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Articolo 347 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Forme e termini della costituzione in appello

Dispositivo dell'art. 347 Codice di procedura civile

La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale (1).

L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata (2).

Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado [123 bis disp. att.].

Note

(1) Comma così sostituito con l. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 30 aprile 1995.
L'appellante deve costituirsi nel termini di cui all'art. 165, a pena di improcedibilità dell'appello: è, infatti, venuta meno con la riforma dell'art. 348 del c.p.c. la possibilità di costituirsi fino alla prima udienza in caso di tempestiva costituzione dell'appellato (art. 171 del c.p.c., comma 2), che rimane, invece, per l'appellato. Tuttavia, l'appellato che si sia costituito alla prima udienza incorre nelle preclusioni e decadenze di cui agli artt. 167, 343 e 346.
L'unica variante tra la costituzione davanti al tribunale e quella in grado di appello è data dal fatto che nel fascicolo di parte deve essere inserito anche il fascicolo di primo grado (che, fra le altre cose, contiene tutti i documenti prodotti).
(2) Le conseguenze dell'omesso deposito di copia autenticata della sentenza di primo grado sono, per un primo orientamento, l'improcedibilità dell'appello; secondo una diversa - e preferibile - tesi, l'inammissibilità dell'appello per carenza degli elementi essenziali, laddove dall'atto di appello non sia desumibile in modo inequivoco il contenuto della sentenza impugnata.

Brocardi

Qui appellai prior, agit

Spiegazione dell'art. 347 Codice di procedura civile

La forma ed i termini della costituzione in appello sono analoghi a quelli della costituzione davanti al tribunale.
Il mancato rispetto dei termini di costituzione da parte dell'appellante determina l'improcedibilità dell'appello stesso, a differenza di ciò che si verificava precedentemente alla riforma del 1990, quando la mancata costituzione dell'appellante determinava la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente possibilità di riassunzione del processo nei termini stabiliti dall'articolo 307.

All'appellante vengono anche attribuite ulteriori competenze, tra cui l'inserimento nel proprio fascicolo anche della copia (autenticata) della sentenza impugnata.

Il cancelliere d'appello, a sua volta, provvede all'iscrizione della causa a ruolo (si richiama, infatti, l’art. 168 del c.p.c.) ed a tal fine richiede al cancelliere del giudice di primo grado l'invio del fascicolo.

Occorre precisare che l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudice di primo grado è affidata al libero apprezzamento del giudice dell'impugnazione; da ciò se ne deve far conseguire che la sua mancata acquisizione può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo laddove si adduca che il giudice d'appello avrebbe dovuto o potuto trarre da quel fascicolo una differente soluzione su uno o più punti controversi della causa.

In buona sostanza, in conseguenza del mancato esame del fascicolo, devono risultare trascurati elementi decisivi per il giudizio, non rilevabili aliunde e che spetta alla parte ricorrente indicare dettagliatamente.

Massime relative all'art. 347 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1109/2022

In tema di giudizio d'appello, ai fini della procedibilità dell'impugnazione rileva non la data di perfezionamento dell'iscrizione a ruolo bensì quella di presentazione della relativa nota di iscrizione, non potendo imputarsi alla parte adempiente il ritardo nell'espletamento di un'attività di registrazione degli atti da parte dell'Ufficio di Cancelleria. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/09/2020).

Cass. civ. n. 21925/2021

La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile anche al temine per la costituzione in appello, che avviene, ai sensi dell'art. 347, comma 1, c.p.c., secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/11/2015).

Cass. civ. n. 9498/2019

L'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata.

Cass. civ. n. 6963/2019

Nel giudizio di appello con pluralità di appellati, l'appellante deve costituirsi entro dieci giorni dalla prima notificazione, senza che assumano rilevanza le posizioni sostanziali o processuali di ciascuno dei chiamati, ovvero che si tratti di litisconsorti necessari, di soggetti che abbiano una posizione sostanziale o processuale coincidente con quella dell'appellante, ovvero di parti del giudizio di primo grado rispetto alle quali la causa può ritenersi scindibile; ne consegue che, in base al combinato disposto degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c., l'appellante, una volta che abbia scelto di indirizzare l'atto di appello nei confronti di più soggetti, non può distinguere tra i destinatari dell'atto per far decorrere il termine di costituzione dalla notificazione nei confronti dell'appellato contro il quale abbia rivolto i motivi di appello.

Cass. civ. n. 24437/2016

Il giudice di appello che rilevi, in sede di decisione, l'avvenuto deposito di una copia incompleta della sentenza impugnata, se non può decidere in base ai documenti disponibili, non deve immediatamente dichiarare l'improcedibilità dell'appello, in quanto tale statuizione, di carattere sanzionatorio, presuppone un comportamento colpevole della parte, ma deve assegnare a quest'ultima un termine per provvedere al deposito di una copia integrale della sentenza stessa, potendo poi solo in caso di inottemperanza a tale invito pervenire alla suddetta declaratoria di tipo sanzionatorio.

Cass. civ. n. 13218/2016

Il mancato rinvenimento nel fascicolo di parte, al momento della pronuncia della causa, dei documenti su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, non preclude al giudice di secondo grado di decidere sul gravame, ove non risulti lo smarrimento del fascicolo e la formale richiesta di ricostruzione del medesimo.

Cass. civ. n. 27536/2013

L'art. 347, secondo comma, cod. proc. civ. prevede che l'appellante debba inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 cod. proc. civ. per la mancata costituzione nei termini o per la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata. Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti.

Cass. civ. n. 12223/2012

Le carenze organizzative dell'ufficio giudiziario, così come gli errori dei funzionari ad esso addetti, non possono mai comportare alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo. Deve, pertanto, qualificarsi come abnorme - e dunque nulla ed impugnabile per tale motivo - la sentenza con la quale il giudice d'appello, rilevata la mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado (il che dimostra una non adeguata custodia da parte dell'ufficio stesso) e la nullità della comunicazione ad una delle parti dell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo e di rinnovo dell'istruttoria, abbia dichiarato inammissibile il gravame.

Cass. civ. n. 134/2012

Qualora venga notificato un atto di appello durante la sospensione feriale dei termini processuali (ovvero tra il 1° agosto ed il 15 settembre), il termine per la costituzione dell'appellante di cui all'art. 347 c.p.c. è anch'esso soggetto alla sospensione, ed inizia a decorrere dal 16 settembre dell'anno solare.

Cass. civ. n. 15672/2011

Qualora il fascicolo dell'appellante regolarmente presentato e poi ritirato non venga restituito entro il termine, non perentorio, prescritto (artt. 169 c.p.c. e 111 disp. att. c.p.c.), il giudice di secondo grado deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione, tra i quali sono da includere quelli contenuti nel fascicolo dell'appellante tardivamente restituito, se la controparte non abbia sollevato al riguardo alcuna eccezione ed il giudice stesso abbia ritenuto di autorizzare il deposito tardivo.

Cass. civ. n. 10864/2011

Il termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello; tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c.d. "velina").

L'art. 347, comma primo, c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 c.p.c.. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli.

Cass. civ. n. 6207/2011

Qualora il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado non sia stato inviato al giudice del gravame e non ne risulti dedotto lo smarrimento, è onere della parte che vi ha interesse produrre copia dei verbali di causa contenenti le dichiarazioni testimoniali, dovendosi ritenere, in caso contrario, la correttezza della decisione del giudice di appello di rigetto della domanda per mancanza della prova attesa l'impossibilità di accedere alle testimonianze.

Cass. civ. n. 25640/2010

In caso di pluralità di appellati, è costituito tempestivamente in giudizio l'appellante cha abbia depositato in cancelleria - nei dieci giorni dalla prima notifica (art. 165, primo comma, c.p.c.) - copia dell'atto di impugnazione notificato ad almeno una delle controparti, purché provveda al deposito dell'originale dell'atto di appello, con tutte le notifiche, entro la prima udienza di comparizione delle parti, in quanto il deposito di tale atto entro i dieci giorni dall'ultima notificazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 165 c.p.c., non interferisce con la costituzione dell'appellante, ormai integrata, ma assume la funzione di adempimento necessario per escludere che i suoi effetti si risolvano, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine da ultimo indicato non determina l'improcedibilità dell'appello ma costituisce una mera irregolarità, che non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della controparte.

Cass. civ. n. 9329/2010

Il termine per la costituzione dell'appellante, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., in relazione all'art. 165 c.p.c., decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 17666/2009

La costituzione in giudizio dell'appellante mediante deposito in cancelleria della nota d'iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anzichè l'originale, dell'atto d'impugnazione notificato alla controparte, costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, non arrecando nessuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta; pertanto, è da escludere che detta irregolarità possa comportare l'improcedibilità del gravame, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell'appellante, previste tassativamente, quali cause d'improcedibilità, dall'art. 348 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990.

Cass. civ. n. 24437/2007

L'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., è affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione, con la conseguenza che l'omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili aliunde e specificamente indicati dalla parte interessata. Tuttavia, ove, come nella specie, l'acquisizione consenta di verificare l'apposizione, a margine del ricorso introduttivo, della procura conferita per tutti i gradi di giudizio, i giudici d'appello devono disporre l'acquisizione del fascicolo di primo grado, non potendo la mancanza di procura nella copia autentica di tale ricorso, presente nel fascicolo di parte dell'appellante, escludere l'esistenza della medesima procura nell'originale dell'atto inserito nel fascicolo di primo grado. Né la nullità potrebbe conseguire alla mancata produzione di una copia della procura, non sussistendo un tale onere in capo all'appellante e potendo, d'altra parte, configurarsi la nullità dell'appello solo in presenza delle omissioni tassativamente previste dall'art. 164 c.p.c., applicabile in forza del rinvio operato dall'art. 359 dello stesso codice.

Cass. civ. n. 21833/2007

Qualora l'appellante si sia regolarmente costituito depositando il proprio fascicolo, si deve presumere — essendo l'ufficio tenuto a controllarne la regolarità — che egli abbia depositato anche copia della sentenza impugnata. Pertanto, ove al momento della decisione tale sentenza non venga rinvenuta nel fascicolo, il giudice dell'appello non può dichiararne immediatamente l'improcedibilità, ma è tenuto a concedere all'appellante, in caso di infruttuose ricerche da parte della cancelleria, un termine per il nuovo deposito dell'impugnata sentenza.

Cass. civ. n. 11783/2007

Ai fini dell'osservanza del termine di costituzione in appello da parte dell'appellante, per «giorno della notificazione» ai sensi degli artt. 165 e 347 c.p.c., s'intende quello in cui si realizza non l'effetto, anticipato e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità.

Cass. civ. n. 78/2007

Il fascicolo di parte che l'attore ed il convenuto debbono depositare nel costituirsi in giudizio dopo avervi inserito, tra l'altro, i documenti offerti in comunicazione, ai sensi degli artt. 165 primo comma e 166 c.p.c., applicabili anche in appello a norma dell'art. 347 dello stesso codice, pur essendo custodito, a norma dell'art. 72 att. c.p.c., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art. 168 c.p.c.), conserva, rispetto a questo, una distinta funzione ed una propria autonomia che ne impedisce l'allegazione di ufficio nel giudizio di secondo grado ove, come in quello di primo grado, la produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione in giudizio di questa; ne consegue che il giudice di appello non può tenere conto dei documenti del fascicolo della parte, ancorché sia stato trasmesso dal cancelliere del giudice di primo grado con il fascicolo di ufficio, ove detta parte, già presente nel giudizio di primo grado, non si sia costituita in quello di appello.

Cass. civ. n. 16938/2006

Posto che l'improcedibilità dell'appello per omessa produzione della copia completa della sentenza appellata, alla stessa stregua delle altre ragioni di improcedibilità del gravame, deve ricollegarsi pur sempre ad un comportamento colpevole dell'appellante, cioé ad una condotta a lui imputabile sotto il profilo dell'inerzia o imprudenza, qualora il giudice d'appello rilevi l'incompletezza di detta sentenza, se non sia in grado di decidere sull'impugnazione in base al complesso dei documenti disponibili, prima di dichiarare l'improcedibilità, deve assegnare un termine per provvedere al deposito di una copia integrale della sentenza stessa e, solo in caso di inottemperanza a tale invito, si può pervenire alla suddetta declaratoria di tipo sanzionatorio.

Cass. civ. n. 15303/2006

Il giudice di appello che, al momento della decisione, verifichi che la parte appellante non ha depositato la sentenza impugnata e che la stessa non è comunque presente tra gli atti di causa, è tenuto, ai sensi dell'art. 347, secondo comma, c.p.c., a dichiarare l'improcedibilità dell'appello, non potendo ovviare all'impedimento riscontrato rimettendo la causa sul ruolo con invito alla parte interessata a provvedere al deposito.

Cass. civ. n. 7237/2006

L'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., è affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione, con la conseguenza che l'omessa acquisizione non determina l'improcedibilità dell'appello e può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto e dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi idonei a suffragare una diversa conclusione su uno o più punti controversi della causa.

Cass. civ. n. 3181/2006

L'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado ha una funzione meramente sussidiaria sicché la sua mancata acquisizione non vizia nè il procedimento di secondo grado, nè la relativa sentenza. Tuttavia, detta mancanza può costituire motivo di ricorso per cassazione se il ricorrente deduce che da detto fascicolo il giudice avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili aliunde e li indica specificatamente.

Cass. civ. n. 7746/2005

In tema di impugnazioni, il precetto enunciato dall'art. 347, secondo comma, c.p.c. — secondo cui l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata — mira a garantire soltanto la possibilità dell'esame della sentenza impugnata da parte del giudice d'appello. Ne consegue che la mancata menzione del deposito di copia della sentenza impugnata nell'atto di appello o nella nota di deposito dei documenti offerti in comunicazione non determina l'improcedibilità dell'appello se, al momento della decisione, essa risulti comunque allegata agli atti, ovvero quando nulla impedisce al giudice del gravame di disporre di elementi di giudizio sufficienti ad esprimere la propria decisione, perchè in tal caso il giudice è tenuto ugualmente a pronunciare nel merito del gravame, indipendentemente dalla mancanza del formale adempimento richiesto in proposito alla parte appellante.

Cass. civ. n. 12351/2004

Allorquando un documento risulti ritualmente prodotto nel primo grado del giudizio perché indicato nell'indice del fascicolo di parte, la circostanza che al momento della decisione del giudizio di secondo grado esso non si rinvenga in detto fascicolo non giustifica la supposizione del secondo giudice che, essendo avvenuto il ritiro del fascicolo stesso dopo la pronuncia di primo grado, la copia possa essere stata ritirata, giacché, essendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, con il fascicolo d'ufficio, anche dei fascicoli di parte, e dovendo gli stessi essere depositati nel giudizio di secondo grado, detta ipotesi risulta contraddetta ed esclusa dalla circostanza che il funzionario di cancelleria, tenuto a verificarne la regolarità ed a segnalare l'eventuale mancanza di documenti rispetto alle risultanze dell'indice del fascicolo, non abbia fatto alcuna riserva all'atto di tale nuovo deposito. Ne consegue che la produzione del documento mancante dev'essere ritenuta rituale dal giudice di secondo grado, che, pertanto, erroneamente pone a carico della parte la materiale mancanza dello stesso agli effetti dell'onere della prova, dovendo invece valutare la possibilità di ordinare alla parte un nuovo deposito del documento (che nella specie era una fotocopia di contratto collettivo di lavoro) od anche l'opportunità, in relazione alle allegazioni degli scritti difensivi delle parti di disporre eventualmente consulenza tecnica per acclarare le circostanze che potevano risultare dal documento.

Cass. civ. n. 7703/2003

La circostanza che dal verbale di udienza risulti l'avvenuto deposito del ricorso in appello notificato non impedisce al giudice di verificare, al momento della decisione, se la circostanza sia in effetti corrispondente alla realtà, e di trarne le debite conseguenze in ordine alla sorte del processo.

Cass. civ. n. 1116/2003

La nullità dell'atto introduttivo del giudizio di appello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma n. 7, c.p.c., deve ritenersi sanata dalla costituzione dell'appellato, se questi, nella comparsa di risposta, si sia limitato ad eccepirne genericamente la nullità, indicando le ragioni del vizio, tardivamente, soltanto nella comparsa conclusionale.

Cass. civ. n. 10544/2002

Nel caso in cui l'appellato si costituisca irritualmente, il giudice di appello non può prendere in considerazione, ai fini della decisione, la documentazione contenuta nel fascicolo depositato nel giudizio di appello; può invece prendere in esame le produzioni effettuate dalla parte, ritualmente costituitasi nel giudizio di primo grado, ma non costituita o irritualmente costituita in appello, in tutti i casi in cui quel fascicolo sia stato ritualmente acquisito agli atti del giudizio di secondo grado, quando da tale acquisizione possa desumersi l'intenzione della parte di sottoporre comunque all'esame del giudice del gravame i documenti in esso contenuti. La dichiarazione di irregolare costituzione in giudizio travolge infatti tutta l'attività svolta dall'appellato afferente al giudizio di secondo grado, ma non può espandere il proprio effetto sino al punto di far espungere da tale giudizio la documentazione relativa al giudizio di primo grado. (La Suprema Corte nell'affermare tale principio, ha cassato la sentenza con la quale il giudice di appello, dopo aver dichiarato la contumacia dell'appellato irritualmente costituito, aveva ritenuto di non poter prendere in esame le produzioni effettuate dalla medesima parte nel giudizio di primo grado, il cui fascicolo era stato depositato in cancelleria all'atto della costituzione, ancorché irrituale).

Cass. civ. n. 13897/2000

Nell'ipotesi di mancato reperimento del fascicolo d'ufficio di primo grado nell'incartamento processuale, il giudice di appello, qualora la parte interessata non abbia provveduto a depositare il fascicolo di parte, secondo quanto richiesto con formale ordinanza, e, anzi, non sia comparsa all'udienza di discussione non è tenuto a disporre le opportune ricerche a carico dell'ufficio ma può, valutando discrezionalmente - e, quindi, in modo non censurabile in sede di legittimità - in senso sfavorevole l'inerzia della parte, respingerne la domanda in quanto priva della pur necessaria documentazione.

Cass. civ. n. 696/1999

In tema di impugnazioni, anche nel rito introdotto dalla legge 353/1990 l'inserzione di copia non autentica della sentenza impugnata nel fascicolo di ufficio di primo grado — trasmesso dalla cancelleria del giudice a quo — esclude l'improcedibilità dell'appello (sempre che la controparte non ne contesti la conformità all'originale), anche se la parte appellante non abbia prodotto copia autentica del detto provvedimento, senza che assuma, all'uopo, rilievo la mancata costituzione della parte appellata (che, attraverso il suo comportamento processuale, si è posta nella condizione di non poter disconoscere «espressamente» la conformità dell'atto all'originale).

Cass. civ. n. 6952/1995

L'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado al processo d'appello, attuata, se del caso, con provvedimento di natura discrezionale, ha una funzione meramente sussidiaria sicché la mancata acquisizione non vizia né il procedimento di secondo grado né la relativa sentenza e non può utilmente dedursi quale motivo di ricorso per cassazione, a meno che in conseguenza del mancato esame del fascicolo risultino trascurati decisivi elementi di giudizio non rilevabili aliunde, che è onere della parte ricorrente indicare con precisione.

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