1. Le misure cautelarisono disposte (1):
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indaginirelative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova [292, 301], fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullitàrilevabile anche d'ufficio [292]. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputatodi rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti (2) (3);
b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudiceritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione (4);
c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delittidi criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa speciedi quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare [284, 285, 286] sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni (2) (5) (6).
(1) Le tre esigenze cautelari indicate nell'articolo sono alternativamente concorrenti tra loro, nel senso che, per rendere legittima l'emissione di un provvedimento cautelare, è sufficiente la sussistenza anche di un solo periculum libertatis.
(2) Disposizioni modificate dalla l. 8-8-1995, n. 332.
(3) La tutela contro il pericolo di inquinamento probatorio è finalizzata a salvaguardare l'integrità delle fonti di prova in qualunque momento del procedimento. Si mira cioè ad evitare il compimento, da parte dell'indagato, di condotte (es. subornazione di potenziali testimoni, sottrazione di documenti) che possano incidere sulla formazione e sulla acquisizione di ulteriori prove, nonché sulla conservazione della loro genuinità. Il pericolo di inquinamento probatorio determinato dallo status libertatis dell'indagato dev'essere concreto, attuale e specifico, cioè riferito al procedimento a suo carico, e deve altresì desumersi da elementi fattuali, oggetto di una valutazione in concreto, desumibili dagli atti del procedimento. Siffatti elementi vanno poi espressamente ed analiticamente illustrati, a pena di nullità rilevabile di ufficio, nel provvedimento applicativo della misura, onde consentire il controllo in fase di impugnazione.
L'attualità e concretezza del pericolo non possono in ogni caso evincersi dall'esigenza di assicurare collaborazione, dissociazione ed ammissione degli addebiti da parte dell'indagato, né dal suo silenzio (che è estrinsecazione di un diritto, da cui non possono discendere conseguenze negative).
Al fine di contemperare le esigenze di cautela processuale con la limitazione della libertà personale, il provvedimento applicativo della misura per ragioni di tutela della acquisizione e genuinità della prova deve contenere, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, l'indicazione del termine di durata della misura, scaduto il quale la stessa perde efficacia.
Va puntualizzato che il legislatore della riforma (l. 332/1995), nell'intento di ridescrivere, in senso restrittivo, i parametri di applicazione delle esigenze cautelari, è intervenuto sulla lettera in esame, stabilendo che le esigenze probatorie siano non solo «inderogabili» ma anche «specifiche» nonché relative ai «fatti per i quali si procede» e che il pericolo di inquinamento sia non solo «concreto» ma anche «attuale». Un abbondanza di aggettivazione cui non corrispondono conseguenze pratiche di rilievo.
Neppure particolarmente felice appare l'espressa previsione di nullità, rilevabile d'ufficio del provvedimento che taccia sulle circostanze su cui si fondano le esigenze probatorie, che mal si coordina con il regime di nullità, dettato in via generale dall'art. 292 2 . D'altra parte, pur essendo rilevabile di ufficio, la nullità qui comminata non può qualificarsi né come assoluta né a regime intermedio non essendo prevista dagli artt. 178 e 179: ne consegue che il vizio può essere sanato mediante un'integrazione della motivazione carente da parte del giudice del riesame (art. 309 9).
(4) Il pericolo di fuga attiene al rischio che l'indagato si sottragga, da un lato, al processo (es.: ad una ricognizione personale) e, dall'altro, alla espiazione della pena. Il pericolo di fuga non giustifica la misura cautelare se è prevedibile l'irrogazione di una pena entro il limite di anni due di reclusione. Il giudizio prognostico in ordine al pericolo di fuga comporta una valutazione complessiva di dati e circostanze di natura oggettiva, desumibili anche dalla natura degli addebiti, e dal complessivo atteggiamento della persona (es. propensione all'evasione, pregresso stato di latitanza), da cui possa rilevarsi non necessariamente l'inizio dell'allontanamento (o una condotta immediatamente prodromica), bensì indizi sintomatici della probabile volontaria sottrazione all'esecuzione del provvedimento.
(5) Il pericolo di reiterazione di reati consente di provvedere alle concrete esigenze di tutela della collettività (difesa sociale). Il giudizio di pericolosità implica una duplice valutazione: a) sulle specifiche modalità e circostanze del fatto, analizzando i dati obiettivamente evincibili dall'episodio criminoso in questione (elemento oggettivo); b) sulla personalità dell'imputato o indagato (elemento soggettivo), assumendo come parametro di riferimento i suoi precedenti penali o comportamenti e atti concreti (diversi da quelli integranti il fatto-reato, e quindi condotte anteriori o successive ad esso) che siano indici sintomatici di una indole proclive alla commissione di delitti.
L'organo giudicante ha il compito di effettuare una distinta e specifica valutazione di entrambi i criteri direttivi indicati dalla legge, senza potersi limitare all'apprezzamento solo dell'uno o dell'altro; conseguentemente la prognosi di pericolosità non può fondarsi esclusivamente sulle modalità, pur gravi, dei fatti criminosi accertati o sulla personalità dell'indagato dedita alla perpetrazione di illeciti penali (Cass. 16-4-98, rv. 210594).
Il pericolo di reiterazione di reati acquista rilievo unicamente quando concerna la probabile futura commissione non di qualsiasi illecito, bensì di particolari fattispecie criminose. Specificamente, la norma, senza peraltro precisare minutamente la tipologia dei reati, indica due grandi categorie: a) delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata; b) delitti della stessa specie di quello per cui si procede: in questo caso, tuttavia, la custodia cautelare (in carcere, presso il domicilio o un luogo di cura: artt. 284-286), può essere disposta solo se la pena edittale del reato per cui si procede sia non inferiore nel massimo a quattro anni. La disposizione acquista rilievo unicamente per la misura coercitiva degli arresti domiciliari, atteso che, ai sensi dell'art. 280, secondo comma, per la detenzione in carcere è sempre necessario che si proceda per un delitto punito con pena edittale superiore a quattro anni.
(6) V., però, i nuovi commi 1bis, 1ter e 1quater dell'art. 8, l. 13-2-1989, n. 401, come introdotti dal d.l. 24-2-2003, n. 28, conv. in l. 24-4-2003, n. 88.
L'articolo delinea le singole esigenze cautelari. Ogni determinazione influente sulla libertà dell'imputato deve essere ancorata in concreto alla sussistenza di un periculum libertatis rapportato ai parametri fissati nell'articolo. Si tratta di condizioni di applicabilità che assumono un carattere generale per l'applicazione di tutte le misure. Per legittimare l'emissione di un provvedimento coercitivo non è necessaria la coesistenza delle tre esigenze cautelari ma è sufficiente anche la presenza di una sola di esse purché idonea ad evidenziare il pericolo richiesto.