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Articolo 350 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Trattazione

Dispositivo dell'art. 350 Codice di procedura civile

Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.

Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, dichiara la contumacia dell'appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello(4), e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza.

Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348 bis il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350 bis. Allo stesso modo può provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa.

Quando non provvede ai sensi del terzo comma, nella stessa udienza il giudice procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti; provvede inoltre sulle eventuali richieste istruttorie, dando le disposizioni per l'assunzione davanti a sé delle prove ammesse(5).

Note

(1) Articolo così sostituito con l. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 30 aprile 1995.
(2) Il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha modificato il primo comma inserendo la precisazione che, mentre davanti alla corte d'appello la trattazione spetta al collegio, innanzi al tribunale l'appello è trattato dal giudice monocratico.
Le parole "ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti" sono, invece, state aggiunte dalla l. 12 novembre 2011, n. 183.
(3) Il termine "collegio" è stato sostituito con il più generico "giudice" con d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, in vigore dal 2 giugno 1999.
(4) Così come in primo grado, anche il giudice dell'appello deve verificare la regolarità della costituzione delle parti e della chiamata in giudizio di coloro che non si sono costituiti, al fine di garantire il principio del contraddittorio.
Pertanto, nel caso in cui l'appellato non si sia costituito ed il giudice ravvisi la nullità della notificazione, egli disporrà la rinnovazione della stessa; mentre se il giudice rilevi la regolarità della notifica, non potrà che dichiarare la contumacia del convenuto.
(5) Disposizione modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

Ratio Legis

L'articolo è stato oggetto di rilevante riforma nel '98, che l'ha adeguato alla nuova suddivisione delle cause tra tribunale in composizione collegiale e monocratica. Il legislatore, in particolare nel riformare le riserve di collegialità per il giudizio in tribunale, ha espressamente eliminato le cause in grado di appello (art. 50 bis del c.p.c.).
Per rispondere alle medesime esigenze di semplificazione, nel 2011 l'articolo è stato ulteriormente revisionato, con l'aggiunta della previsione di una delega del collegio ad un solo suo componente al fine di assumere eventuali mezzi istruttori.

Spiegazione dell'art. 350 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina la prima udienza di trattazione.
Si deve innanzitutto precisare che nel giudizio di appello non si assiste alla bipartizione tra giudice istruttore e collegio, tipica del giudizio di primo grado in sede collegiale.

La competenza del giudizio di secondo grado, divisa tra Corte d’appello e Tribunale, viene determinata in relazione all’organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza impugnata.
Così, si avrà che:
a) se la sentenza è stata emessa dal giudice di pace, competente in appello sarà il Tribunale in composizione monocratica;
b) se la sentenza è stata emessa dal tribunale, la competenza apparterrà alla Corte d’appello in composizione collegiale.

Anche questa norma è stata oggetto di modifiche per effetto della Riforma Cartabia, con l’indicazione delle funzioni svolte in udienza dall’istruttore, quando nominato, e precisamente:
- verifiche preliminari sull’integrità del contraddittorio;
- dichiarazione della contumacia;
- riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza;
- tentativo di conciliazione;
- eventuale ammissione e conseguente assunzione delle prove, nei limiti in cui ciò è consentito nel giudizio di appello.

Si è poi previsto che l’istruttore possa disporre la discussione orale della causa davanti al collegio per la decisione in forma semplificata non solo nei casi di cui all’[[348bis]] (inammissibilità e manifesta infondatezza dell’appello), ma anche, a prescindere dal “filtro” ivi previsto, quando l’appello appaia manifestamente fondato (ipotesi quest’ultima espressamente contemplata all’art. 283 del c.p.c.) o quando lo ritenga comunque opportuno in ragione della ridotta complessità della causa o dell’urgenza della sua definizione.

Massime relative all'art. 350 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 11295/2009

I collegi delle Corti di Appello, ivi compresi quelli delle sezioni per i minorenni, essendo precostituiti ai sensi dell'art. 7 bis dell'ordinamento giudiziario, e dovendo procedere alla trattazione della causa in composizione collegiale anche in fase istruttoria, sono soggetti al principio dell'immutabilità del collegio, il quale, però, in quanto inteso unicamente ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa, trova applicazione dall'apertura della discussione fino alla deliberazione della decisione, con la conseguenza che non è configurabile alcuna nullità nel caso di mutamento della composizione del collegio nel corso dell'istruttoria.

Cass. civ. n. 26820/2007

Nel rito ordinario del giudizio di appello, non sussiste un principio di immutabilità del collegio prima che abbia inizio la fase della discussione, anche nel caso in cui la trattazione della causa si svolga in diverse udienze, atteso che mutamenti nella composizione del collegio sono consentiti fino all'udienza di discussione, in quanto solo da questo momento opera il principio che vieta la deliberazione della sentenza da parte di un collegio diversamente composto rispetto a quello che ha assistito alla discussione.

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