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Articolo 291 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Procedimento applicativo

Dispositivo dell'art. 291 Codice di procedura penale

1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda [273, 274], compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato [358] e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate [121](1)(2)(3).

1-bis. [Nel corso delle indagini preliminari, il giudice può disporre misure meno gravi solo se il pubblico ministero non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alle misure indicate.](4)

1-ter. Quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate(5)(6).

2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa [21], il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 27.

2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282 bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata(7).

Note

(1) La domanda cautelare deve essere presentata dal P.M. e corredata dall'indicazione degli elementi relativi sia ai gravi indizi che alle esigenze cautelari, sui quali essa si basa.
(2) Comma da ultimo modificato dall'art. 3, D.Lgs. 29/12/2017, n. 216 con decorrenza dal 26/01/2018 ed applicazione alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019.
Il D. Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019".
(3) Tale comma è stato modificato dall’art. 2, comma 1, lettera h) del D. L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".
(4) Tale comma, aggiunto dall'art. 12 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 è stato abrogato poi dalla l. 8 agosto 1995, n. 332.
(5) Comma dall'art. 3, D.Lgs. 29/12/2017, n. 216 con decorrenza dal 26/01/2018 ed applicazione alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019.
Il D. Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019".
(6) Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020".
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione".
(7) L'ultimo comma è stato inserito dall'art. 1. della l. 4 aprile 2001, n. 154.

Ratio Legis

La norma preclude all'organo giudicante l'adozione ex officio di provvedimenti restrittivi al fine di garantire un certo grado di favor liberatis.

Spiegazione dell'art. 291 Codice di procedura penale

La netta ripartizione dei ruoli tra il pubblico ministero come organo richiedente ed il giudice come organo decidente trova nella norma in oggetto una puntuale traduzione.

Viene innanzitutto ribadita la regola secondo cui la competenza a disporre le misure cautelari spetti al giudice che procede, il quale nel momento applicativo procede sempre su richiesta del pubblico ministero. Una deroga a tale disposizione, e quindi un potere d'agire ex officio del giudice è prevista solamente dall'art. 299 per quanto riguarda la revoca o la sostituzione delle misure cautelari.

Il pubblico ministero deve fornire gli elementi su cui la richiesta si fonda e, con evidente logica garantista da non sottovalutare, gli elementi a favore dell'imputato. Tale ultima precisazione si dimostra utile sia nei confronti dell'imputato il quale, soprattutto nella fase delle indagini preliminari, può non avere ancora a disposizione un quadro difensivo ben delineato, sia nei confronti del giudice procedente il quale, a prescindere del suo autonomo potere di acquisizione delle prove, potrebbe avere in tal modo un quadro più preciso dei fatti e delle indagini.

Il P.M. deve altresì mettere a disposizione del giudice le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

Il nuova comma 1 ter dispone inoltre che, quando è necessario, la richiesta del pubblico ministero sia accompagnata dai brani essenziali delle intercettazioni e delle comunicazioni, al fine di rendere più agevole l'attività del giudice.

Di seguito, nel comma 2 viene dettata una particolare disciplina per il caso in cui il giudice destinatario della richiesta ritenga di non avere la competenza.

Invero, al fine di soddisfare le esigenze cautelari di cui all'art. 274, le quali per definizione richiedono quasi sempre una certa celerità nella loro applicazione, il giudice può comunque disporre la misura cautelare che ritenga opportuna, unitamente al provvedimento con cui dichiara la propria incompetenza.

Non va dimenticato che, ai sensi dell'art. 27, la misura in tal modo applicata cessa di avere effetto trascorsi venti giorni dalla trasmissione degli atti al giudice competente, qualora questi non la confermi con proprio autonomo provvedimento.

L'ultimo comma, di nuovo conio prevede inoltre che in caso di necessità o urgenza, il P.M. può chiedere al giudice di provvedere ed imporre all'imputato di pagare periodicamente un assegno, al fine di sopperire ad eventuali inadeguatezze economiche della famiglia da cui si deve allontanare. Per assicurare la corresponsione di tali somme il giudice può altresì ordinare che l'assegno sia versato direttamente dal datore di lavoro. L'ordine di pagamento rappresenta inoltre titolo esecutivo, per cui il beneficiario può andare in esecuzione e quindi provvedere al pignoramento delle somme necessarie.

Massime relative all'art. 291 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 29495/2018

In tema di misure cautelari, qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale "de libertate", intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori "nuovi", può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio ovvero porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare, ma, una volta effettuata in un senso la scelta, gli è precluso di coltivare l'altra. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto ammissibile l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, nel quale questi aveva prima prodotto elementi probatori nuovi che, successivamente, erano stati posti alla base di un'altra iniziativa cautelare, sfociata, tuttavia, in un provvedimento poi revocato dal giudice per le indagini preliminari in applicazione del principio affermato).

Cass. pen. n. 18802/2017

La mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza al g.i.p. non determina la perdita di efficacia della misura, ma, eventualmente, solo l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., e sempre che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità.

Cass. pen. n. 9892/2015

L'obbligo dell'autorità procedente di trasmettere al Tribunale del riesame, oltre agli atti di cui all'art. 291, comma primo, cod. proc. pen., anche tutti gli elementi sopravvenuti che possano essere favorevoli all'indagato, va circoscritto a quegli atti, documenti o risultanze che siano stati acquisiti per effetto dell'attività investigativa svolta dal pubblico ministero e di cui la difesa non abbia l'immediata disponibilità, restando esclusi i risultati favorevoli delle investigazioni difensive, i quali, essendo nella piena disponibilità del difensore, possono essere presentati dal medesimo direttamente al giudice, secondo l'espressa previsione dell'art. 391 octies cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 43445/2013

In tema di misure cautelari, il P.M. non ha l'obbligo di mettere a disposizione, del G.i.p. prima e del Tribunale del riesame dopo, gli atti di indagine nella loro integralità e, pertanto, sono utilizzabili le dichiarazioni accusatorie rese da collaboratore di giustizia, di cui il P.M. abbia trasmesso non le relative fonoregistrazioni, ma i verbali riassuntivi, omissati per esigenze di tutela del segreto di indagine, purché gli stralci depositati siano rappresentativi degli elementi su cui si fonda la richiesta cautelare e sia così garantito il diritto di difesa e lo sviluppo del contraddittorio.

Cass. pen. n. 27352/2013

In tema di misure cautelari, il disposto di cui all'art. 291, comma secondo, c.p.p. - per il quale il giudice che riconosca la propria incompetenza può comunque disporre provvisoriamente, su richiesta del P.M., la cautela, ove ne sussistano i presupposti e sussista l'urgenza di soddisfare un'esigenza cautelare - trova applicazione con riguardo a qualsiasi dichiarazione di incompetenza, ivi compresa quella pronunciata in favore del tribunale per i minorenni. Ne deriva che il giudice ordinario, pur funzionalmente incompetente, può adottare nei confronti dell'indagato minorenne una misura cautelare, nei limiti dell'art. 27 c.p.p., a condizione che essa sia espressamente contemplata dal capo II del d.p.r. n. 448 del 1988. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale del riesame ha confermato - nei confronti dell'indagato minorenne, arrestato in flagranza del reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 - la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non contemplata nel predetto capo II e, pertanto, vietata ex art. 19 dello stesso d.p.r. n. 448 del 1988).

Cass. pen. n. 18811/2013

In tema di misure cautelari, il pubblico ministero che, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale "de libertate", utilizza nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto elementi probatori "nuovi", formulando una nuova richiesta cautelare opera una scelta automaticamente preclusiva della proseguibilità del procedimento incidentale senza che sia necessaria un'esplicita rinuncia. (Fattispecie in cui la Corte ha considerato meramente ricognitiva la rinuncia del P.M. all'appello e di conseguenza escluso essersi verificata alcuna preclusione processuale).

Cass. pen. n. 7931/2011

In tema di misure cautelari, qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale "de libertate", intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori "nuovi" può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio ovvero porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare, ma, una volta effettuata, la scelta gli preclude di coltivare l'altra iniziativa cautelare.

Cass. pen. n. 8388/2009

L'ammissibilità della richiesta di applicazione di misure cautelari personali, presentata dal magistrato dell'ufficio del pubblico ministero, assegnatario del procedimento non implica l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, previsto dall'art. 3, comma secondo, D.Lgs. n. 106 del 2006, che, pertanto, non è condizione di validità della conseguente ordinanza cautelare del giudice.

Cass. pen. n. 2242/2006

Spetta al giudice di legittimità che abbia rilevato d'ufficio e dichiarato l'incompetenza del giudice che ha adottato la misura cautelare valutare la sussistenza del presupposto dell'urgenza — che, ex art. 291, comma secondo, c.p.p., legittima il giudice richiesto della misura ad adottarla, ancorché incompetente — desumibile, in sede di legittimità, dalla motivazione del provvedimento impugnato, con la conseguenza che sussistendo un difetto di motivazione sul punto, il giudice dell'impugnazione con la declaratoria di incompetenza deve annullare l'ordinanza cautelare, essendo in tal caso inoperante l'art. 27 c.p.p. che statuisce la provvisoria efficacia del provvedimento cautelare, conseguente anche all'incompetenza dichiarata dal giudice dell'impugnazione, ma sempre subordinata al presupposto dell'urgenza.

Cass. pen. n. 8860/2003

In tema di sostituzione della misura cautelare in atto con altra meno grave, a seguito di istanza dell'indagato, per attenuazione delle esigenze cautelari o per maggiore proporzionalità della misura all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il parere del pubblico ministero, eventualmente favorevole all'accoglimento dell'istanza, non vincola il giudice, che resta libero di decidere anche in malam partem, indicandone le ragioni secondo gli ordinari criteri che presiedono all'obbligo della motivazione.

Cass. pen. n. 38112/2002

È ammissibile, in difetto di qualsivoglia esplicito divieto, la richiesta del pubblico ministero di nuova emissione di un'ordinanza applicativa di misura cautelare, subordinata all'eventualità che altra identica ordinanza, già emessa, possa essere annullata per vizi di forma all'esito del procedimento di riesame non ancora concluso potendosi tutt'al più verificare la possibilità che detta richiesta sia dichiarata inammissibile ove il paventato annullamento non abbia poi avuto luogo.

Cass. pen. n. 29807/2001

In tema di richiesta di applicazione di una misura cautelare personale, le memorie difensive nelle quali siano compendiati elementi a favore dell'indagato devono essere trasmesse dal P.M. al giudice per le indagini preliminari, solo se già depositate al momento della richiesta ex art. 291, comma 1, c.p.p.

Cass. pen. n. 28228/2001

In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, tra gli atti che devono essere trasmessi al tribunale entro il termine perentorio di cui all'art. 309 quinto comma c.p.p. non rientrano le memorie difensive, le quali non sono atti presentati a sostegno della richiesta della misura, né sono elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, ma consistono in mere argomentazioni o prospettazioni che la difesa è libera di presentare in ogni tempo all'organo decidente. (Nella fattispecie, la memoria era stata presentata al Gip, ma non preventivamente depositata presso il P.M.).

Cass. pen. n. 11313/2001

In sede di richiesta, rivolta al giudice per le indagini preliminari, di applicazione di una misura cautelare, a sostegno della quale vengano indicati i risultati di intercettazioni di comunicazioni, il pubblico ministero non ha alcun obbligo di allegare anche i decreti con i quali è stata autorizzata l'effettuazione di dette operazioni, dal momento che, trattandosi di provvedimenti a suo tempo emessi dallo stesso giudice, questi non può avere ragione alcuna di dubitare della loro esistenza e legittimità.

Cass. pen. n. 5405/2001

Il pubblico ministero, allorché faccia richiesta di applicazione di una misura cautelare dei risultati di intercettazioni di comunicazioni, non ha alcun obbligo di presentare al giudice per le indagini preliminari i relativi decreti di autorizzazione, essendo stati questi omessi, a suo tempo, dal medesimo giudice, il quale, quindi, non può avere alcuna ragione di dubitare della loro esistenza e legittimità. La mancata trasmissione al tribunale del riesame dei decreti di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni di comunicazioni non determina per ciò solo una nullità, qualora dagli atti emergano elementi certi dai quali sia possibile desumere aliunde la sicura esistenza di detti decreti, di cui spetta al tribunale disporre, eventualmente, l'acquisizione, solo a fronte di tempestiva eccezione del difensore, onde consentire le necessarie verifiche. Ne consegue che l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni opera solo nel caso di cui il tribunale del riesame, in presenza di una specifica richiesta del difensore, non abbia provveduto alla suddetta acquisizione.

Cass. pen. n. 4150/2001

In tema di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, compete al pubblico ministero la valutazione in ordine alla natura di dato favorevole all'indagato degli elementi eventualmente sopravvenuti che, ai sensi del quinto comma dell'art. 309 c.p.p., vanno trasmessi al tribunale del riesame (unitamente a quelli presentati al giudice a sostegno della richiesta di emissione di misura cautelare), rimanendo comunque all'interessato il potere di segnalare l'elemento a suo avviso pretermesso, per consentirne l'eventuale acquisizione.

Cass. pen. n. 2946/2001

In tema di riesame dei provvedimenti coercitivi, «gli elementi su cui la richiesta si fonda» (che, secondo la formulazione dell'art. 291 comma 1 c.p.p., devono essere posti alla base della richiesta del pubblico ministero ai fini della emissione della misura cautelare e che vanno, quindi, trasmessi al giudice del riesame) sono costituiti unicamente dagli atti di indagine, che essendo stati compiuti dall'organo dell'accusa, sono nella sua esclusiva disponibilità. Ne consegue che, per quanto riguarda gli atti relativi ad altri procedimenti, atti divenuti pubblici e che possono essere liberamente acquisiti dalle parti interessate, nessun obbligo di allegazione incombe sul pubblico ministero, anche se essi furono a suo tempo trasmessi al Gip, cui fu indirizzata la richiesta di misura cautelare, perché tanto la parte privata, quanto l'organo del riesame possono procurarsene la disponibilità.

Cass. pen. n. 5235/2000

Qualora il pubblico ministero intenda porre a fondamento di una richiesta di misura cautelare i risultati di intercettazioni di comunicazioni, deve allegare alla detta richiesta, a pena di inutilizzabilità ex art. 271 c.p.p., i decreti autorizzativi ovvero - quando trattisi di intercettazioni disposte in via d'urgenza dallo stesso pubblico ministero - i provvedimenti di convalida adottati dal giudice, senza necessità, peraltro, in detta ultima ipotesi, che ad essi si accompagnino anche i decreti oggetto di detta convalida. Tali principi non soffrono eccezione quando si tratti di intercettazioni effettuate in altro procedimento, da utilizzare ai sensi dell'art. 270 c.p.p., atteso che il disposto di cui al comma 2 di tale articolo, in cui si prevede soltanto l'obbligo del deposito dei verbali e delle registrazioni, va coniugato con il generale divieto di utilizzazione previsto dal successivo art. 271. La mancata trasmissione al tribunale del riesame dei provvedimenti che autorizzano l'intercettazione di comunicazioni determina, per il combinato disposto dei commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p., la perdita di efficacia della misura cautelare solo nel caso in cui detti provvedimenti abbiano fatto parte degli atti presentati dal pubblico ministero al giudice che ha disposto la detta misura.

Cass. pen. n. 3752/2000

Il termine di venti giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., dev'essere emessa la nuova ordinanza cautelare in sostituzione di quella emessa dal giudice dichiaratosi incompetente decorre, in base al testuale tenore di detta norma, dal giorno in cui l'incompetenza è stata dichiarata e non da quello in cui gli atti sono pervenuti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente. Quest'ultimo giudice, tuttavia, anche successivamente alla scadenza del termine summenzionato, può emettere nuova ed autonoma ordinanza cautelare, interpretando la richiesta di provvedimento ex art. 27 c.p.p. come domanda cautelare ex art. 291 stesso codice. In tal caso il nuovo provvedimento non solo deve contenere l'esposizione delle ragioni sulle quali si fonda (sia pure con riferimento alla precedente ordinanza, ove sia rimasta immutata la situazione valutata dal primo giudice), ma deve anche essere seguito dall'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 c.p.p.

Cass. pen. n. 59/1999

Al tribunale del riesame devono essere trasmessi, a pena di perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, tutti gli atti presentati al giudice che ha disposto la misura coercitiva, ovvero tutti gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni difensive già depositate. Pertanto il pubblico ministero deve comunicare al giudice tutte le fonti di prova su cui fonda la propria richiesta, ma non anche tutti gli atti o documenti da cui quel materiale probatorio risulta; conseguentemente sino a quando non risulti che il pubblico ministero non ha trasmesso al giudice cautelare specifiche fonti probatorie a favore dell'indagato, non può farsi luogo alla decadenza della misura cautelare in applicazione degli artt. 291, comma primo, e 309, commi quinto e decimo, c.p.p.

Cass. pen. n. 3409/1999

La richiesta del P.M. di emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere al Gip è atto che necessariamente deve essere trasmesso al giudice del riesame, essendo tale richiesta il presupposto della misura cautelare ex art. 291 c.p.p., in relazione alla quale la difesa è posta in grado di conoscere gli elementi su cui si fonda, nonché tutti gli elementi eventualmente a favore dell'imputato. Non adempie a tale obbligo il P.M. che trasmette la richiesta al tribunale della libertà solo a mezzo di supporto informatico, e cioè registrata su «dischetto» inserito nel fascicolo. Ciò in quanto tale modalità di trasmissione non è equiparabile all'atto trascritto, per le difficoltà oggettive di procedere alla trascrizione e per i tempi tecnici che essa comporta, a fronte dei termini strettissimi entro cui il giudizio davanti al tribunale del riesame deve svolgersi — sempre che il supporto tecnico sia valido e di facile lettura da parte degli strumenti informatici.

Cass. pen. n. 5548/1998

A differenza del decreto autorizzativo delle intercettazioni, il registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 c.p.p. non è collegato a un particolare atto di indagine come specifico presupposto di legalità dello stesso e non si può, quindi, in alcun modo far rientrare tra gli elementi che il P.M. deve presentare a fondamento della richiesta di applicazione della misura cautelare a norma dell'art. 291, comma primo, c.p.p. (Fattispecie relativa a istanza di riesame di ordinanza dispositiva della custodia cautelare in carcere, con cui l'indagato aveva lamentato la mancata trasmissione, da parte del P.M., di documentazione attestante la data di iscrizione del suo nome nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.; la S.C. ha ritenuto infondata la sua doglianza, sul rilievo che il diritto di difesa, al fine della verifica del rispetto dei termini di durata massima delle indagini preliminari, ben si sarebbe potuto esercitare mediante la richiesta di un'attestazione della data della predetta iscrizione).

Cass. pen. n. 6963/1998

Stante l'autonomia esistente tra l'ordinanza applicativa di una misura cautelare emessa dal giudice dichiaratosi incompetente e quella, successiva, adottata nel termine di venti giorni dal giudice competente, deve ritenersi che l'interesse all'impugnazione del primo provvedimento (nella specie con la richiesta di riesame) persista nonostante l'emissione del secondo, e ciò anche sotto il profilo dell'utilità conseguibile con l'accertamento dei presupposti della riparazione per l'ingiusta detenzione.

Cass. pen. n. 5028/1998

In tema di misure cautelari, pur dopo le modifiche introdotte con la legge 8 agosto 1995, n. 332, l'espressione «elementi su cui la richiesta si fonda», adottata dall'art. 291, primo comma c.p.p., richiamato dall'art. 309, quinto comma, dello stesso codice, esclude che il pubblico ministero sia tenuto a porre a disposizione, prima del giudice per le indagini preliminari e poi del tribunale del riesame, tutti gli atti di indagine compiuto o, comunque, atti, quali le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti nella loro integralità: il termine «elementi» comprende, infatti, non soltanto atti integrali, ma anche stralci di essi ed è perfettamente compatibile con l'oscuramento di parte dei veicoli con «omissis», al fine di garantire il segreto che permane in questa fase processuale, nella prospettiva di evitare la compromissione delle indagini; un sistema, quello ora ricordato, che non impedisce il contraddittorio, che comunque può concretamente svilupparsi sulla valutazione dell'entità e della rilevanza degli elementi indiziari posti a base dell'ordinanza impugnata.

Cass. pen. n. 4917/1998

Il pubblico ministero non ha obbligo di trasmettere al giudice, ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.p., una memoria difensiva che sia stata presentata successivamente alla richiesta di applicazione della misura cautelare.

Cass. pen. n. 2047/1998

Anche se il quinto comma dell'art. 309, c.p.p. impone la trasmissione al tribunale del riesame degli atti presentati a norma del primo comma dell'art. 291 stesso codice, a pena della perdita di efficacia dell'ordinanza impositiva della misura coercitiva, la ratio della disposizione non attiene essenzialmente alla materialità dei documenti, quanto, piuttosto al loro contenuto; sicché, quando questi risulti integralmente inserito nell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare personale, può ritenersi adempiuto l'obbligo di cui al citato art. 309, comma quinto, essendo posta la difesa in condizione di prendere completa cognizione degli atti posti a base della misura restrittiva e degli elementi favorevoli all'indagato.

Cass. pen. n. 551/1998

In tema di misure cautelari, pur dopo le modifiche introdotte con la legge 8 agosto 1995 n. 332, l'espressione usata dall'art. 291 c.p.p., richiamato dall'art. 309 quinto comma stesso codice, esclude che il P.M. abbia l'obbligo di porre a disposizione, prima del Gip e poi del tribunale del riesame, tutti gli atti d'indagine compiuti o, comunque, atti, quali le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti, nella loro integralità: il termine «elementi» comprende non solo atti integrali, ma anche stralci di essi ed è perfettamente compatibile con l'oscuramento di parte dei verbali con omissis, al fine di garantire il segreto che permane in questa fase processuale, nella prospettiva di evitare la compromissione delle indagini in itinere. Questo sistema, che caratterizza la fase delle indagini preliminari, non impedisce il contraddittorio, che comunque può concretamente svilupparsi sulla valutazione dell'entità e della rilevanza degli elementi indiziari posti a base dell'ordinanza impugnata.

Cass. pen. n. 1083/1998

Il divieto per il giudice di applicare, nel corso delle indagini preliminari, una misura cautelare meno grave di quella indicata dal P.M., sussiste in presenza di una richiesta di provvedere soltanto sulla più grave misura proposta, la quale sia formulata in maniera assolutamente specifica, così da esprimere la volontà del richiedente di escludere la facoltà discrezionale del giudice di disporre una misura meno afflittiva. Perché ricorra questo presupposto, non basta che il P.M. non abbia richiesto in alternativa un'altra misura o che abbia indicato quella prospettata come l'unica idonea a garantire le individuate esigenze cautelari, circostanza che individua solo il motivo per cui tale organo si è determinato a chiedere una misura e non un'altra, ma non esprime la volontà di precludere la facoltà del giudice di valutare diversamente l'intensità concreta delle esigenze, nonché la proporzionalità e adeguatezza della misura indicata, applicandone, se del caso, una meno grave.

Cass. pen. n. 895/1998

La mancata trasmissione, da parte del pubblico ministero, in violazione del disposto di cui all'art. 291, comma 1, ultima parte, c.p.p., delle eventuali memorie difensive già depositate (anche se riferibili, come nella specie, a precedenti richieste di misure cautelari, successivamente divenute inefficaci e relative sempre agli stessi fatti), si traduce in una causa di nullità dell'ordinanza applicativa della misura, per violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c bis) c.p.p., nella parte in cui esso impone al giudice l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa; nullità, quella anzidetta, da qualificare come «intermedia» e quindi destinata ad essere sanata se non rilevata o dedotta, nel caso in cui venga proposta richiesta di riesame, prima che su tale richiesta intervenga il provvedimento del tribunale.

Cass. pen. n. 51791/1998

Il principio della c.d. domanda cautelare, stabilito dall'art. 291, comma 1, c.p.p., è rispettato quando l'adozione della nuova misura, conseguita alla scarcerazione disposta per scadenza termini ex art. 307, comma 1, c.p.p., è intervenuta a seguito di richiesta del P.M. di proroga dei termini di durata della custodia cautelare. In tal caso, infatti, vi è, da parte del P.M., una iniziativa diretta ad ottenere, sub specie di proroga, l'applicazione della misura cautelare di massima afflittività; onde il Gip, chiamato e legittimato a provvedere a tale richiesta, ben può, accogliendola in termini ridotti, disporre l'applicazione di una misura cautelare meno gravosa.

Cass. pen. n. 24/1998

Il termine di cinque giorni entro il quale, a norma dell'art. 309, comma quinto, c.p.p., l'autorità giudiziaria procedente deve trasmettere gli atti di cui all'art. 291, comma primo, c.p.p. al tribunale del riesame decorre dal giorno in cui perviene a detta autorità l'avviso spedito a cura del presidente del tribunale e non già dal momento in cui è stata presentata la richiesta di riesame. Una diversa interpretazione non solo contrasta con la lettera della norma ma condurrebbe alla illogica conseguenza di far dipendere la perdita di efficacia della misura da un termine collegato a un fatto giuridico ignoto a chi è tenuto alla sua osservanza.

Cass. pen. n. 4305/1997

Così come nel richiedere al tribunale l'emissione di misura cautelare dopo la pronuncia della sentenza di condanna, il P.M. non ha l'obbligo di allegazione degli atti posti a base della richiesta, essendo acquisiti alla conoscenza del giudice, dell'imputato e dei difensori gli elementi dell'accusa venuti in rilievo nel dibattimento ed offerti in valutazione già con la sentenza di condanna, così l'obbligo di trasmissione al tribunale degli atti posti a base del provvedimento è adempiuto con l'invio della sentenza di condanna.

Cass. pen. n. 3242/1997

In tema di applicazione delle misure cautelari personali, qualora il pubblico ministero abbia investito della richiesta il giudice del dibattimento all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non è applicabile il disposto dell'art. 291, comma primo, c.p.p., in base al quale il pubblico ministero deve presentare gli elementi su cui la richiesta si fonda, in quanto all'esito del dibattimento il giudice è ormai venuto a conoscenza di tutti gli elementi utili per la decisione. (Fattispecie in cui la misura era stata applicata dal giudice del dibattimento con ordinanza emessa dopo la sentenza di condanna).

Cass. pen. n. 5271/1997

È legittima la decisione sulla richiesta della pubblica accusa di adozione di una misura cautelare, specie se coercitiva, senza previo interpello della difesa, trattandosi di tipico provvedimento a sorpresa, la cui concreta efficacia rischierebbe di essere vanificata dalla previsione di un contraddittorio. (Fattispecie relativa alla richiesta di ripristino della custodia cautelare in carcere avanzata dal pubblico ministero in appello contestualmente alla conferma della condanna di primo grado all'ergastolo).

Cass. pen. n. 195/1997

L'ordinanza applicativa di misure cautelari prevista dall'art. 291, comma secondo, c.p.p. si connota, oltre che per le condizioni di particolare urgenza nel soddisfare le esigenze cautelari, per la contestuale declaratoria da parte del giudice della «propria incompetenza», con trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente. In mancanza di tale declaratoria l'ordinanza, in quanto emessa da giudice riconosciuto incompetente per territorio, va annullata con conseguente trasmissione degli atti — in applicazione analogica dell'art. 24 c.p.p. — al pubblico ministero presso il giudice competente.

Cass. pen. n. 5426/1996

Non sussiste alcun obbligo, a carico del pubblico ministero, di trasmettere al giudice per le indagini preliminari prima e al tribunale poi, in sede di riesame, i verbali contenenti le dichiarazioni accusatorie nella loro integrità. E invero, pur dopo le modifiche introdotte con la legge 8 agosto 1995, n. 332, spetta al P.M. la scelta degli atti (o di alcune parti di essi) da presentare al Gip ai sensi dell'art. 291 c.p.p. e la sanzione di nullità prevista dall'ultimo comma dell'art. 309 stesso codice riguarda l'omessa trasmissione di tali atti e non di quelli (o delle parti non trasmesse) che il P.M. abbia ritenuto di tenere «coperti» a fini di ulteriore indagini.

Cass. pen. n. 4698/1996

L'indicazione delle generalità complete dell'indagato nell'ordinanza di custodia cautelare è assolutamente indispensabile — sì che è sanzionata da nullità la sua mancanza — solo nel caso che l'ordinanza stessa sia emessa autonomamente ex art. 291 c.p.p., e non anche nel caso in cui sia emessa dopo la convalida dell'arresto in flagranza dell'inquisito ad opera della P.G., in un momento in cui la sua identificazione è stata già compiuta, in maniera esauriente e completa, senza alcuna possibilità di errore sulla sua identità. (Fattispecie in cui nell'ordinanza di custodia risultavano solo il nome e cognome degli indagati).

Cass. pen. n. 4360/1996

La richiesta di misura cautelare presentata dal P.M. al giudice procedente (nella specie corte di assise) a mezzo missiva, e non in pubblica udienza, è pienamente legittima, in quanto il vigente codice di rito non prevede, per tale incombenza, l'instaurazione di contraddittorio tra accusa e difesa e l'innovazione apportata all'art. 291 c.p.p. dall'art. 8, comma 1, della L. n. 332 del 1995 è riferita alla fase delle indagini preliminari, atteso che in quella dibattimentale la difesa presenta direttamente, e non tramite il P.M., al giudice ogni dichiarazione e memoria che ritiene idonea a sostegno della propria tesi.

Cass. pen. n. 1420/1996

In tema di impugnazione di provvedimenti dispositivi di misure cautelari, la cessazione dell'efficacia di queste ultime consegue alla mancata trasmissione da parte dell'Autorità procedente di tutti gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.p., nonché degli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato e delle eventuali deduzioni e memorie difensive, senza che sia consentito distinguere fra atti rilevanti e non. (Fattispecie relativa alla mancata trasmissione di un'annotazione di polizia contenente elementi a carico degli indagati).

Cass. pen. n. 5502/1996

L'art. 291, primo comma, c.p.p., nel testo modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, deve essere interpretato nel senso che fra gli atti che il pubblico ministero ha l'obbligo di presentare al giudice con la richiesta di emissione della misura cautelare sono compresi, in quanto potenziali «elementi a favore dell'imputato», le dichiarazioni dei collaboranti, nessuna esclusa, anche se non apparentemente «a favore» dell'imputato medesimo: spetta infatti a quest'ultimo stabilire quali siano gli elementi che debbono essere utilizzati per sostenere la sua innocenza, ben potendo una chiamata di correo risultare favorevole alla tesi difensiva (perché, ad esempio, in palese contrasto con le dichiarazioni di altro collaboratore di giustizia).

Cass. pen. n. 3/1996

L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ha rilievo anche nel procedimento cautelare, poiché la sanzione processuale colpisce i risultati viziati del mezzo di ricerca della prova in quanto tali, in qualunque sede si intenda impiegarli, donde la conseguenza che, in sede di richiesta della misura cautelare il pubblico ministero ha, verso il Gip, l'obbligo di allegare i decreti autorizzativi delle intercettazioni e, nel procedimento di riesame o di appello, il giudice a quo ha lo stesso obbligo verso il tribunale e, in caso di sua inosservanza, il Gip nel primo caso e il tribunale della libertà nel secondo devono disporne l'acquisizione. Ne deriva che, in caso di riesame, il termine perentorio di cui all'art. 309, comma nono, c.p.p., decorre dalla data di arrivo di tali decreti al tribunale. (Fattispecie relativa a procedimento di riesame di misura cautelare conclusosi prima dell'entrata in vigore dell'art. 16 della legge n. 332 del 1995 che ha trasformato in perentorio il termine ordinatorio dell'art. 309, comma quinto, c.p.p.; per essa, la S.C. ha ritenuto l'applicabilità, in forza del principio tempus regit actum, della disciplina anteriore a tale legge).

Cass. pen. n. 4038/1995

Il comma 1 dell'art. 291 c.p.p. espressamente prevede che le misure cautelari personali siano disposte dal giudice competente «su richiesta del P.M.» che presenta gli elementi su cui essa si fonda. Non occorre che detta richiesta e, corrispondentemente, la conseguente ordinanza impositiva del giudice siano, rispettivamente, formulata e recepita nel provvedimento con l'indicazione delle ipotesi di reato formalmente trasfuse in autonomi, specifici capi d'imputazione, potendo invece risultare una o più di esse (anche) dal contesto motivazionale. Quel che è indispensabile è che non solo le ipotesi di reato non esplicitamente formulate in capi di imputazione siano contenute nel contesto motivazionale del provvedimento, ma che queste risultino non inserite in maniera soltanto discorsiva, ovvero obiter tantum o comunque in un contesto non legato funzionalmente all'emissione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare verso la quale la richiesta del P.M. è stata diretta. (Fattispecie relativa a richiesta formulata in relazione ai reati di omicidio e illegale detenzione di arma comune da sparo, ma non anche in relazione alla detenzione illegale di ordigni esplosivi, menzionata nella motivazione dell'ordinanza impositiva di custodia cautelare unicamente a fini di indicazione degli indizi di colpevolezza per il reato di omicidio. Con riferimento ad essa, la Suprema Corte ha ritenuto che i termini massimi di custodia cautelare - una volta intervenuta l'assoluzione dal delitto di omicidio — dovessero computarsi esclusivamente con riguardo alla residua imputazione di detenzione illegale di arma comune da sparo, e non anche in relazione all'ipotesi di detenzione illegale di ordigni esplosivi).

Cass. pen. n. 3475/1994

Attesa la regola di cui all'art. 291, comma 1, c.p.p. secondo cui le misure cautelari non possono essere disposte che su richiesta del P.M., deve ritenersi che, in caso di pluralità di ordinanze applicative di dette misure, al fine di verificare se sia stato o meno violato il divieto della cosiddetta «contestazione a catena» (in relazione al disposto di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p.), la data in rapporto alla quale occorre stabilire se fossero stati acquisiti o no (tenuto conto anche del tempo necessario alla loro elaborazione), gli elementi posti a base dell'ordinanza successiva non è quella di emanazione dell'ordinanza precedente, ma quella in cui era stata avanzata dal P.M. la relativa richiesta.

Cass. pen. n. 2749/1993

L'eventuale scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari produce soltanto gli effetti previsti dall'art. 407 c.p.p. ma non preclude al giudice che procede (art. 279 c.p.p.), vale a dire al giudice che al momento della richiesta del P.M. ha la disponibilità degli atti, di provvedere all'applicazione di misure cautelari.

Cass. pen. n. 1599/1993

Nel vigente codice di procedura difetta l'espressa previsione di un termine entro il quale il giudice è tenuto a provvedere sulla richiesta di emissione di una misura cautelare avanzata dal pubblico ministero. Se si volesse, poi, fare richiamo alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 121, secondo comma, c.p.p., secondo cui il giudice deve emettere il proprio provvedimento entro quindici giorni dalla richiesta, non essendo tale termine sanzionato da nullità, in quanto meramente ordinatorio, la relativa inosservanza sarebbe priva di conseguenze di carattere processuale.

Cass. pen. n. 470/1993

Ai fini della legittimità del provvedimento restrittivo della libertà personale, l'istanza — formulata dal pubblico ministero all'udienza di convalida del fermo — di mantenimento della custodia in carcere è da considerare un equivalente della richiesta del corrispondente provvedimento cautelare.

Cass. pen. n. 15/1993

Il termine di venti giorni, posto dall'art. 27 c.p.p., costituisce il limite temporale dell'efficacia della misura cautelare disposta dal giudice incompetente, ma il suo decorso non comporta alcuna preclusione all'esercizio del potere-dovere del giudice competente ad emettere successivamente il provvedimento applicativo di detta misura, ancorché sulla base degli stessi presupposti e delle stesse esigenze cautelari, ove sussistenti. (La Cassazione ha evidenziato che il provvedimento cautelare emesso dal giudice competente si caratterizza per la completa «autonomia» rispetto al precedente ad effetti interinali e, quindi, non può essere definito di «conferma» o di «reiterazione» di quello precedente, in quanto appunto emesso da altro giudice sulla base di un'autonoma valutazione delle stesse condizioni legittimanti, ancorché desunte dagli stessi fatti).

Cass. pen. n. 4033/1992

Il giudice, pur potendo disporre misure cautelari, ai sensi dell'art. 291 c.p.p., solo su richiesta del P.M., sulla base degli «elementi» da questi presentati, è tuttavia investito del potere-dovere di qualificare e inquadrare poi, autonomamente, i detti elementi (da intendersi essenzialmente nel senso di «elementi di fatto») collocandoli nell'ambito di quella o di quelle, tra le posizioni normative regolanti la materia, che meglio appaiono atte a giustificare l'adozione della misura richiesta; il provvedimento applicativo della misura stessa, infatti, è comunque proprio esclusivamente del giudice ed a questi spetta quindi motivarlo nel modo ritenuto più congruo, in relazione a tutti i requisiti di validità previsti dalla legge ivi compresi, quindi quelli attinenti la sussistenza delle esigenze cautelari. (Nella specie, in applicazione di tali principi la Corte ha ritenuto legittimo un provvedimento applicativo di custodia cautelare a fondamento del quale il giudice, pur in assenza di specifica prospettazione in tal senso da parte del P.M., aveva posto la ritenuta sussistenza di esigenze di prevenzione, ai sensi dell'art. 274, lett. c, c.p.p.).

Cass. pen. n. 2316/1992

La richiesta di applicazione delle misure cautelari è ammissibile anche dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari.

Cass. pen. n. 3025/1992

La nullità del provvedimento di autorizzazione della proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari determina la situazione di cui al terzo comma dell'art. 407 c.p.p. e cioè la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine (non prorogato o invalidamente prorogato), ma non toglie al Gip la legittimazione in ordine all'emissione di provvedimenti cautelari (come degli altri provvedimenti di sua competenza), per la quale, peraltro, non potranno essere utilizzati i risultati degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine.

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