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Articolo 25 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Controllo sull'amministrazione delle fondazioni

Dispositivo dell'art. 25 Codice Civile

L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume [23 co. 4]; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge(1).

L'annullamento della deliberazione [23] non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [1445].

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori [18, 22].

Note

(1) L’art. 5 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 dispone che "Le funzioni amministrative già attribuite all’autorità governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti". Le prefetture sono trasformate in prefetture-uffici territoriali del Governo ex art. 11, D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e relativo regolamento di attuazione emanato con d.P.R. 17 marzo 2001, n. 287.

Ratio Legis

La norma ricalca i poteri attribuiti agli amministratori ed ai soci delle associazioni, regolando la diversa fattispecie del controllo degli enti classificati come fondazioni. Tale controllo viene ora esercitato (giusta richiamo dell'art. 8 del più volte citato D.P.R. 361/2000, "Coordinamento con il codice civile") dalle Prefetture (U.T.G.), Regioni qualora competenti ratione materiae, o Province autonome. La ragione è evidente, sol che si consideri che - a differenza che nelle associazioni - manca un organo assembleare deputato al controllo generale su quanto stabilito dal fondatore. Dunque, anche in tale ipotesi il controllo sarà di mera legittimità.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

52 E' stata accolta la proposta di sopprimere l'art. 25 del progetto, perché esso può prestarsi a creare ppsizioni privilegiate immutabili, che potrebbero, col decorso del tempo, riuscire troppo dannose agli interessi dell'ente. L'art. 25 riguarda il controllo sull'amministrazione delle fondazioni. L'autorità governativa, nella sua funzione di vigilanza, non solo provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ma può anche annullare le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume e può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge. Nel caso di annullamento di deliberazioni restano salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede. Per le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle fondazioni si è ritenuto opportuno subordinare l'esercizio ad una preventiva autorizzazione dell'autorità governativa, la quale potrà valutare il fondamento e la convenienza di una azione di responsabilità.

Massime relative all'art. 25 Codice Civile

Cass. civ. n. 32727/2018

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla natura giuridica, pubblica o privata, degli enti di assistenza e beneficenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimitā costituzionale dell'art. 1 della l. n. 6972 del 1890, nella parte in cui non prevedeva che le IPAB regionali e infraregionali potessero continuare a sussistere assumendo la personalitā giuridica di diritto privato, qualora avessero conservato i requisiti di un'istituzione privata). L'accertamento deve essere svolto in concreto, facendo ricorso ai criteri indicati dal d.p.c.m. 16 febbraio 1990, ricognitivo dei principi generali dell'ordinamento, e ritenuto legittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 1990.

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M. V. P. chiede
venerdė 19/05/2023
“Citazione precedenti componenti CdA di Fondazione senza preventiva autorizzazione regionale. La citazione è nulla o è sanabile con autorizzazione successiva ?
Quale ex componente di un CdA di una Fondazione regionale, sono stato chiamato in giudizio in quanto non considerato legittimo componente. Il procedimento civile, é già strato rinviato per le conclusioni. Ho eccepito l'assenza dell'autorizzazione Regionale, put richiesta dal nuovo CdA, non non è stata ancora esibita, in quanto non rilasciata dalla regione Calabria.
Può il nuovo Consiglio della Fondazione, produrla successivamente alla citazione e quando il procedimento è già alle conclusioni? Può farlo eventualmente in appello? A me sembra che l'autorizzazione debba essere preventiva, se no la citazione è affetta da nullità assoluta. E' così?
Il giudice si è riservato di decidere in Sentenza, tuttavia non ammettendo le prove richieste dalla controparte.
Mi spiego, in estrema sintesi: Il nuovo Cda della Fondazione di cui ero consigliere ha inteso farmi una citazione in giudizio per danni, in quanto membro considerato illegittimo, non avendo ancora l'Autorizzazione della Regione, i sensi dell'art. 25 c.c.? Può farlo in una fase del procedimento instaurato con la citazione , ormai giunto all' udienza delle precisazioni e conclusioni? Può farlo eventualmente in Appello? Naturalmente , confidando che la Regione rilasci una postuma autorizzazione? Visto che l'art, 25 sancisce che il nuovo CdA di un Ente DEVE avere l'a PREVENTIVA Autorizzazione a proporre il giudizio contro gli ex amministrator la citazione è NULLA ab origine e NON sanabile? Il "preventivo" è disposizione "perentoria" od "ordinatoria" ?”
Consulenza legale i 30/05/2023
L’art. 25 del c.c., comma terzo, prescrive che le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità debbano essere autorizzate dall'autorità governativa e siano esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Nella formulazione antecedente alla c.d. riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), da applicarsi al caso esposto in quanto trattasi con ragionevole certezza di un giudizio introdotto anteriormente al 28.02.2023, l’art. 182 del c.p.c., al comma secondo, conferisce al Giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, il potere/dovere di assegnare alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle autorizzazioni o, ancora, per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.

L'osservanza di tale termine comporta una sanatoria retroattiva dei vizi, sicché gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Cass. Civ., S.U., n. 9217/2010); il mancato rispetto del termine comporta l’invalidità della costituzione in giudizio.
Qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 del c.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (Cass. Civ., Sez. I, n. 29244/2021).

Tanto premesso, il rilascio dell’autorizzazione da parte della Regione, pur se intervenuta in corso di causa, avrà l’effetto di sanare il difetto di autorizzazione, purché venga prodotta nel termine perentorio che il Giudice deve assegnare ai sensi dell’art. 182 del c.p.c..

Il nuovo Consiglio della Fondazione potrà produrre l’autorizzazione in ogni fase processuale, anche in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, sempre alla condizione che venga rispettato il termine perentorio assegnato dal Giudice; in caso contrario, non si produrranno gli effetti sananti dell’autorizzazione successiva e la costituzione dovrà essere dichiarata invalida.

L’autorizzazione potrebbe, in linea teorica, essere prodotta anche in appello, ma soltanto se è stato il Giudice di Appello a rilevare il difetto della procura alle liti; nel caso di specie, posto che detto difetto è stato rilevato in primo grado, la produzione dell’autorizzazione in sede di appello dovrà essere considerata priva di efficacia sanante.