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Articolo 25 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Controllo sull'amministrazione delle fondazioni

Dispositivo dell'art. 25 Codice Civile

L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume [23 co. 4]; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge(1).

L'annullamento della deliberazione [23] non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [1445].

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori [18, 22].

Note

(1) L’art. 5 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 dispone che "Le funzioni amministrative già attribuite all’autorità governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti". Le prefetture sono trasformate in prefetture-uffici territoriali del Governo ex art. 11, D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e relativo regolamento di attuazione emanato con d.P.R. 17 marzo 2001, n. 287.

Ratio Legis

La norma ricalca i poteri attribuiti agli amministratori ed ai soci delle associazioni, regolando la diversa fattispecie del controllo degli enti classificati come fondazioni. Tale controllo viene ora esercitato (giusta richiamo dell'art. 8 del più volte citato D.P.R. 361/2000, "Coordinamento con il codice civile") dalle Prefetture (U.T.G.), Regioni qualora competenti ratione materiae, o Province autonome. La ragione è evidente, sol che si consideri che - a differenza che nelle associazioni - manca un organo assembleare deputato al controllo generale su quanto stabilito dal fondatore. Dunque, anche in tale ipotesi il controllo sarà di mera legittimità.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

52 E' stata accolta la proposta di sopprimere l'art. 25 del progetto, perché esso può prestarsi a creare ppsizioni privilegiate immutabili, che potrebbero, col decorso del tempo, riuscire troppo dannose agli interessi dell'ente. L'art. 25 riguarda il controllo sull'amministrazione delle fondazioni. L'autorità governativa, nella sua funzione di vigilanza, non solo provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ma può anche annullare le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume e può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge. Nel caso di annullamento di deliberazioni restano salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede. Per le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle fondazioni si è ritenuto opportuno subordinare l'esercizio ad una preventiva autorizzazione dell'autorità governativa, la quale potrà valutare il fondamento e la convenienza di una azione di responsabilità.

Massime relative all'art. 25 Codice Civile

Cass. civ. n. 32727/2018

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla natura giuridica, pubblica o privata, degli enti di assistenza e beneficenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimitā costituzionale dell'art. 1 della l. n. 6972 del 1890, nella parte in cui non prevedeva che le IPAB regionali e infraregionali potessero continuare a sussistere assumendo la personalitā giuridica di diritto privato, qualora avessero conservato i requisiti di un'istituzione privata). L'accertamento deve essere svolto in concreto, facendo ricorso ai criteri indicati dal d.p.c.m. 16 febbraio 1990, ricognitivo dei principi generali dell'ordinamento, e ritenuto legittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 1990.

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