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Articolo 282 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Allontanamento dalla casa familiare

Dispositivo dell'art. 282 bis Codice di procedura penale

(1)1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli(2).

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583 quinquies, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 septies 1, 600 septies 2, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612, secondo comma, 612 bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le modalità di controllo previste dall'articolo 275 bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi(3)(4).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
4. I provvedimenti di cui al comma 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
[omissis]

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 2, della l. 4 aprile 2001, n. 154.
(2) Comma modificato dall'art. 5, co. 2 del D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"). Le parole "sull'ordinanza prevista dall'art. 798 del codice di procedura penale ovvero altro" sono state sostituite dalla parole "un".
Ai sensi dell'art. 36, comma 1 del D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la modifica si applica a decorrere dal 28 febbraio 2023.
(3) L'ultimo comma è stato modificato dall’art. 5, comma 1, lett. b), della l. 1 ottobre 2012, n. 172 e, successivamente, dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.
Tale comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 16 comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.
(4) Il comma 6 è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lettera c) della L. 24 novembre 2023, n. 168.

Ratio Legis

Il legislatore ha predisposto tale misura cautelare personale al fine di garantire una maggiore tutela contro il fenomeno della violenza nelle relazioni familiari: attraverso questa misura si vuole evitare il pericolo che vengano realizzati reati di violenza nell’ambito familiare.

Spiegazione dell'art. 282 bis Codice di procedura penale

L'applicazione delle misure coercitive segue il principio di gradualità, oltre ai principi generali di adeguatezza delle misure in relazione alle esigenze cautelari.

Le misure cautelari coercitive sono ordinate codicisticamente in termini di progressiva afflittività, cominciando cioè da misure di contenuto meramente obbligatorio, per finire con le vere e proprie misure detentive.

L’art. 282-bis c.p.p. disciplina l’allontanamento dalla casa familiare.

Si tratta di una misura cautelare personale coercitiva non custodiale:
  • con “personale” si intende che tale misura cautelare comporta una compressione della libertà personale;
  • per “coercitiva” si vuole dire che, con tale misura, si impone un determinato comportamento all’indagato o imputato che vi è sottoposto;
  • con “non custodiale” s’intende che il soggetto sottoposto a misura cautelare è vincolato al rispetto di determinati obblighi o divieti imposti dal giudice. Sono obblighi o divieti che comportano una limitazione della libertà personale: una limitazione non totale, ma solo sotto particolari aspetti (nel caso dell’art. 282 bis c.p.p., l’obbligo di allontanamento dalla casa familiare).

L'allontanamento dalla casa familiare è una misura destinata soprattutto a tutelare i conviventi dell'imputato nei casi di condotte violente.

Come si può evincere dai primi due commi della norma, si tratta di una tutela che disposta ad ampio raggio.

Il comma 1 stabilisce che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice – con il provvedimento di applicazione della misura cautelare – ordina all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare o di non farvi rientro e di non accedervi senza autorizzazione.

Il comma 2 precisa che, quando sussistono esigenze di tutela della persona offesa o di suoi prossimi congiunti, il giudice può anche ordinare all’imputato di non avvicinarsi a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa come il luogo di lavoro o il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti (in tale ultimo caso, il divieto non può essere disposto se sussistano precise esigenze lavorative dell’imputato, ma il giudice dovrà regolare le modalità di frequentazione e potrà comunque imporre limitazioni).

Ai sensi del comma 3, nonostante la scissione dal nucleo familiare, il giudice può comunque imporre all'imputato di pagare periodicamente un assegno, al fine di sopperire ad eventuali inadeguatezze economiche della famiglia da cui ci si allontana. Per assicurare la corresponsione di tali somme il giudice può altresì ordinare che l'assegno sia versato direttamente dal datore di lavoro.
L'ordine di pagamento rappresenta inoltre titolo esecutivo, per cui il beneficiario può andare in esecuzione e quindi provvedere al pignoramento delle somme necessarie.


Il comma 4 (modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) precisa che i provvedimenti di cui al comma 2 (obblighi accessori se ci sono esigenze di tutela della persona offesa o di prossimi congiunti) e al comma 3 (assegno) possono essere assunti anche dopo l’ordinanza applicativa della misura cautelare, purché la misura non sia stata revocata o non abbia perduto efficacia.

Con particolare riferimento all’assegno, il comma 4 precisa che, se questo è a favore del coniuge o dei figli, esso perde efficacia anche se sopravviene un provvedimento del giudice civile sui rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi o al mantenimento dei figli.
Inoltre, il comma 5 stabilisce che il provvedimento può essere modificato se cambiano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario. Inoltre, il provvedimento viene revocato se la convivenza riprende.

Infine, un'ultima precisazione.
In generale, l'applicazione della misura qui contemplata deve seguire i limiti di pena di cui all'art. 280 del c.p.p..
Tuttavia, secondo il comma 6 della norma, quando si procede per determinati reati di particolare allarme sociale (ad esempio, maltrattamenti ex art. 572 del c.p., violenza sessuale ex art. 609 bis del c.p.), la misura può essere applicata anche al di fuori dei limiti di pena tracciati dall’art. 280 del c.p.p.: ossia, anche nei casi in cui il delitto non preveda l’ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a tre anni. Il controllo del rispetto delle prescrizioni può essere attuato anche con il braccialetto elettronico di cui all'art. 275 bis del c.p.p..

Massime relative all'art. 282 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 13897/2010

È inidonea ed inadeguata la misura cautelare che impone l'allontanamento dall'ambiente familiare del genitore che assuma un atteggiamento nei confronti dei figlio minore scarsamente apprezzabile come strumento educativo, e tuttavia generalmente ricorrente nei rapporti familiari, quale quello di rivolgergli epiteti ingiuriosi (nella specie quello di “deficiente”), senza che tenga in debito conto delle ripercussioni che possono derivare sull'assetto affettivo e organizzativo della stessa famiglia.

Cass. pen. n. 20496/2007

La misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, prevista dall'art. 282 bis c.p.p., non rientrando tra quelle espressamente previste dagli artt. 19 e ss. del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, non può trovare applicazione nei confronti di soggetto minorenne.

Cass. pen. n. 18990/2006

La misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.) è applicabile anche quando l'indagato abbia già abbandonato il domicilio domestico per intervenuta separazione coniugale.

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