(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
248 Riconosciuta anche legislativamente la categoria dei contratti plurilaterali, è apparso necessario disciplinare talune situazioni giuridiche alle quali essi danno luogo e che hanno già spesso formato oggetto di controversie giudiziarie.
Una di questa situazioni dipende dal fatto dell'inadempimento e della impossibilità concernente la prestazione di una sola delle parli; e viene considerata in questa sede. L'altra deriva dall'esistenza di vizi che diano luogo alla nullità e all'annullabilità; ad essa mi riferirò a proposito del capo X di questo titolo.
249 Se il contratto plurilaterale si componesse in una unità di vincolo, l'inadempienza e l'impossibilità dovrebbe necessariamente ripercuotersi su tutta la economia del contratto. Ma il contratto plurilaterale racchiude una pluralità di rapporti, ed è caratterizzato dallo scambio fra la prestazione di una parte e quella di tutte le altre, di cui ciascuna è tenuta solo alla propria prestazione. Una struttura del genere rende, però, autonome le posizioni dei contraenti, solo nei limiti consentiti dallo scopo unitario che il contratto si propone di realizzare mercé il complesso dei vincoli, di cui si costituisce.
E' ovvio, pertanto, che solo la intensità del collegamento delle singole prestazioni può determinare la riflessione su tutto il contratto di una situazione concernente una sola delle parti contrapposte.
Se le prestazioni contrattuali mancate non si collegano alle altre in modo tale che il venir meno di esse non fa mancare lo scopo del contratto, non è dubbio che si debba sciogliere solo il vincolo dell'inadempiente o solo quello che ha per oggetto la prestazione divenuta impossibile; il contratto resterà in vita per le prestazioni dovute dalle altre parti. Ma, se il contratto, mancata la prestazione di una delle parti, non può assolvere alla funzione che esso doveva svolgere, è chiaro che lo scioglimento del vincolo individuale trascina tutto il contratto e lo travolge nell'estinzione. Così può accadere per il contratto di consorzio, quando esso è stato costituito in contemplazione della partecipazione di quel produttore la cui prestazione viene a mancare.
L'art. 267 è stato redatto in piena coerenza a tali concetti.