Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7631 del 16 maggio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di eccezioni al divieto dello ius novorum in appello, la disposizione dell'art. 345 secondo comma c.p.c. ammette il ristoro del pregiudizio patrimoniale correlato ai danni sofferti dopo la sentenza impugnata. Con riferimento all'aggravamento dei postumi permanenti, e quindi dei danni giā chiesti nel giudizio di primo grado, occorre che esso si sia verificato successivamente alla sentenza di primo grado o almeno al momento in cui esso aggravamento poteva essere dedotto dal danneggiato nelle domande proposte al primo giudice.

(massima n. 2)

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, una volta ritenuta provata dal giudice del merito la sussistenza del mancato guadagno che al danneggiato č stato provocato dal ritardato pagamento della somma liquidatagli a titolo risarcitorio, il lucro cessante va commisurato all'ammontare progressivo al quale la stessa somma perviene in applicazione del criterio di rivalutazione della stessa somma prescelto dal giudice del merito.

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