Come la precedente edizione, si conferma un'Opera che tratta con completezza il tema fondamentale delle impugnazioni.
La trattazione inizia con la disciplina generale delle impugnazioni, per spaziare, poi, al giudizio di appello, al ricorso per Cassazione, alla revocazione, all'opposizione di terzo.
Ciascun capitolo è concluso da una completa bibliografia, che permette di approfondire in maniera proficua i singoli istituti trattati, e da una rassegna di giurisprudenza... (continua)
L’opera, aggiornata alla recente giurisprudenza e alla L. 134/2012 che inserisce il cosiddetto ”filtro in appello”, si pone come manuale di riferimento per tutte le problematiche relative ai mezzi di impugnazione delle sentenze che sono: l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l’opposizione di terzo.
Oltre al commento autorale che nel dettaglio illustra gli istituti e le procedure è stata inserita a fine paragrafo, ove possibile,... (continua)
Dopo il grande successo di "Le Notificazioni" Ipsoa presenta il volume "Le impugnazioni" che ne ripropone la medesima impostazione, a cura della medesima autrice.
Il volume fornisce un quadro completo ed aggiornato dell'istituto delle impugnazioni, con uno sguardo costante alla dottrina e alla giurisprudenza in materia.
In particolare, vengono approfonditi gli aspetti delle impugnazioni nel:
- codice di procedura civile (impugnazioni in generale; appello; ricorso per... (continua)
Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva (1), oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio (2) o non doveva essere estromessa una parte (3), ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma (4).
Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308 (5).
Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 353.
Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 356.
(1) Nel caso, invece, di nullità della citazione stessa (e non della sua notificazione), il giudice dovrà dichiarare la nullità dell'intero giudizio, non essendo questo caso previsto tra quelli in cui può aversi rimessione al primo giudice (casi tassativamente indicati dalla legge).
(2) La norma non distingue tra litisconsorzio necessario e facoltativo, ma la giurisprudenza ritiene applicabile la rimessione al primo giudice per integrazione del contraddittorio solo in caso di litisconsorte necessario pretermesso e non nel secondo caso.
Un orientamento risalente riteneva che il litisconsorte pretermesso potesse intervenire nel giudizio di secondo grado accettando la causa nello stato in cui si trovava. Attualmente, invece, la giurisprudenza afferma che, nonostante l'accettazione del litisconsorte pretermesso, il giudice di secondo grado non può esaminare la causa nel merito ma deve rimetterla al primo giudice per la rinnovazione dell'attività svolta in assenza del litisconsorte necessario. Questo procedimento sarebbe imposto dal rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione.
(3) Si ha estromissione di una parte dal giudizio quando il giudice di primo grado emette una sentenza a contraddittorio non integro, per aver impedito a una delle parti di parteciparvi con sentenza non definitiva o con ordinanza.
(4) Il secondo comma dell'art. 161 del c.p.c. sancisce la nullità della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice: si tratta di nullità insanabile e rilevabile in ogni tempo.
Negli altri casi di vizi attinenti alla sentenza (ad esempio, nel rito del lavoro, il primo giudice non aveva dato lettura del dispositivo in udienza) opera il diverso principio di conversione della nullità in motivi di gravame.
(5) La norma menziona il solo art. 308 del c.p.c. (reclamo contro l'ordinanza del giudice istruttore), con ciò escludendo che la rimessione al primo giudice possa avvenire se l'estinzione del processo sia stata dichiarata ai sensi dell'art. 307 del c.p.c. e cioè con sentenza dal collegio.
I casi di rimessione al primo giudice sono tassativi e costituiscono una deroga alla regola per cui il giudice d'appello è tenuto a decide le questioni nel merito, con sostituzione della sentenza di appello a quella di primo grado: operano infatti il principio di assorbimento e quello della conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame.
Il volume, il terzo dell'opera "Spiegazioni di diritto processuale civile" tratta con completezza il tema fondamentale delle impugnazioni. La trattazione spazia dall'appello, alla cassazione all'impugnazione dei lodi ed è anche molto tecnica. Per questo l'Opera si presenta utile sia allo studente sia all'Operatore.
(continua)Il "Codice delle impugnazioni civili" nasce dall'idea di mettere a disposizione degli operatori del diritto (avvocati e magistrati) uno strumento per orientarsi nel modo migliore all'interno della complessa materia dei rimedi esperibili avverso le sentenze del giudice civile. Una simile guida si rivela utile nell'attuale quadro normativo, segnato da due recenti, importanti provvedimenti di riforma: il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha rinnovato funditus il giudizio di cassazione, e la... (continua)
Il cd. principio di consumazione dell'impugnazione non ha mai costituito oggetto di un lavoro monografico, nonostante il suo notevole impatto pratico. Sul piano positivo, la consumazione consegue esclusivamente alla dichiarazione d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. Nella dominante interpretazione, tuttavia, essa ha conosciuto una diffusione che va ben oltre la formulazione letterale delle norme che la prevedono, assurgendo, per l'appunto, a vero e proprio... (continua)
Il volume illustra la disciplina delle impugnazioni nel processo civile alla luce delle numerose novità apportate dalla legge di riforma del processo civile n. 69 del 18 giugno 2009 (tra le quali spicca la modifica del giudizio di legittimità). L'indice analitico, dettagliato, consente l'immediata individuazione delle tematiche di interesse.
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