato erano della madre! Questi due non hanno mai dato niente hanno sempre affermato che io ero il marito e dovevo provvedere io a tutto le spese di cui aveva bisogno la madre. Se gentilmente mi date una risposta in merito citandomi anche gli articoli di legge in merito . Vi ringrazio anticipatamente Salvatore.”
Consulenza legale i 03/05/2016
Purtroppo non esiste alcuna norma che consenta di chiedere ai figli la restituzione delle spese affrontate dal padre per assistere e curare la moglie, e ciò nonostante essi abbiano beneficiato, per rappresentazione della madre, dell’eredità della zia.

Esistono nel nostro ordinamento giuridico diversi istituti che operano nei casi in cui, proprio a motivo dell’esistenza di un rapporto di famiglia o di parentela tra determinati soggetti, questi ultimi sono tenuti al rispetto di determinati obblighi di natura morale e/o materiale.

Ad esempio, nel caso delle successioni, opera l’istituto dell’indegnità a succedere (art. 463 codice civile), il quale esclude dalla successione appunto chi si sia reso responsabile di determinati e censurabili comportamenti nei confronti del defunto: nel caso concreto che ci occupa, tuttavia, l'istituto in questione va escluso, poiché la successione da considerare sarebbe quella della zia e non della madre ed occorrerebbe pertanto valutare il comportamento che i due figli hanno tenuto verso la prima e non verso la seconda; in ogni caso dovrebbe trattarsi di condotte – elencate tassativamente dalla norma – particolarmente gravi (come la commissione di un reato), che certo nulla hanno a che vedere con la non riconoscenza o altri comportamenti poco rispettosi e censurabili, eventualmente, sotto il profilo del biasimo morale.

Neppure può venire in aiuto l’istituto degli alimenti (433 e seguenti codice civile), poiché se è vero che i figli sono tenuti per legge a corrispondere gli alimenti nei confronti del genitore (quindi, ad esempio, anche sotto la forma di erogazione di somme di denaro), la legge richiede tuttavia che quest’ultimo si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Unico possibile appiglio normativo nel caso di specie potrebbe essere, eventualmente, l’art. 315 del codice civile, il quale attiene ai doveri del figlio verso i genitori e che stabilisce che “il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa”.

Non è, tuttavia, così scontato che all’interno del concetto di “rispetto” rientri anche quello di condivisione dei carichi/pesi familiari: non esiste alcuna pronuncia giurisprudenziale sul punto e, d’altra parte, il dovere di contribuire al mantenimento della famiglia incontra - come si può leggere nella norma citata - l’importante limite della sussistenza di uno stato di convivenza con la famiglia stessa (che nella fattispecie in esame, da quel che è dato di comprendere dal quesito posto, non esiste più).

Per assurdo, al contrario, qualora il padre non si fosse occupato della moglie malata, nei suoi confronti avrebbe potuto pesare una sorta di “responsabilità” ai sensi dell’art. 143 codice civile, il quale, elencando i diritti e doveri reciproci dei coniugi, stabilisce che esiste un obbligo di assistenza non solo morale ma anche materiale dell’uno nei confronti dell’altro.

Bene e correttamente ha fatto, pertanto, il marito ad assistere la moglie e ad affrontare le spese necessarie per la sua salute; purtroppo, al contrario, benché forse biasimevole sotto il profilo morale, il comportamento dei figli che hanno trascurato di farsi carico della madre dando una mano al padre, non può essere censurato sotto il profilo della legalità.

Luigi F. chiede
venerdì 11/05/2012 - Lazio
“Una ditta edile mi ha citato per danni in quanto non ho rispettato gli impegni da me presi con un regolare contratto. Nel caso venissi condannato a risarcire la ditta e non avessi i mezzi per farlo,potrebbero essere chiamati in causa i miei figli,di cui uno sposato ed un altro ancora residente con me ?
Grazie per l'attenzione”
Consulenza legale i 13/05/2012

I figli non rispondono dei debiti del padre finché egli è ancora in vita.

Solo qualora il genitore dovesse venire a mancare, i figli dovranno rispondere dei debiti in quanto eredi, salvo accettino l'eredità con beneficio di inventario.


Alina chiede
sabato 09/07/2011 - Veneto

“Salve, vorrei chiedere come dovrebbero comportarsi dei genitori di fronte alla seguente situazione.
Il figlio maggiorenne (19 anni) non segue più alcun tipo di studio ed evita volutamente di cercare lavoro; inoltre, viene mantenuto dai genitori senza che gli venga a mancare nulla di essenziale per vivere.
Il ragazzo in questione inizia a rubare dal portafogli dei genitori e in modo subdolo tradisce la loro fiducia: il denaro a lui per motivi di bisogno dai genitori (per fare la spesa, fare benzina...ecc.) viene speso per "commissioni" personali non essenziali. Data la situazione, come possono agire i genitori a livello legale per far si che tali eventi non avvengano più? Possono obbligare il figlio ad andare al lavoro dato che non ha alcun impedimento fisico che non gli permetta di andare a lavorare? O potrebbero sottrarsi al mantenimento del figlio?

Grazie per l'attenzione e spero di avere a breve una risposta.”

Consulenza legale i 22/07/2011

Benché si tratti di figlio maggiorenne non autosufficiente per propria colpa, che coabita con la famiglia unita, sembra che l’obbligo/dovere di contribuzione ex art. 315 c.c. in base alle sostanze che il medesimo è in grado di apportare al nucleo familiare non sia passibile di coazione. In parole povere, se il figlio non lavora non può contribuire e soltanto dal momento dell'eventuale interruzione della convivenza con il figlio cesserebbe per i genitori il loro dovere di mantenimento e di rimborso delle spese sostenute per le sue necessità quotidiane, dal momento che, per il periodo in cui esiste la convivenza sussiste il dovere di mantenimento del figlio da parte di ambedue i genitori in misura proporzionale, ovvero in base alla conduzione unitaria del nucleo familiare (v. art. 147 del c.c.).

Nel caso di specie, si ritiene che le vicissitudini occorse durante la quotidiana convivenza familiare dovrebbero venire risolte all’interno della famiglia, attraverso la ricerca di un accordo tra i loro componenti, senza l’intervento del giudice. Si ricorda che è obbligo dei genitori di istruire ed educare i figli, assecondando per quanto è possibile le loro inclinazioni naturali e le loro aspirazioni, aiutandoli anche nella scelta di quale strada prendere. Si rammenta, inoltre, l’esistenza in campo penale della causa personale di estinzione della pena per fatti commessi a danno di congiunti, ad es. per reati contro il patrimonio, come il furto commesso dai figli conviventi è prevista l’esclusione della punibilità (v. art. 649 del c.p.).


Andrea chiede
mercoledì 02/02/2011

“Gentilmente vorrei sapere, secondo il Codice Civile, come mi dovrei comportare nei confronti di mio padre, non più autosufficiente ed in difficoltà economica.
Preciso che ho 43 anni e non lo vedo da circa 41, cioè da quando ha divorziato da mia madre e non ha più provveduto al mio mantenimento.
Ora i servizi sociali del comune dove risiede mi chiedono di aiutarlo e di verificare lo stato di assoluto bisogno, ma questo non è assolutamente nelle mie intenzioni. Confido in un vostro parere. Grazie.”

Consulenza legale i 06/02/2011

In dottrina si ritiene che l'obbligo di contribuzione in capo al figlio sia subordinata al solo presupposto della convivenza con la famiglia, presupposto che ricorre solo in presenza di una comunione di vita materiale e spirituale, non essendo per contro sufficiente una mera coabitazione.

Ne consegue che esso non grava sui figli (maggiorenni o minorenni) che abbiano cessato di convivere con i genitori.

Questo vale, però, solo per quanto riguarda la contribuzione di cui all'art. 315 del c.c., la quale si riferisce all'obbligo di mantenimento. Chi è obbligato al mantenimento, infatti, deve provvedere a tutte le occorrenze di vita in proporzione alle sue sostanze e alle sue possibilità. Tale obbligo non è legato a uno stato di bisogno, per il quale si parlerà di diritto agli alimenti. Gli alimenti vengono attribuiti a una persona in considerazione della sua incapacità di provvedersi il necessario per vivere, e ne viene fatto carico a un'altra (per il vincolo di coniugio, parentela o affinità che la lega con la prima), tenuto conto delle sue possibilità economiche, così come previsto dall'art. 433 del c.c.. Benché astrattamente il diritto agli alimenti sorga con il bisogno, l'obbligo in concreto non decorre prima della domanda. In altre parole, se l'alimentando si fa vivo soltanto in un tempo successivo, non può pretendere gli arretrati. L'art. 445 del c.c. precisa che gli alimenti sono dovuti solo dalla domanda giudiziale, oppure dalla costituzione in mora dell'obbligato.

L'assistenza sociale ai bisognosi si pone, in linea di principio, in posizione sussidiaria rispetto all'istituto degli alimenti, nel senso che interviene quando manchino persone obbligate agli alimenti in grado di provvedere. Tuttavia, al fine di valutare l'esistenza e l'entità dello stato di bisogno, si deve tener conto delle provvidenze, come quelle offerte dal servizio sanitario nazionale o dalle pensioni sociali, che prescindono dallo stato di bisogno dell'avente diritto e dalla capacità economica di eventuali obbligati agli alimenti.


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