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Articolo 45 bis Codice antimafia

(D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

[Aggiornato al 21/04/2024]

Liberazione degli immobili e delle aziende

Dispositivo dell'art. 45 bis Codice antimafia

1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare.

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