Testi per approfondire questo articolo

Il giudizio civile di Cassazione

Editore: Giuffrè
Collana: Pratica giuridica. II serie
Data di pubblicazione: marzo 2012
Prezzo: 95,00 -10% 85,50 €
Categorie: Cassazione
Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi

Editore: CEDAM
Pagine: 604
Data di pubblicazione: aprile 2012
Prezzo: 75,00 -10% 67,50 €

Come la precedente edizione, si conferma un'Opera che tratta con completezza il tema fondamentale delle impugnazioni.

La trattazione inizia con la disciplina generale delle impugnazioni, per spaziare, poi, al giudizio di appello, al ricorso per Cassazione, alla revocazione, all'opposizione di terzo.

Ciascun capitolo è concluso da una completa bibliografia, che permette di approfondire in maniera proficua i singoli istituti trattati, e da una rassegna di giurisprudenza... (continua)

Il giudizio civile di cassazione

Editore: Giappichelli
Data di pubblicazione: gennaio 2013
Prezzo: 73,00 -10% 65,70 €
Categorie: Cassazione

Si tratta dell'opera attualmente più completa sul giudizio civile di cassazione. Essa coniuga le esigenze sistematiche con una casistica giurisprudenziale estremamente ricca così da porsi come strumento indispensabile non solo per lo studioso del diritto, ma pure per l'operatore pratico della giustizia. Il testo è aggiornato alle riforme adottate con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. con modifiche, nella 1. 7 agosto 2012, n. 134) e con la 1. 28 giugno 2012, n. 92.

(continua)
L'evoluzione giurisprudenziale nelle decisioni della Corte di Cassazione
Anno 2013

Editore: Giuffrè
Data di pubblicazione: marzo 2013
Prezzo: 90,00 -10% 81,00 €
Categorie: Cassazione, Cassazione

Art. precedente Art. successivo

Articolo 370

Codice di Procedura Civile

Controricorso

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Dispositivo dell'art. 370 Codice di Procedura Civile

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.
Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile (1).
Il controricorso è depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato [134, 135, 137 disp. att.] (2).

Note

(1) Il controricorso deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti (art. 365 del c.p.c.) e deve esporre i fatti di causa ed indicare, anche sinteticamente, i motivi che sorreggono l'atto: non è sufficiente il richiamo alle difese svolte nei precedenti gradi di giudizio.

(2) Il controricorso tardivamente notificato determina l'inammissibilità dello stesso, non escludendo, però, la partecipazione del difensore, munito di valida procura, alla discussione orale. Naturalmente il difensore potrà limitarsi a rilevare le solo questioni sollevabili d'ufficio.
La tardività del deposito causa l'improcedibilità del controricorso.


Ratio Legis


Quesiti degli utenti che hanno ricevuto risposta dalla redazione di Brocardi.it

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it. Trattasi di quesiti per cui è stato richiesto il servizio di risposta a pagamento o che presentano particolare interesse giuridico in ragione del quale la redazione ha ritenuto di rispondere gratuitamente.

Quesito numero 3185
Chiara, martedì 12 aprile 2011, chiede:
Mi scuso per la domanda - la cui risposta, forse, appare scontata - ma ho un dubbio. Al ricorso per Cassazione si applicano le norme sulla contumacia? Specifico. Il controricorrente può essere contumace in Cassazione? Vi ringrazio molto.
Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°3185:

L’istituto della contumacia risponde all’esigenza di assicurare il diritto di difesa anche a colui che non si costituisce in un procedimento che lo riguarda, che può essere tanto l’attore che il convenuto (art. 290 del c.p.c.-art. 291 del c.p.c.). Le norme del processo contumaciale prevedono, infatti, degli accorgimenti da prendere nella fase istruttoria e per ogni comunicazione al contumace (v. in particolare l’art. 292 del c.p.c.).

La natura della contumacia non è però compatibile col giudizio davanti alla Corte di Cassazione che non prevede che sia devoluta alla cognizione dell’organo giudiziario il merito della causa, ma solo il profilo della legittimità. L’art. 370 del c.p.c. avverte che se il resistente vuole difendersi attivamente già prima dell’udienza finale di discussione (alla quale potrebbe partecipare comunque), avrà l’onere di predisporre e notificare l’apposito controricorso. Se non intende contraddire può non costituirsi decidendo di non partecipare al giudizio, ma non verrà dichiarato contumace. Nulla deve stabilirsi in ordine alle spese di giudizio quando il ricorrente sia rimasto soccombente, ma il resistente non si era costituito (Cass. civ., 13.5.1968, n. 1494).


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Data di pubblicazione: marzo 2012
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Il volume fornisce un quadro completo ed aggiornato dell'istituto delle impugnazioni, con uno sguardo costante alla dottrina e alla giurisprudenza in materia.

In particolare, vengono approfonditi gli aspetti delle impugnazioni nel:

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Editore: neldiritto.it
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Il "Codice delle impugnazioni civili" nasce dall'idea di mettere a disposizione degli operatori del diritto (avvocati e magistrati) uno strumento per orientarsi nel modo migliore all'interno della complessa materia dei rimedi esperibili avverso le sentenze del giudice civile. Una simile guida si rivela utile nell'attuale quadro normativo, segnato da due recenti, importanti provvedimenti di riforma: il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha rinnovato funditus il giudizio di cassazione, e la... (continua)

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