Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 8388 del 24 febbraio 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

L'ammissibilitą della richiesta di applicazione di misure cautelari personali, presentata dal magistrato dell'ufficio del pubblico ministero, assegnatario del procedimento non implica l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, previsto dall'art. 3, comma secondo, D.Lgs. n. 106 del 2006, che, pertanto, non č condizione di validitą della conseguente ordinanza cautelare del giudice.

(massima n. 2)

L'interesse all'impugnazione dell'ordinanza applicativa di una misura coercitiva (nella specie degli arresti domiciliari) persiste, ai fini del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, pur quando le censure contro il provvedimento, che nelle more sia stato revocato con la conseguente rimessione in libertą dell'interessato, non attengano alla mancanza delle condizioni di applicabilitą di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p., ma alla prospettata carenza di domanda cautelare.

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