Testi per approfondire questo articolo

Impugnazioni e filtro in appello

Pagine: 350
Data di pubblicazione: aprile 2013
Prezzo: 56,00 -10% 50,40 €
Categorie: Appello

L’opera, aggiornata alla recente giurisprudenza e alla L. 134/2012 che inserisce il cosiddetto ”filtro in appello”, si pone come manuale di riferimento per tutte le problematiche relative ai mezzi di impugnazione delle sentenze che sono: l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l’opposizione di terzo.

Oltre al commento autorale che nel dettaglio illustra gli istituti e le procedure è stata inserita a fine paragrafo, ove possibile,... (continua)

Le impugnazioni. Dottrina e giurisprudenza

Editore: Ipsoa
Collana: Manuali professionali
Pagine: 1376
Data di pubblicazione: marzo 2012
Prezzo: 95,00 -10% 85,50 €

Dopo il grande successo di "Le Notificazioni" Ipsoa presenta il volume "Le impugnazioni" che ne ripropone la medesima impostazione, a cura della medesima autrice.

Il volume fornisce un quadro completo ed aggiornato dell'istituto delle impugnazioni, con uno sguardo costante alla dottrina e alla giurisprudenza in materia.

In particolare, vengono approfonditi gli aspetti delle impugnazioni nel:

- codice di procedura civile (impugnazioni in generale; appello; ricorso per... (continua)

Diritto processuale civile
Il processo di cognizione e le impugnazioni

Editore: Giappichelli
Pagine: 368
Data di pubblicazione: novembre 2012
Prezzo: 27,00 -10% 24,30 €
Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi

Editore: CEDAM
Pagine: 604
Data di pubblicazione: aprile 2012
Prezzo: 75,00 -10% 67,50 €

Come la precedente edizione, si conferma un'Opera che tratta con completezza il tema fondamentale delle impugnazioni.

La trattazione inizia con la disciplina generale delle impugnazioni, per spaziare, poi, al giudizio di appello, al ricorso per Cassazione, alla revocazione, all'opposizione di terzo.

Ciascun capitolo è concluso da una completa bibliografia, che permette di approfondire in maniera proficua i singoli istituti trattati, e da una rassegna di giurisprudenza... (continua)


Art. precedente Art. successivo

Articolo 345

Codice di Procedura Civile

Domande ed eccezioni nuove

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Dispositivo dell'art. 345 Codice di Procedura Civile

Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio (1). Possono tuttavia domandarsi gli interessi [1282 ss. c.c.], i frutti [820 c.c.] e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa (2).
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio (3).
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova (4) e non possono essere prodotti nuovi documenti (5), salvo [che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero] (6) che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio (7).

Note

(1) Poiché il provvedimento che dichiara inammissibile l'appello è una pronuncia di rito, essa non preclude la riproponibilità della domanda in un autonomo e separato giudizio di primo grado.
Anche la parte rimasta contumace in primo grado è soggetta al divieto di ius novorum, a meno che non chieda ed ottenga la rimessione in termini (art. 294 del c.p.c.).
Non si considerato domande "nuove":
- la richiesta di restituzione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
- le domande proposte dai terzi intervenuti ex art. 344 del c.p.c.;
- quelle che derogano al divieto per legge, come il caso previsto dall'art. 1453, comma 2 c.c., secondo il quale è possibile trasformare in domanda di risoluzione l'originaria domanda di adempimento (la giurisprudenza, però, richiede che non vengano dedotti nuovi fatti costitutivi).

(2) Tali domande, esonerate dal divieto di ius novorum, costituiscono lo svolgimento logico e cronologico delle domande proposte in primo grado e quindi non sono propriamente "nuove".
La giurisprudenza:
- in ordine alla domanda per gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza (che ha ad oggetto un credito di valuta), la ritiene ammissibile solo se in primo grado sia stata proposta analoga domanda per i frutti, naturali e civili, maturati fino alla pronuncia della sentenza impugnata;
- in relazione al risarcimento dei danni, distingue il debito di valuta dal debito di valore. Per il primo vale il principio nominalistico, per cui, al pari dell'ipotesi precedente, si chiede che fosse stata proposta analoga domanda nel giudizio di primo grado per il danno maturato fino alla pronuncia della sentenza. Al contrario, il debito di valore, soggetto a rivalutazione, può essere liquidato anche d'ufficio dal giudice d'appello, tenendo in considerazione le variazioni che il prezzo del bene ha subito nel frattempo.
Non è, invece, considerata ammissibile la domanda di risarcimento dei danni prodotti da fatti posteriori alla sentenza, non direttamente ricollegabili ai fatti costitutivi dedotti nel giudizio di primo grado, che dovrà essere proposta in autonomo processo.

(3) La norma prevede il divieto di proporre in appello le eccezioni in senso stretto, cioè quelle la cui deduzione sia rimessa all'iniziativa del convenuto: ad esempio, non può proporsi l'eccezione di compensazione ex art. 1242 del c.c., quella di annullamento ai sensi dell'art. 1442 del c.c. e quella di rescissione ex art. 1449 del c.c..
Sono sempre ammesse, al contrario le mere difese (o eccezioni improprie), attraverso le quali non si deducono fatti estintivi, modificativi o impeditivi rispetto a quelli dedotti dall'attore, ma che consistono nella semplice negazione dei fatti costitutivi posti dall'attore a fondamento della propria pretesa.
Il terzo intervenuto ex art. 344 del c.p.c. può proporre qualsiasi eccezione.
La giurisprudenza ammette anche, pacificamente, la proposizione delle c.d. eccezioni riconvenzionali: si tratta di eccezioni che ampliano, sì, il tema della controversia, ma non mirano alla pronuncia di un provvedimento favorevole a colui che le propone, bensì all'emissione di un provvedimento di rigetto della domanda. Per far ciò, la parte deduce in giudizio un diritto idoneo a paralizzare quello fatto valere dall'attore.

(4) Sono considerati nuovi mezzi di prova, oltre a quelli mai proposti in ordine a nessun fatto dedotto in giudizio, anche quelli diretti a dimostrare un fatto che già in primo grado è stato oggetto di accertamento, ma mediante un mezzo istruttorio diverso (per esempio, è "nuova" in tal senso la prova testimoniale richiesta in appello quando abbia ad oggetto circostanze che in prime cure abbiano formato oggetto di prova documentale).

(5) Le parole "e non possono essere prodotti nuovi documenti" e "o produrli" sono state aggiunte con l. 18 giugno 2009, n. 69.
Prima della riforma, nel silenzio della norma si riteneva generalmente ammissibile la produzione di nuovi documenti. Ora la norma chiarisce che non possono essere prodotti nuovi documenti, tranne nelle ipotesi descritte.

(6) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse con D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in l. 11 agosto 2012, n. 143.

(7) Oltre al giuramento decisorio, che può sempre essere deferito ex lege, la dottrina reputa ammissibili anche il giuramento suppletorio e quello estimatorio.


Ratio Legis

Il divieto assoluto di proporre domande nuove ha la funzione di garantire la piena attuazione del principio del doppio grado di giurisdizione. Le domande nuove proposte in appello vanno dichiarate inammissibili dal giudice con pronuncia declinatoria di rito; ciò, anche se la controparte abbia accettato il contraddittorio su di esse.

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L' appello civile

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Categorie: Appello