Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 8312 del 25 marzo 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della verifica d'ufficio della tempestivitā del ricorso per cassazione č sufficiente il deposito, da parte del ricorrente, della decisione comunicatagli a mezzo PEC (nel suo testo integrale) a cura della cancelleria; ai fini della procedibilitā del ricorso, invece, ove la decisione non risulti autenticata nelle forme di cui all'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge n. 53 del 1994, č necessario che il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata oppure non disconosca ex art. 23, comma 2, d.l.vo n. 82 del 2005, la conformitā della copia informale all'originale notificatogli, mentre, nell'ipotesi in cui il controricorrente (o uno dei controricorrenti) sia rimasto soltanto intimato o abbia effettuato il suddetto disconoscimento, č necessario che il ricorrente depositi l'asseverazione di conformitā all'originale della copia analogica entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio.

(massima n. 2)

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata - redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformitā del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilitā del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformitā della copia informale all'originale notificatogli; nell'ipotesi in cui, invece, il controricorrente (o uno dei controricorrenti) sia rimasto soltanto intimato, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilitā il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformitā all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio.

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