Si tratta dell'opera attualmente più completa sul giudizio civile di cassazione. Essa coniuga le esigenze sistematiche con una casistica giurisprudenziale estremamente ricca così da porsi come strumento indispensabile non solo per lo studioso del diritto, ma pure per l'operatore pratico della giustizia. Il testo è aggiornato alle riforme adottate con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. con modifiche, nella 1. 7 agosto 2012, n. 134) e con la 1. 28 giugno 2012, n. 92.
(continua)Come la precedente edizione, si conferma un'Opera che tratta con completezza il tema fondamentale delle impugnazioni.
La trattazione inizia con la disciplina generale delle impugnazioni, per spaziare, poi, al giudizio di appello, al ricorso per Cassazione, alla revocazione, all'opposizione di terzo.
Ciascun capitolo è concluso da una completa bibliografia, che permette di approfondire in maniera proficua i singoli istituti trattati, e da una rassegna di giurisprudenza... (continua)
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza (2) in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360;
2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata;
3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso salla rinuncia(3);
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione (4);
5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza (5) in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.
La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.
Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma (6).
(1) Il presente Capo, costituito da un unico articolo, il 736bis, è stato introdotto dall'art. 3 della L. 4 aprile 2001, n. 154. Esso espone la procedura da adottare per ottenere un ordine di protezione contro gli abusi familiari, affidando la relativa competenza al tribunale, che provvede in camera di consiglio ed in composizione monocratica.
(2) Nel testo previgente va prevista la sola forma dell'ordinanza per le pronunce in Camera di consiglio, sia a sezione semplice che a sezioni unite, mentre ora nei primi due commi che sostituiscono il primo comma preesistente, è prevista la pronuncia di sentenza, nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo.
(3) La pronuncia sull'improcedibilità o inammissibilità del ricorso per Cassazione ha carattere pregiudiziale e prevalente rispetto a quella sulla rinuncia al ricorso, la quale postula la ritualità dell'impugnazione, poiché non è dato rinunziare a un diritto processuale quando non esistono le condizioni necessarie per il suo esercizio.
(4) L'introduzione dell'ipotesi di regolamento preventivo di giurisdizione è una novità, poiché il testo previgente prevedeva la sola ipotesi del regolamento di competenza.
(5) Il presente comma rappresenta la vera innovazione dell'articolo in esame prevedendo le varie ipotesi di accoglimento o di rigetto del ricorso, pronunciate con sentenza.
Si è prospettata, in dottrina qualche perplessità riguardo alla presenza degli avvocati in udienza in camera di consiglio; ciò, infatti potrebbe dar luogo ad un'inutile duplicazione dell'udienza pubblica di discussione ex art. 379 c.p.c., sempre preferibile per le parti contraenti (ai fini di una possibile transazione) che per i difensori (i quali preferiscono una sentenza di rigetto in udienza pubblica, piuttosto che una sentenza in camera di consiglio di manifesta infondatezza, di carenza di motivi oppure un'ordinanza di inammissibilità).
In tale modo, si rischia di annullare l'unicità dell'udienza di discussione in Cassazione, permettendo alle parti di intervenire due volte sullo stesso ricorso, raggiungendo così un risultato opposto a quello ricercato dal legislatore, che voleva alleggerire la Corte di cassazione, ed invece rischia di aggravarne il carico di lavoro.
Il cd. principio di consumazione dell'impugnazione non ha mai costituito oggetto di un lavoro monografico, nonostante il suo notevole impatto pratico. Sul piano positivo, la consumazione consegue esclusivamente alla dichiarazione d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. Nella dominante interpretazione, tuttavia, essa ha conosciuto una diffusione che va ben oltre la formulazione letterale delle norme che la prevedono, assurgendo, per l'appunto, a vero e proprio... (continua)
Dopo il grande successo di "Le Notificazioni" Ipsoa presenta il volume "Le impugnazioni" che ne ripropone la medesima impostazione, a cura della medesima autrice.
Il volume fornisce un quadro completo ed aggiornato dell'istituto delle impugnazioni, con uno sguardo costante alla dottrina e alla giurisprudenza in materia.
In particolare, vengono approfonditi gli aspetti delle impugnazioni nel:
- codice di procedura civile (impugnazioni in generale; appello; ricorso per... (continua)
Il libro ha ad oggetto lo studio del procedimento camerale in Cassazione, sul quale il legislatore ha decisamente puntato al fine di accelerare il giudizio di legittimità e alleggerire il lavoro della Corte, il cui arretrato, nel tempo, è andato progressivamente e costantemente aumentando. La più recente riforma, di cui alla l. 18 giugno 2009, n. 69, ha infatti rimodellato il giudizio di cassazione in modo tale da favorire al massimo l'applicazione del rito camerale a... (continua)
Nell'autunno del 2010 sono stati nominati quarantaquattro nuovi consiglieri di Cassazione. Ci si è posto il problema di organizzare una serie di incontri per aiutarli nell'assunzione dei nuovi compiti. I giudici, come gli avvocati che operano in Cassazione, sanno quanto sia difficile e complesso il passaggio dal giudizio di merito al giudizio di legittimità. Un magistrato arriva in Cassazione dopo decenni di attività nei Tribunali e nelle Corti d'appello,... (continua)
Il "Codice delle impugnazioni civili" nasce dall'idea di mettere a disposizione degli operatori del diritto (avvocati e magistrati) uno strumento per orientarsi nel modo migliore all'interno della complessa materia dei rimedi esperibili avverso le sentenze del giudice civile. Una simile guida si rivela utile nell'attuale quadro normativo, segnato da due recenti, importanti provvedimenti di riforma: il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha rinnovato funditus il giudizio di cassazione, e la... (continua)