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Articolo 45 Codice antimafia

(D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato

Dispositivo dell'art. 45 Codice antimafia

1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi č garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV.

2. Il provvedimento definitivo di confisca č comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'Agenzia, nonché al prefetto e all'ufficio dell'Agenzia del demanio competenti per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata.

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