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Articolo 642 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Esecuzione provvisoria

Dispositivo dell'art. 642 Codice di procedura civile

Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione (1) (2).

L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo(3), ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione (4).

In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 482 (5).

Note

(1) Nel caso in cui il credito sia fondato su cambiale, assegno bancario o circolare, su certificato di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale, il giudice deve concedere la provvisoria esecuzione, non residuando alcuna possibilità per una sua valutazione discrezionale. L'elenco dei casi previsti dal primo comma si ritiene tassativo secondo l'opinione dottrinale prevalente, mentre, di diverso avviso è l'opinione giurisprudenziale, per cui la provvisoria esecuzione può essere concessa anche al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate da tale disposizione, purché gli atti su cui si fonda la domanda di ingiunzione abbiano caratteristiche sostanziali analoghe o addirittura identiche a quelle dei titoli elencati.
(2) I titoli privi di taluno dei requisiti di validità richiesti dalla legge sono ritenuti inidonei a legittimare la provvisoria esecuzione. Inoltre, è necessario precisare che per "atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato" si intende soltanto quello il cui oggetto immediato e diretto sia la solenne attestazione di un rapporto obbligatorio e non un qualunque atto dal quale possa evincersi la sussistenza di fatti idonei a generare il preteso credito.
(3) Nel caso in cui vi sia un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo il giudice può valutare discrezionalmente la possibilità di concedere la provvisoria esecuzione al decreto concesso. Generalmente viene concessa nel caso in cui il debitore versi in stato di dissesto tale da far presumere la reale sussistenza di un pregiudizio per le ragioni creditizie.
(4) L'art. 86 disp. att. al c.p.c. regola le modalità di prestazione della cauzione. Nel caso di mancata prestazione della cauzione, secondo una parte della dottrina sarà impossibile per il creditore procedere ad esecuzione forzata sulla base del decreto ingiuntivo, secondo altra parte, vi sarà l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
(5) Sempre nel caso in cui vi sia un fondato pericolo di pregiudizio nel ritardo, il giudice può, oltre a concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, dispensare il ricorrente dall'osservanza del termine dilatorio di 10 gg. di cui all'art. 482, mediante decreto.

Spiegazione dell'art. 642 Codice di procedura civile

La norma prevede che il giudice, su istanza del ricorrente, possa ingiungere al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando l’esecuzione provvisoria del decreto.
Lo stesso giudice non ha alcun potere di valutazione discrezionale, in quanto, ove il credito risulti fondato su uno dei titoli indicati dalla norma, è tenuto a concedere la provvisoria esecuzione.

E’ discusso se l’elencazione qui contenuta abbia carattere tassativo o meno; infatti, mentre la dottrina dominante è orientata nel senso della tassatività (ritenendo tale soluzione più coerente con l'impossibilità per il giudice adito di verificare l'eventuale ricorrenza di profili che renderebbero inopportuna l'esecutività immediata), in giurisprudenza si registrano orientamenti di segno opposto.
In particolare, è stato talvolta affermato che la norma può trovare applicazione anche con riferimento ad atti non espressamente menzionati, purchè questi abbiano caratteristiche sostanziali analoghe o perfino identiche a quelle dei titoli qui elencati, i quali finiscono per assumere carattere meramente esemplificativo.

Devono ritenersi non idonei a legittimare la provvisoria esecuzione quei titoli che risultino privi di taluno dei requisiti di validità prescritti dalla legge.
Un esempio può riguardare il caso del decreto ingiuntivo fondato su titolo di credito: se il giudice dovesse rilevare la prescrizione dell’azione cartolare, il medesimo dovrà concedere il decreto ingiuntivo (in quanto il titolo di credito, nonostante l’azione cartolare sia prescritta, costituisce pur sempre una promessa di pagamento ex artt. 1987 e ss. c.c.), ma potrà non autorizzare l’esecuzione provvisoria.
Occorre, tuttavia, dare atto del fatto che, secondo una tesi più rigorosa, l’eccezione di prescrizione, anche nei procedimenti sommari a contraddittorio differito e meramente eventuale, è in ogni caso riservata alla parte.

Il termine “cambiale» qui utilizzato è certamente generico ed in esso devono farsi rientrare sia la cambiale propriamente intesa (la c.d. “tratta”, in cui il debitore incarica un terzo di provvedere al pagamento), sia il “vaglia o pagherò cambiario” (in cui è lo stesso debitore che si impegna direttamente a pagare), fattispecie equiparabili rispettivamente alle due tipologie di assegno espressamente richiamate dalla disposizione, ossia l’assegno bancario e quello circolare.

Per quanto concerne la nozione di “atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato”, deve intendersi come tale soltanto quello il cui oggetto immediato e diretto sia costituito dalla solenne attestazione di un rapporto obbligatorio, e non un qualunque atto dal quale possa evincersi la sussistenza di fatti idonei a generare il preteso credito.
Così possono farsi rientrare nella categoria in esame i contratti conclusi per atto pubblico, i testamenti pubblici, i verbali delle assemblee straordinarie delle società di capitali e le dichiarazioni negoziali (come una ricognizione di debito o una promessa di pagamento) manifestate dinanzi al pubblico ufficiale, mentre certamente non vi possono essere ricondotte le scritture private in cui il pubblico ufficiale si sia limitato ad autenticare la sottoscrizione delle parti.

Sia il codice civile che la legislazione speciale prevedono altre fattispecie di provvisoria esecutività obbligatoria, in particolare con riferimento ai crediti delle amministrazioni condominiali documentati dallo stato di ripartizione approvato dall'assemblea (cfr. art. 63 delle disp. att. c.c.), ai crediti contributivi previdenziali ed assistenziali (art. 1, D.L. 2.12.1985, n. 688, convertito con L. 31.1.1986, n. 11) ed ai crediti vantati dal subfornitore (L. 18.6.1998, n. 192).
Un’ulteriore ipotesi di concessione della provvisoria esecuzione è stata introdotta dall’art. 4 del d.l. n. 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014, relativa al caso in cui la parte invitata a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non risponda all’invito entro 30 gg. o rifiuti lo stesso.
Il predetto art. 4 richiama espressamente il primo comma dell’art. 642, il che induce a ritenere che il giudice, in tale ipotesi, sia tenuto a dichiarare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, nonostante l’art. 3 del d.l. sopra citato disponga che l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita non costituisce condizione di procedibilità della domanda nei procedimenti per ingiunzione.

Il secondo comma disciplina l’ipotesi in cui la provvisoria esecuzione venga richiesta adducendo il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo; in questo caso la sua concessione è rimessa alla discrezionalità del giudice e per questo si parla di provvisoria esecutività facoltativa (un esempio può essere dato dal debitore che versa in stato di dissesto).
Oltre al caso di pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ma anche al fine di evitare opposizioni meramente dilatorie, sempre il secondo comma dispone che la provvisoria esecuzione può essere concessa, in alternativa, ove il ricorrente produca documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere.
In questo caso, ovviamente, sarà rimesso alla prudente valutazione dei giudice l’accertamento della veridicità della sottoscrizione, anche mediante richiesta di esibizione di scritture di comparazione, dalle quali risulti la firma riferibile all’ingiunto.
Per quanto concerne l’espressione “comprovante il diritto fatto valere”, la formulazione richiama il concetto di “prova scritta” di cui al comma 1, n. 1 dell’art. 633 del c.p.c..
Tale novità, introdotta dalla Legge 28.12.2005 n. 263, si pone in contrasto quella tesi, sostenuta da parte della dottrina, secondo cui un diritto documentato da scrittura privata può giustificare la concessione del decreto ingiuntivo ma non la sua provvisoria esecutività, argomentando dal fatto che il grado di certezza del diritto vantato è sicuramente minore rispetto a quello riscontrabile negli atti di cui al comma 1 della norma in esame.

L’ultima parte del secondo comma attribuisce al giudice il potere di imporre al ricorrente una cauzione (ovviamente per apprestare all'ingiunto una forma di garanzia per la fruttuosità di una futura eventuale azione di ripetizione e/o di risarcimento), la quale dovrà essere versata prima dell'inizio dell'esecuzione ovvero prima dell'iscrizione ipotecaria, dandone prova all'ufficiale giudiziario o al Conservatore.
Per quanto concerne le modalità di prestazione di tale cauzione, occorre fare riferimento a quanto disposto dall’art. 86 delle disp. att. c.p.c..

L’ultimo comma, infine, dispone che, in tutti i casi in cui il giudice concede l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, il medesimo può anche autorizzare l’esecuzione senza l’osservanza del termine dilatorio di 10 gg. che il precetto deve ordinariamente contenere ex art. 482 del c.p.c..
Tale dispensa può essere data con decreto e comporta per il creditore la prerogativa di procedere immediatamente al pignoramento, non esonerandolo, tuttavia, dall’osservanza delle regole proprie dell’esecuzione.
Ciò significa che il creditore, prima di dar corso all’esecuzione, è comunque tenuto a notificare il precetto, anche se non deve attendere il termine ad adempiere di cui al predetto art. 482 c.p.c. per il successivo pignoramento.
Si tratta, in sostanza, dello stesso potere normalmente attribuito dal medesimo art. 482 al presidente del tribunale competente per l'esecuzione, che in tal modo viene devoluto, per ovvie ragioni di economia processuale e di opportunità cronologica, in via concorrente, ma non esclusiva, allo stesso giudice competente per la fase monitoria.

L’efficacia immediatamente esecutiva del decreto ingiuntivo, disposta in presenza dei presupposti previsti dalla norma in esame, potrà essere definitivamente rimossa solo con la pronuncia della sentenza che decide il futuro eventuale giudizio di opposizione (medio tempore l' art. 649 sembra consentirne solo la sospensione, con la temporanea salvezza degli atti esecutivi compiuti fino a quel momento).

Massime relative all'art. 642 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 31702/2019

In caso di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., al fine di procedere all'esecuzione non è necessario che al decreto sia conferita anche l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c., non potendo equipararsi l'opposizione proposta dalla parte destinataria dell'ingiunzione al provvedimento giudiziale di revoca della provvisoria esecuzione già concessa.

Cass. civ. n. 24746/2006

La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e l'ipoteca giudiziale conseguente che sia stata iscritta sulla sua scorta sono destinate a cedere non solo di fronte ad un accertamento negativo del diritto di credito fatto valere con la domanda di ingiunzione, ma anche dinanzi ad un accertamento negativo circa i presupposti del procedimento di ingiunzione e, perciò, la loro inefficacia si determina anche in conseguenza dell'estinzione del giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo dichiarata per effetto del trasferimento dell'azione civile nel processo penale scelto dal creditore-opposto, che impedisce, la possibilità che si possa pervenire ad una decisione di merito, dal momento che il suddetto trasferimento comporta che il giudice penale debba decidere del diritto al risarcimento del danno prodotto dal reato, non delle questioni processuali relative alla proponibilità della domanda di ingiunzione. Pertanto, siccome l'iscrizione di ipoteca è consentita dalla provvisoria esecutorietà del decreto e ne costituisce atto di esecuzione, che, però, nell'ipotesi di trasferimento dell'azione civile in sede penale, non può sopravvivere al venir meno del titolo su cui si fonda, ne deriva che la cancellazione dell'ipoteca stessa deve essere ordinata già con la sentenza che accerta l'inefficacia del decreto, e lo può essere anche di ufficio.

Cass. civ. n. 13444/2003

Ancorché la dichiarazione di fallimento o la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, intervenute nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico del debitore fallito o sottoposto a l.c.a., determini l'inopponibilità ai sensi dell'art. 95 legge fall., il curatore o il commissario liquidatore non hanno diritto di ripetere dal creditore la somma da questo incassata a seguito del pagamento (volontario o coattivo) eseguito dal debitore ingiunto, prima della sottoposizione alla procedura concorsuale, per effetto del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo.

Cass. civ. n. 8043/2003

La domanda di ripetizione delle somme da corrispondersi in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa null'altro che un accessorio di tale istanza (ed il suo accoglimento risultando necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere). Ne consegue che la parte opponente che abbia visto accogliere l'opposizione e revocare il decreto senza, peraltro, che il primo giudice abbia emesso il conseguente provvedimento restitutorio, ha l'onere non già di gravare in via incidentale la sentenza (tale onere incombendo soltanto in relazione ai capi della pronuncia contenenti espresse statuizioni negative), bensì di riproporre, questa volta esplicitandola, la domanda restitutoria ex art. 346 c.p.c., sicché la mancata riproposizione di tale domanda non comporta la formazione di alcun giudicato interno (in assenza di una espressa pronuncia, in parte qua, del primo giudice), bensì l'insorgere di una mera preclusione alla successiva riproposizione, da rilevarsi su iniziativa di parte, con l'ulteriore conseguenza che, riproposta, in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento della S.C., da parte dell'originario opponente, la domanda restitutoria, è onere dell'opposto eccepire tempestivamente detta preclusione ex art. 346 c.p.c., senza di che correttamente il giudice del rinvio prende in esame e statuisce nel merito sulla domanda predetta.

Cass. civ. n. 1640/1999

L'opponente a decreto ingiuntivo la cui opposizione sia stata respinta con sentenza esecutiva ex lege, non può dolersi per la provvisoria esecuzione del decreto sotto il profilo del difetto delle condizioni di legge, qualora non abbia avanzato in corso di causa istanze che si ricolleghino alla pretesa irritualità della fase monitoria, difettando l'interesse a dedurre vizi del provvedimento d'ingiunzione che non spieghino effetti invalidanti, né comunque interferiscano sul giudizio di opposizione e sulla sua conclusione con pronunce di merito.

Cass. civ. n. 2755/1995

Qualora la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo concessa a norma dell'art. 642 c.p.c. sia stata successivamente revocata, la sentenza che rigetta l'opposizione, pur se dichiarata provvisoriamente esecutiva, non determina l'automatica caducazione del provvedimento di revoca della clausola di provvisoria esecuzione ed il ripristino della clausola de qua, dovendo equipararsi il decreto ingiuntivo a quello per il quale la clausola non sia stata mai concessa, con la conseguenza che il decreto per costituire valido titolo esecutivo deve essere munito di esecutorietà con provvedimento dichiarativo-costitutivo ai sensi dell'art. 654 c.p.c., ove l'esecutorietà non sia stata dichiarata espressamente con la sentenza o l'ordinanza di cui al primo comma dell'art. 653 c.p.c.

Cass. civ. n. 7118/1986

In base al coordinamento dei vari commi dell'art. 642 c.p.c., la facoltà di autorizzare l'esecuzione del decreto ingiuntivo senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482 dello stesso codice è connessa alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto medesimo e, quindi, riservata allo stesso giudice della ingiunzione, senza alcun riferimento alla competenza per la successiva esecuzione forzata.

Cass. civ. n. 1161/1979

La disposizione dell'art. 63 disp. att. c.c., in tema di ingiunzione per contributi condominiali, per la quale per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dalla assemblea, l'amministratore può ottenere decreto d'ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, riguarda, propriamente e soltanto, la provvisoria esecuzione di cui alla previsione dell'art. 642, comma primo, c.p.c., mentre l'autorizzazione all'inizio dell'esecuzione senza l'osservanza del termine ex art. 482 stesso codice, deve essere — come per l'ingiunzione in generale a norma dell'art. 642, ultimo comma, c.p.c. — appositamente concessa dal giudice che emette il decreto.

Cass. civ. n. 3130/1974

L'atto ricevuto da notaio o da pubblico ufficiale autorizzato, cui si riferisce per l'emissione del decreto ingiuntivo l'art. 642 c.p.c., non è qualunque atto da cui si possa dedurre l'esistenza di un fatto idoneo a far sorgere il credito vantato dal ricorrente, ma soltanto l'atto che ha per oggetto immediato e diretto il rapporto da cui sorge l'obbligazione e che proviene dai soggetti stessi che sono titolari di tale rapporto. Pertanto, non costituisce atto privilegiato ai sensi dell'art. 642 citato, ai fini del decreto ingiuntivo chiesto dall'aggiudicatario per la consegna della cosa mobile a lui trasferita, il verbale di vendita esattoriale, e l'opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso in base a detto verbale non deve essere preceduta dal deposito per soccombenza imposto dall'art. 651 c.p.c. a pena d'improcedibilità.

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relative all'articolo 642 Codice di procedura civile

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Enrico F. chiede
mercoledì 26/10/2016 - Sicilia
“Buonasera,
la nostra società ha citato in giudizio un'altra società per la corresponsione di canoni maturati per la locazione del lastrico solare del capannone industriale di nostra proprietà e per la cessione contemporanea di un progetto per un impianto fotovoltaico autorizzato di 345 kWh con scrittura privata tra le parti non autenticata.
Il nostro legale è ricorso alla formula del decreto ingiuntivo, che ci è stato concesso senza provvisoria esecutività, a cui la controparte si è opposta non riconoscendo la scrittura privata ed additandoci come inadempienti nei loro confronti e domandandoci in via riconvenzionale somme da corrispondere senza fornirne alcuna prova documentale.
Successivamente all'udienza di comparizione delle parti il giudice, in cui abbiamo richiesto ancora la concessione della provvisoria esecutività che non ci è stata nuovamente concessa, ci ha obbligati alla mediazione obbligatoria per la continuazione del giudizio.
Abbiamo svolto la mediazione, conclusasi in data 20/10 c.a., che ha avuto esito negativo data la posizione ostinata e dilatatoria della controparte che continua a percepire fondi pubblici dal GSE s.p.a. Abbiamo anche richiesto con istanza di accesso agli atti al GSE s.p.a lo storico dei fondi che la controparte ha ricevuto che sono quantificabili in circa 600 k€.
In questo verbale di mediazione negativa, che dovrebbe essere un documento esecutivo data l'autenticazione delle firme da parte del mediatore, la controparte ammetteva l'occupazione del lastrico dal 2012 ad oggi e quindi la dovuta corresponsione dei canoni maturati. Alla luce di ciò voglio chiedervi: è possibile utilizzare questa ammissione e quindi il verbale di mediazione negativa come prova del credito nella prosecuzione del giudizio? Il giudice può accettare il verbale come prova scritta del credito?
Vi scrivo per avere una vostra consulenza su qual'è la strada più ottimale, speditiva ed efficace da intraprendere data la notevole somma in gioco (200.000 € di canoni maturati, il decreto ingiuntivo è per 160k€).
Il nostro avvocato ci prospettava la strada del sequestro conservativo, potrebbe essere quella giusta?
La controparte non riconoscendo la scrittura privata ha implicitamente ammesso l'occupazione abusiva?
Abbiamo anche delle raccomandate in cui la controparte afferma l'esistenza del credito.
Il nostro obiettivo sarebbe quello di ottenere subito la provvisoria esecutività del decreto.
La prossima udienza è fissata per il 16/11 c.a.
Attendo un vostro riscontro
Grazie”
Consulenza legale i 03/11/2016
Norme di interesse per la soluzione del caso di specie possono rinvenirsi negli artt. 642 e 648 del codice di procedura civile.

In particolare, ai sensi dell’art. 642 cpc l’esecuzione provvisoria può essere concessa allorchè il credito sia fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ovvero, ancora, se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, o se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore.
Giustamente, dunque, il giudice non ha concesso l’esecuzione provvisoria non risultando il credito fondato su uno degli atti summenzionati, ma soltanto da una scrittura privata, peraltro senza alcuna sottoscrizione autenticata.

Stesso discorso può esser fatto per la prima udienza di comparizione svoltasi a seguito dell’instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, trovando applicazione per tale fase l’art. 648 cpc, il quale impone al giudice di concedere l’esecuzione provvisoria (non concessa ex art. 642 cpc) soltanto per somme che non risultino contestate.

Nessuna efficacia esecutiva, peraltro, può attribuirsi al processo verbale redatto dal mediatore, sottoscritto da quest’ultimo e dalle parti e autenticato nelle firme allorchè attesti il mancato raggiungimento dell’accordo di mediazione in quanto, come può desumersi dall’art. 12 del Dlgs. 28/2010, rubricato “Efficacia esecutiva ed esecuzione”, soltanto il raggiunto accordo costituisce titolo esecutivo.
Tale verbale, invece, se contiene il riconoscimento dell’occupazione abusiva del lastrico solare, può senza dubbio essere utilizzato come prova nel giudizio di merito per il riconoscimento del diritto ad una indennità di occupazione, così come allo stesso scopo ci si potrà avvalere delle raccomandate inviate all’indirizzo della società debitrice e con le quali, sembra di capire, si sia riusciti a sollecitare una risposta contenente una dichiarazione del debitore dalla quale desumere l’esistenza del credito o l’impegno ad effettuare il pagamento.

Una volta sottoposti al giudice del merito tali ulteriori prove documentali, da cui poter far desumere anche un eventuale carattere dilatorio ed ostruzionistico del comportamento assunto dalla società debitrice, si ritiene sia una buona strada quella proposta dal legale di avvalersi del particolare strumento di garanzia previsto dall’art. 671 c.p.c., ossia chiedere al giudice di essere autorizzati ad eseguire un sequestro conservativo, che si suggerisce di eseguire nelle forme del pignoramento presso terzi, aggredendo i contributi che la società debitrice dovrà percepire dalla società Gestione Servizi energetici s.p.a.

In ordine alla possibilità di procedere a sequestro/pignoramento di tali contributi può invocarsi la sentenza della Corte di Cassazione n. 1113/2014, la quale ha statuito che anche i contributi erogati da soggetti pubblici non sfuggono al pignoramento, argomentando dalla circostanza che possono ritenersi sottratti al pignoramento solo i crediti espressamente qualificati come non aggredibili, senza che possano avere rilievo le finalità pubbliche che vengano danneggiate dalla perdita del contributo; in altri termini, secondo la S.C., il legislatore con l’art. 2740 c.c. vuole garantire maggiormente il creditore rispetto alle esigenze anche pubbliche che sono alla base di generici contributi, non rafforzati da una espressa causa di impignorabilità.

Infine, si ritiene opportuno evidenziare che uno strumento certo per ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato quello previsto dall’ultimo comma dell’art. 648 cpc, norma che impone al giudice di concedere l’esecuzione provvisoria se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

Silvia chiede
mercoledì 27/10/2010

“L'immediata esecutività del decreto ingiuntivo è applicabile anche quando questi si basa su una busta paga non firmata dal datore di lavoro?”

Consulenza legale i 23/11/2010

Com’è noto, la busta deve essere firmata dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci: in alternativa può bastare la sigla o un timbro del medesimo datore (difficile che almeno questo non sia presente sul documento).
Se il giudice ha già concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, ha probabilmente già delibato sull’idoneità della busta paga non firmata dal datore di lavoro a costituire prova scritta idonea a fondare la richiesta di decreto ingiuntivo ex art. 633 del c.p.c., potendo rivestire tale ruolo qualsiasi documento, anche proveniente da terzi, che, sebbene privo di efficacia probatoria piena nel giudizio di merito, risulti attendibile e tale sia valutato dal giudice in ordine al diritto azionato (si vedano Cass. 11 luglio 2006 n. 15706, 28 giugno 2006 n. 14980 e 9 ottobre 2000 n. 13429).
L’omessa sottoscrizione del datore di lavoro, quanto ai profili di rilevanza nel merito che può assumere, potrà essere dedotta con opposizione al decreto ingiuntivo.