Il giudice, in qualunque stato e grado (1) del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa (2). Le parti possono farsi assistere dai difensori.
(1) L'interrogatorio libero, a differenza di quello formale rivolto a provocare la confessione, dà vita ad una serie di risultanze che non possono dar vita a prove piene, ma solo ad argomenti di prova (v. 116, secondo comma). La peculiarità consiste nel fatto che il suo oggetto siano proprio i fatti della causa così che il giudice, per questa via, ottiene dei chiarimenti su quanto allegato o comunque emerso nella causa. Non essendo un mezzo di prova, può essere disposto in qualsiasi momento anche dal giudice cui è stato fatto rinvio dalla Cassazione, al quale è fatto divieto di assumere nuove prove.
(2) E' stata ammessa la possibilità di una confessione anche in sede di interrogatorio libero o informale, nel caso in cui le dichiarazioni della parte siano del tutto spontanee o non provocate dal giudice e sostenute dall' animus confitenti, purché il verbale di udienza, in cui la dichiarazione è resa, sia sottoscritto dalla parte dichiarante personalmente.
La norma in analisi descrive l'ipotesi dell'interrogatorio formale quale mezzo di cui il giudice può o meno servirsi per per ottenere informazioni, precisazioni o chiarimenti sui fatti di causa. Pertanto, non si tratta di un mezzo di prova ma la sua utilità è quella di rafforzare le prove già acquisite al processo oppure a disattenderle.