Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2795 del 23 aprile 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel nuovo rito del lavoro, la disposizione del quarto comma dell'art. 420 c.p.c. (secondo cui, se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo) ha lo stesso significato della norma di carattere generale di cui al comma terzo (in relazione al comma secondo) dell'art. 187 dello stesso codice, che facoltizza il giudice istruttore a disporre la decisione separata, oppure unitamente al merito, di dette questioni. La scelta tra l'una e l'altra soluzione resta, perciò, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del lavoro, senza che questi sia obbligato a risolvere immediatamente le questioni pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio.

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