Questo volume affronta, con un taglio prettamente pratico ed operativo, tutti i principali aspetti che riguardano la materia delle notificazioni civili e penali. Vengono così analizzati, con frequenti e ad opportuni riferimenti alla giurisprudenza più utile e recente, argomenti di peculiare interesse nell'ambito del processo civile, fra i quali si segnalano: la nullità della notifica; le notifiche nel corso del procedimento di primo grado, nei procedimenti di... (continua)
Il volume fornisce il quadro completo e aggiornato delle articolate procedure concernenti le notificazioni. Vengono approfonditi gli aspetti della notificazione civile (codice di procedura civile, comunicazioni e notificazioni in generale, giudizio di primo grado, impugnazioni, regolamento di giurisdizione, regolamento di competenza, rito del lavoro, processo di esecuzione, procedimenti speciali, facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli... (continua)
L'istituto delle notificazioni, che nel passaggio dall'ignoto al noto ricerca l'obiettivo di rendere pubblicità al singolo di un atto interno al processo, non sempre assicura la presenza dell'imputato al processo, non garantendo la sua autodifesa. Il rito degli irreperibili, non superato dalle norme sul c.d. giusto processo, reca il segno della contraddizione del sistema, di un processo penale celebrato al di fuori della partecipazione dell'imputato, e senza che ciò risalga... (continua)
1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria (1) dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale (2). Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria (1) emette decreto di irreperibilitàcon il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore (3).
2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore (4) (5).
(1) Espressione sostituita al termine «giudice» usato in precedenza, ex art. 3 d.lgs. 14-1-1991, n. 12.
(2) La norma presuppone, in modo indefettibile, un infruttuoso tentativo di notificazione nei luoghi stabiliti dall'art. 157, attestato da una relata negativa dell'ufficiale giudiziario. Ciò premesso, il P.M. o il giudice a seconda della fase del procedimento, dispongono autonome ricerche della p.g. in tutti i possibili luoghi di radicamento dell'imputato, analiticamente indicati nella norma: quello di nascita, di ultima residenza anagrafica, di ultima dimora, di esercizio abituale dell'attività lavorativa ed infine, presso l'amministrazione carceraria centrale. Si tratta di un sistema di ricerche ad ampio spettro, che comprende anche luoghi ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 157, che vanno fra loro cumulate. Infatti, la mancanza anche di uno solo di tali accertamenti, o anche l'incompleto svolgimento delle ricerche, integra una nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni presso il difensore.
(3) Se anche tali accertamenti hanno esito negativo, se cioè effettivamente l'imputato/indagato è irrintracciabile e le ricerche sono risultate vane, l'a.g. procedente deve con decreto dichiarare [b]l'irreperibilità dell'imputato.
[/b]Il decreto di irreperibilità deve contenere:
a) la nomina di un difensore d'ufficio all'imputato che ne sia privo;
b) l'ordine di notifica all'imputato con la consegna nelle mani del difensore (che diviene un «alter ego» dell'imputato).
(4) Cfr. disp. att. art. 61.
(5) In tal modo, l'imputato/indagato irreperibile è rappresentato dal difensore e le notifiche a lui effettuate in qualità di rappresentante dell'indagato/imputato sono valide a tutti gli effetti. Il legislatore predispone, in tal modo, un meccanismo diretto ad ottenere una conoscenza legale dell'atto, sufficiente per la funzionalità del procedimento anche se non corrispondente ad una effettiva conoscenza.