Testi per approfondire questo articolo

Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale

Editore: La Tribuna
Collana: Tribuna Juris
Pagine: 309
Data di pubblicazione: giugno 2010
Prezzo: 23,00 -10% 20,70 €

Questo volume affronta, con un taglio prettamente pratico ed operativo, tutti i principali aspetti che riguardano la materia delle notificazioni civili e penali. Vengono così analizzati, con frequenti e ad opportuni riferimenti alla giurisprudenza più utile e recente, argomenti di peculiare interesse nell'ambito del processo civile, fra i quali si segnalano: la nullità della notifica; le notifiche nel corso del procedimento di primo grado, nei procedimenti di... (continua)

Le notificazioni. Dottrina e giurisprudenza

Editore: Ipsoa
Collana: Manuali professionali
Pagine: 1392
Data di pubblicazione: aprile 2010
Prezzo: 99,00 -10% 89,10 €

Il volume fornisce il quadro completo e aggiornato delle articolate procedure concernenti le notificazioni. Vengono approfonditi gli aspetti della notificazione civile (codice di procedura civile, comunicazioni e notificazioni in generale, giudizio di primo grado, impugnazioni, regolamento di giurisdizione, regolamento di competenza, rito del lavoro, processo di esecuzione, procedimenti speciali, facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli... (continua)

Il «render noto» nel processo penale

Editore: Giuffrè
Collana: Studi di diritto processuale penale
Pagine: 372
Data di pubblicazione: giugno 2012
Prezzo: 40,00 -10% 36,00 €
Categorie: Notifiche

L'istituto delle notificazioni, che nel passaggio dall'ignoto al noto ricerca l'obiettivo di rendere pubblicità al singolo di un atto interno al processo, non sempre assicura la presenza dell'imputato al processo, non garantendo la sua autodifesa. Il rito degli irreperibili, non superato dalle norme sul c.d. giusto processo, reca il segno della contraddizione del sistema, di un processo penale celebrato al di fuori della partecipazione dell'imputato, e senza che ciò risalga... (continua)


Art. precedente Art. successivo

Articolo 159

Codice di Procedura Penale

Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità

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Dispositivo dell'art. 159 Codice di Procedura Penale

1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria (1) dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale (2). Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria (1) emette decreto di irreperibilitàcon il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore (3).
2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore (4) (5).

Note

(1) Espressione sostituita al termine «giudice» usato in precedenza, ex art. 3 d.lgs. 14-1-1991, n. 12.

(2) La norma presuppone, in modo indefettibile, un infruttuoso tentativo di notificazione nei luoghi stabiliti dall'art. 157, attestato da una relata negativa dell'ufficiale giudiziario. Ciò premesso, il P.M. o il giudice a seconda della fase del procedimento, dispongono autonome ricerche della p.g. in tutti i possibili luoghi di radicamento dell'imputato, analiticamente indicati nella norma: quello di nascita, di ultima residenza anagrafica, di ultima dimora, di esercizio abituale dell'attività lavorativa ed infine, presso l'amministrazione carceraria centrale. Si tratta di un sistema di ricerche ad ampio spettro, che comprende anche luoghi ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 157, che vanno fra loro cumulate. Infatti, la mancanza anche di uno solo di tali accertamenti, o anche l'incompleto svolgimento delle ricerche, integra una nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni presso il difensore.

(3) Se anche tali accertamenti hanno esito negativo, se cioè effettivamente l'imputato/indagato è irrintracciabile e le ricerche sono risultate vane, l'a.g. procedente deve con decreto dichiarare [b]l'irreperibilità dell'imputato.
[/b]Il decreto di irreperibilità deve contenere:
a) la nomina di un difensore d'ufficio all'imputato che ne sia privo;
b) l'ordine di notifica all'imputato con la consegna nelle mani del difensore (che diviene un «alter ego» dell'imputato).

(4) Cfr. disp. att. art. 61.

(5) In tal modo, l'imputato/indagato irreperibile è rappresentato dal difensore e le notifiche a lui effettuate in qualità di rappresentante dell'indagato/imputato sono valide a tutti gli effetti. Il legislatore predispone, in tal modo, un meccanismo diretto ad ottenere una conoscenza legale dell'atto, sufficiente per la funzionalità del procedimento anche se non corrispondente ad una effettiva conoscenza.


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