Il cd. principio di consumazione dell'impugnazione non ha mai costituito oggetto di un lavoro monografico, nonostante il suo notevole impatto pratico. Sul piano positivo, la consumazione consegue esclusivamente alla dichiarazione d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. Nella dominante interpretazione, tuttavia, essa ha conosciuto una diffusione che va ben oltre la formulazione letterale delle norme che la prevedono, assurgendo, per l'appunto, a vero e proprio... (continua)
Dopo il grande successo di "Le Notificazioni" Ipsoa presenta il volume "Le impugnazioni" che ne ripropone la medesima impostazione, a cura della medesima autrice.
Il volume fornisce un quadro completo ed aggiornato dell'istituto delle impugnazioni, con uno sguardo costante alla dottrina e alla giurisprudenza in materia.
In particolare, vengono approfonditi gli aspetti delle impugnazioni nel:
- codice di procedura civile (impugnazioni in generale; appello; ricorso per... (continua)
Come la precedente edizione, si conferma un'Opera che tratta con completezza il tema fondamentale delle impugnazioni.
La trattazione inizia con la disciplina generale delle impugnazioni, per spaziare, poi, al giudizio di appello, al ricorso per Cassazione, alla revocazione, all'opposizione di terzo.
Ciascun capitolo è concluso da una completa bibliografia, che permette di approfondire in maniera proficua i singoli istituti trattati, e da una rassegna di giurisprudenza... (continua)
L’opera, aggiornata alla recente giurisprudenza e alla L. 134/2012 che inserisce il cosiddetto ”filtro in appello”, si pone come manuale di riferimento per tutte le problematiche relative ai mezzi di impugnazione delle sentenze che sono: l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l’opposizione di terzo.
Oltre al commento autorale che nel dettaglio illustra gli istituti e le procedure è stata inserita a fine paragrafo, ove possibile,... (continua)
(1) Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico (2).
Nella prima udienza di trattazione il giudice (3) verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello (4).
Nella stessa udienza il giudice (3) dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.
(1) Articolo così sostituito con l. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 30 aprile 1995.
(2) Il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha modificato il primo comma inserendo la precisazione che, mentre davanti alla corte d'appello la trattazione spetta al collegio, innanzi al tribunale l'appello è trattato dal giudice monocratico.
Le parole "ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti" sono, invece, state aggiunte dalla l. 12 novembre 2011, n. 183.
(3) Il termine "collegio" è stato sostituito con il più generico "giudice" con d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, in vigore dal 2 giugno 1999.
(4) Così come in primo grado, anche il giudice dell'appello deve verificare la regolarità della costituzione delle parti e della chiamata in giudizio di coloro che non si sono costituiti, al fine di garantire il principio del contraddittorio.
Pertanto, nel caso in cui l'appellato non si sia costituito ed il giudice ravvisi la nullità della notificazione, egli disporrà la rinnovazione della stessa; mentre se il giudice rilevi la regolarità della notifica, non potrà che dichiarare la contumacia del convenuto.
L'articolo è stato oggetto di rilevante riforma nel '98, che l'ha adeguato alla nuova suddivisione delle cause tra tribunale in composizione collegiale e monocratica. Il legislatore, in particolare nel riformare le riserve di collegialità per il giudizio in tribunale, ha espressamente eliminato le cause in grado di appello (art. 50bis del c.p.c.).
Per rispondere alle medesime esigenze di semplificazione, nel 2011 l'articolo è stato ulteriormente revisionato, con l'aggiunta della previsione di una delega del collegio ad un solo suo componente al fine di assumere eventuali mezzi istruttori.
Il volume, il terzo dell'opera "Spiegazioni di diritto processuale civile" tratta con completezza il tema fondamentale delle impugnazioni. La trattazione spazia dall'appello, alla cassazione all'impugnazione dei lodi ed è anche molto tecnica. Per questo l'Opera si presenta utile sia allo studente sia all'Operatore.
(continua)Il volume illustra la disciplina delle impugnazioni nel processo civile alla luce delle numerose novità apportate dalla legge di riforma del processo civile n. 69 del 18 giugno 2009 (tra le quali spicca la modifica del giudizio di legittimità). L'indice analitico, dettagliato, consente l'immediata individuazione delle tematiche di interesse.
(continua)Il "Codice delle impugnazioni civili" nasce dall'idea di mettere a disposizione degli operatori del diritto (avvocati e magistrati) uno strumento per orientarsi nel modo migliore all'interno della complessa materia dei rimedi esperibili avverso le sentenze del giudice civile. Una simile guida si rivela utile nell'attuale quadro normativo, segnato da due recenti, importanti provvedimenti di riforma: il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha rinnovato funditus il giudizio di cassazione, e la... (continua)