Testi per approfondire questo articolo

Le impugnazioni. Dottrina e giurisprudenza

Editore: Ipsoa
Collana: Manuali professionali
Pagine: 1376
Data di pubblicazione: marzo 2012
Prezzo: 95 -10%95 €

Dopo il grande successo di "Le Notificazioni" Ipsoa presenta il volume "Le impugnazioni" che ne ripropone la medesima impostazione, a cura della medesima autrice.

Il volume fornisce un quadro completo ed aggiornato dell'istituto delle impugnazioni, con uno sguardo costante alla dottrina e alla giurisprudenza in materia.

In particolare, vengono approfonditi gli aspetti delle impugnazioni nel:

- codice di procedura civile (impugnazioni in generale; appello; ricorso per... (continua)

Diritto del lavoro
Il processo

Editore: Giuffrè
Collana: Le fonti del diritto italiano
Data di pubblicazione: marzo 2012
Prezzo: 135 -10%135 €

Giunge alla sua seconda edizione il volume sul processo del lavoro, edizione resa indispensabile dal "Collegato lavoro" (l. 4 novembre 2010, n. 183). Il legislatore ha riproposto il disegno della c.d. "giustizia privata del lavoro" attraverso una serie di disposizioni, di carattere anche sostanziale, capaci di modificare - sia pure surrettiziamente - istituti rilevanti della materia. Il volume mantiene la sua strutturazione in due parti. La prima contiene il commento, articolo per... (continua)

Controversie di lavoro

Editore: Cacucci
Pagine: 310
Data di pubblicazione: maggio 2012
Prezzo: 25 -10%25 €
Il principio di non contestazione nel processo del lavoro

Editore: Giuffrè
Collana: Teoria e pratica del diritto. Lavoro
Data di pubblicazione: maggio 2012
Prezzo: 32 -10%32 €

Il principio di non contestazione è prezioso strumento di economia processuale e in quanto tale - in un contesto normativo e interpretativo sempre più attento a ridurre la durata del processo - è venuto assumendo una nuova centralità. In questo quadro di sfondo si inserisce la modifica dell'art. 115 c.p.c., operata dalla l. n. 69/2009. La domanda che la modifica normativa pone all'interprete è quanto dell'impianto teorico delineato dalla sentenza n.... (continua)


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Dispositivo dell'art. 420 Codice di Procedura Civile

Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti (1) e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione (2). Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice (3).
Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale (4), il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.
Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo (5).
Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo (6).
Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima (7), se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.
Qualora ciò non sia possibile (8), fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima concedendo alle parti ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.
Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni (9). Nell'udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.
L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi (10).
Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione (11).
Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 416.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio (12).
Le udienze di mero rinvio sono vietate (13).

Note

(1) L'interrogatorio in esame si differenzia da quello formale [v. 228] (di cui ne resta comunque salva l'ammissibilità), in quanto non è diretto a provocare la confessione giudiziale, ma ad acquisire ulteriori elementi di valutazione, definendo meglio il tema decisionale. Nonostante l'obbligatorietà, la sua omissione non determina nullità della sentenza.

(2) La mancata comparizione di cui alla norma in esame, si riferisce alle parti intese in senso «personale», onerate a rispondere all'interrogatorio libero [v. 117] e non va, pertanto, confusa con la mancata comparizione di cui agli artt. 181 e 309, che si riferisce alle parti in senso «tecnico», rappresentate cioè dal procuratore «ad litem». L'applicabilità al rito del lavoro degli artt. 181 e 309 è peraltro controversa.

(3) Si tratta della emendatio libelli; non è invece ammessa la mutatio libelli, ossia il mutamento dell'oggetto della domanda, sia perché l'udienza è (tendenzialmente) unica, sia perché si comprometterebbe la speditezza del processo.

(4) È dubbio se possa essere nominato procuratore lo stesso difensore tecnico.

(5) Il presente verbale di conciliazione, a differenza di quello di cui all'art. 411, è titolo esecutivo di per sé, e non necessita del decreto del giudice.

(6) Si discute se, come avviene nel rito ordinario ai sensi dell'art. 189, il giudice sia investito di tutta la causa, anche quando la rimessione abbia ad oggetto soltanto questioni preliminari e pregiudiziali.

(7) Il giudice può disporre l'assunzione non soltanto dei mezzi di prova proposti dalle parti, ma anche di quelli che ritenga opportuno assumere ex officio [v. 421].

(8) Si pensi, ad esempio, ad un testimone assente.

(9) Tale termine può essere concesso solo per i mezzi di prova nuovi, ma non per quelli richiesti nell'atto introduttivo del giudizio, in ordine ai quali il convenuto può controdedurre con la memoria ex art. 416.

(10) In realtà è difficile che la nuova udienza venga fissata nei giorni feriali immediatamente successivi; spesso il rinvio avviene a distanza di settimane o mesi.

(11) Alla chiamata in causa del terzo il convenuto deve provvedere nella memoria difensiva; l'attore, invece, può effettuare tale chiamata in udienza, ove tale esigenza si renda necessaria a seguito delle difese svolte dal convenuto. L'ordine di chiamata, infine, può essere emesso d'ufficio dal giudice in qualunque momento. Quest'ultima tesi non è tuttavia pacifica in dottrina, salvo naturalmente che per il litisconsorzio necessario.

(12) L'ufficio provvede alle notificazioni e alle comunicazioni soltanto in relazione alla chiamata del terzo prevista nei commi precedenti. Così, ad esempio, la citazione dei testimoni rimane un atto riservato all'impulso della parte interessata, secondo quanto previsto dall'art. 250.

(13) La giurisprudenza ha interpretato tale disposizione (fondamentale per l'accelerazione dell'iter processuale) in modo non rigoroso, per cui anche la pendenza di trattative stragiudiziali di bonario componimento costituisce motivo che giustifica il rinvio non mero dell'udienza di discussione.


Ratio Legis

L'udienza di discussione costituisce il fulcro di tutto il procedimento, e permette di realizzare in pieno i postulati chiovendiani dell'oralità, concentrazione e immediatezza.
È infatti tendenzialmente unica, e, come nel processo penale, vi si svolgono una serie di attività, dalla verifica circa la regolarità della presenza e della costituzione delle parti, fino alla pronuncia della sentenza, attraverso l'interrogatorio delle parti, il tentativo di conciliazione, l'assunzione delle prove e la discussione.
Va però osservato che nella pratica è difficile che il tutto si esaurisca in un'unica udienza, sia perché la norma stessa permette in determinati casi di fissare altre udienze, sia perché la prassi giudiziaria ha interpretato non rigorosamente il dettato dell'ultimo comma, che vieta le udienze di mero rinvio.

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