Dopo il grande successo di "Le Notificazioni" Ipsoa presenta il volume "Le impugnazioni" che ne ripropone la medesima impostazione, a cura della medesima autrice.
Il volume fornisce un quadro completo ed aggiornato dell'istituto delle impugnazioni, con uno sguardo costante alla dottrina e alla giurisprudenza in materia.
In particolare, vengono approfonditi gli aspetti delle impugnazioni nel:
- codice di procedura civile (impugnazioni in generale; appello; ricorso per... (continua)
Il cd. principio di consumazione dell'impugnazione non ha mai costituito oggetto di un lavoro monografico, nonostante il suo notevole impatto pratico. Sul piano positivo, la consumazione consegue esclusivamente alla dichiarazione d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. Nella dominante interpretazione, tuttavia, essa ha conosciuto una diffusione che va ben oltre la formulazione letterale delle norme che la prevedono, assurgendo, per l'appunto, a vero e proprio... (continua)
Il "Codice delle impugnazioni civili" nasce dall'idea di mettere a disposizione degli operatori del diritto (avvocati e magistrati) uno strumento per orientarsi nel modo migliore all'interno della complessa materia dei rimedi esperibili avverso le sentenze del giudice civile. Una simile guida si rivela utile nell'attuale quadro normativo, segnato da due recenti, importanti provvedimenti di riforma: il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha rinnovato funditus il giudizio di cassazione, e la... (continua)
Il volume, il terzo dell'opera "Spiegazioni di diritto processuale civile" tratta con completezza il tema fondamentale delle impugnazioni. La trattazione spazia dall'appello, alla cassazione all'impugnazione dei lodi ed è anche molto tecnica. Per questo l'Opera si presenta utile sia allo studente sia all'Operatore.
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La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale (1) (2).
L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata (3).
Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado [disp. att. 123bis].
(1) Comma così sostituito dall'art. 53, l. 26-11-1990, n. 353, in vigore dal 30-4-1995.
Si riporta di seguito il testo del 1° comma anteriormente vigente: «La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini rispettivamente stabiliti per i procedimenti davanti al tribunale o davanti al pretore».
(2) L'appellante deve tempestivamente costituirsi nei termini di cui all'art. 165, a pena di improcedibilità dell'appello, essendo venuta meno, in virtù del novellato art. 348 la possibilità di costituirsi fino alla prima udienza, ai sensi dell'art. 171, comma 2, in caso di tempestiva costituzione dell'appellato.
Tale possibilità rimane, invece, per l'appellato, non costituitosi nel termine di cui all'art. 166. Questi, infatti, ove l'appellante si sia tempestivamente costituito, può costituirsi fino alla prima udienza, incorrendo, però, nelle preclusioni e decadenze di cui agli artt. 167, 343 e 346.
(3) In ogni fascicolo di parte deve essere inserito il corrispondente fascicolo di primo grado. Per le conseguenze derivanti dal mancato deposito del fascicolo e della copia autenticata della sentenza di primo grado, si veda il commento al successivo art. 348.
Il volume illustra la disciplina delle impugnazioni nel processo civile alla luce delle numerose novità apportate dalla legge di riforma del processo civile n. 69 del 18 giugno 2009 (tra le quali spicca la modifica del giudizio di legittimità). L'indice analitico, dettagliato, consente l'immediata individuazione delle tematiche di interesse.
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