Testi per approfondire questo articolo

Istituzioni di diritto processuale civile
Il processo ordinario

Editore: Cacucci
Pagine: 516
Data di pubblicazione: maggio 2012
Prezzo: 40 -10%40 €
Le impugnazioni. Dottrina e giurisprudenza

Editore: Ipsoa
Collana: Manuali professionali
Pagine: 1376
Data di pubblicazione: marzo 2012
Prezzo: 95 -10%95 €

Dopo il grande successo di "Le Notificazioni" Ipsoa presenta il volume "Le impugnazioni" che ne ripropone la medesima impostazione, a cura della medesima autrice.

Il volume fornisce un quadro completo ed aggiornato dell'istituto delle impugnazioni, con uno sguardo costante alla dottrina e alla giurisprudenza in materia.

In particolare, vengono approfonditi gli aspetti delle impugnazioni nel:

- codice di procedura civile (impugnazioni in generale; appello; ricorso per... (continua)

Il tecnico forense. Compiti del c.t.u., c.t.p., perito e arbitro

Editore: Giuffrè
Collana: Fatto & diritto
Data di pubblicazione: gennaio 2012
Prezzo: 25 -10%25 €

Sempre più spesso il tecnico viene coinvolto quale operatore nel sistema giustizia vedendo così ampliati i suoi compiti. Per svolgerli al meglio, il consulente tecnico deve possedere una conoscenza approfondita dell'intero quadro normativo e giurisprudenziale. Il volume, aggiornato alle più recenti novità legislative in materia (tra cui: semplificazione dei riti civili d.lgs. n.150/2011; c.d. manovra bis - l. n.148/2011; mediazione - d.m. n. 145/2011; legge di... (continua)

Il giudizio civile di Cassazione

Editore: Giuffrè
Collana: Pratica giuridica. II serie
Data di pubblicazione: marzo 2012
Prezzo: 95 -10%95 €
Categorie: Cassazione

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Dispositivo dell'art. 185 Codice di Procedura Civile

Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.
Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione (1).
Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa[disp. att. 88]. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.(2)

Note

(1) La rinnovazione del tentativo durante l'istruzione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che valuterà le eventuali nuove probabilità di successo dell'esperimento. Il tentativo non può essere compiuto oltre la rimessione della causa al collegio [v. 189]. È ammesso per la fase d'appello, come espressamente sancito dall'art. 350, comma 3 novellato, mentre è escluso, per la sua natura di giudizio sulla sola legittimità e non sul fatto, nel giudizio di Cassazione. In tale ultimo caso, l'eventuale bonario accordo raggiunto tra le parti autonomamente comporterà la conclusione del giudizio ma per cessazione della materia del contendere, essendosi ottenuta una soddisfazione, per entrambe le parti, stragiudiziale.

(2) L'avvenuta conciliazione delle parti produce come effetto la chiusura del processo. È prassi l'emanazione di una ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ovvero di una formale dichiarazione di estinzione del giudizio in corso, pur ritenendosi che la conciliazione determini ipso iure la conclusione della lite.
Dell'avvenuta conciliazione si redige processo verbale [v. 126], disciplinato, nelle sue formalità, dettagliatamente dall'art. 88 disp. att. Per la competenza conciliativa del giudice di pace [v. 322].


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Quesiti degli utenti

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